Gli incentivi del Piano Transizione 4.0: dal Fisco i codici tributo per il PNRR

|Novità|27 maggio 2021

Transizione 4.0Con una nuova risoluzione l'Agenzia delle Entrate fa il punto sui codici tributo per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta sostenuti dalla misura “Investimento 1: Transizione 4.0” del Recovery plan.

Recovery plan e Trasformazione 4.0

L'obiettivo del Piano Transizione 4.0, rafforzato dalla Manovra 2021 con circa 24 miliardi di euro agganciati al Recovery plan, è favorire e accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, rilanciando il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al COVID-19.

Per assicurare il supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo economico nell’emanazione dei pareri relativi alla riconducibilità degli investimenti alle disposizioni del Piano Nazionale Transizione 4.0, sono stati stanziati a favore di ENEA 2 milioni di euro per il biennio 2021-2022.

Gli incentivi del Piano Transizione 4.0

Piano Transizione 4.0: le novità della Manovra 2021

La Manovra 2021 proroga fino al 31 dicembre 2022 le misure cardine del Piano Transizione 4.0 - credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, bonus ricerca e sviluppo, credito d'imposta formazione 4.0 - con una serie di novità.

Piano Transizione 4.0

Credito d'imposta per beni strumentali nuovi

Nel 2021 salgono le aliquote e i massimali per alcuni investimenti ammissibili al credito d'imposta per beni strumentali nuovi.

Nel dettaglio l'aliquota del credito d’imposta per beni strumentali materiali e immateriali non 4.0 (non rientranti tra quelli indicati negli allegati A e B alla legge n. 232-2016) sale dal 6% al 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e un milione per i beni immateriali. Per i beni funzionali allo smart working, invece, l'aliquota aumenta fino al 15%.

Beni materiali e immateriali

Per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 (indicati nell'allegato A alla legge n. 232-2016), invece, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
  • nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro,

C'è poi una novità valida sia per il 2021 che per il 2022: l'introduzione del credito d'imposta pari al 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

La disciplina delle aliquote al rialzo si applica agli investimenti effettuati dalle imprese dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Beni materiali 4.0

Nel 2022, invece, le aliquote dell'incentivo si abbassano di nuovo, di conseguenza:

  • il credito d’imposta per beni strumentali materiali e immateriali non 4.0 torna al 6%;
  • il credito d'imposta per beni strumentali materiali 4.0 viene riconosciuto:
    - nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    - nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Questo vale per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 (indicati nell'allegato B alla legge n. 232-2016), invece, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro, sia nel 2021 che nel 2022. Sono quindi ammissibili gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Beni immateriali 4.0

Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni indicati nell'allegato B alla legge n. 232-2016, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali non 4.0, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0.

Compensazione

Per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali non 4.0 effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale

Cosa prevede il Piano transizione 4.0

Credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design

Salgono anche le aliquote e i massimali del credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design:

  • per ricerca e sviluppo: aliquota da 12% al 20%, massimale del beneficio spettante da 3 a 4 milioni;
  • per innovazione tecnologica e design: aliquota dal 6% al 10% (fino al 15% per progetti di innovazione tecnologica legati alla transizione ecologica o innovazione digitale 4.0), con massimale da 1,5 a 2 milioni.

L'incentivo è esteso fino al 31 dicembre 2022.

Design

Credito d'imposta formazione 4.0

Esteso fino al 2022 anche il credito d'imposta formazione 4.0, con un ampliamento delle spese ammissibili, tra cui rientrano quelle sostenute per la formazione dei dipendenti e degli imprenditori.

Formazione 4.0

Le misure della legge di Bilancio 2021

Consulta la presentazione del MISE

Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, GU Serie Generale n.322 del 30 dicembre 2020 - Suppl. Ordinario n. 46  

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Decreto Sostegni bis: modifiche al credito d'imposta beni strumentali

Il decreto Imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali (dl 73-2021) va a modificare la disciplina del credito d'imposta per beni strumentali materiali non 4.0 prevista dalla Manovra 2021. L'obiettivo è ampliare la platea delle imprese che potranno recuperare più velocemente l'incentivo.

La legge di Bilancio 2021 stabilisce che per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali non 4.0 effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Con la modifica introdotta dal dl Sostegni bis ora anche i soggetti con un volume di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro potranno utilizzare in compensazione in un'unica quota annuale il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge n. 232-2016, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

La modifica interessa gli investimenti per beni strumentali materiali non 4.0, quelli immateriali non 4.0 invece non sono inclusi.

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I codici tributo per il PNRR

Con la risoluzione n. 68/E del 30 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sui codici tributo per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, degli incentivi sostenuti dalla misura “Investimento 1: Transizione 4.0” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

  • credito d'imposta per beni strumentali 4.0
  • credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione (tecnologica, verde e digitale)
  • credito d'imposta per la formazione 4.0

Nella prima parte del provvedimento, il Fisco riepiloga i codici tributo - già individuati con risoluzioni precedenti - che fanno riferimento agli incentivi previsti dalla Manovra 2020 e 2021.

Nella seconda parte del provvedimento, invece, l'Agenzia delle Entrate fornisce informazioni sul monitoraggio degli incentivi sostenuti dal Recovery plan, ricordando che i dati dei crediti d’imposta maturati e fruiti sono indicati nelle dichiarazioni dei redditi dei beneficiari.

Nelle dichiarazioni dei redditi 2021 per l’anno d’imposta 2020:

  • il credito d’imposta di cui al codice “6933” sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “2H” e nella sez. IV rigo RU120 col. 2
  • il credito d’imposta di cui al codice “6934” sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “3H” e nella sez. IV rigo RU120 col. 3
  • il credito d’imposta di cui al codice “6935” sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “L3” e, al fine di rilevare gli investimenti relativi ai soli beni immateriali (gli unici finanziati dal PNRR), nella sez. IV rigo RU130 col. 2 e col. 3
  • il credito d’imposta di cui al codice “6936” sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “2L” e nella sez. IV rigo RU130 col 5
  • il credito d’imposta di cui al codice “6937” sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “3L” e nella sez. IV rigo RU130 col 6.

Per il monitoraggio nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni d’imposta successivi, il Fisco individuerà modalità analoghe, con riferimento a:

  • il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (codice tributo 6938), finanziato dal PNRR solo a partire dall’anno d’imposta 2021, pertanto rilevabile a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per l’anno d’imposta 2021
  • il credito d’imposta per le spese di formazione (codice tributo 6897), finanziato dal PNRR solo a partire dall’anno d’imposta 2021, pertanto rilevabile a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per l’anno d’imposta 2021. Attualmente viene indicato nel quadro RU sez. I codice “F7”.

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Slide a cura del MISE