Credito d'imposta ZLS per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) di cui all'Articolo 3, commi da 14-octies a 14-decies del DL 202/2024 convertito con Legge 15/2025 (c.d. Decreto Milleproroghe 2025). Aggiornamento: Modelli comunicazione - Provvedimento del 27.03.2025 Obiettivo La misura estende, agli investimenti effettuati nel 2025, la fruizione del credito d’imposta ZLS di cui all’art. 13 del DL 60/2024, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Beneficiari Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle zone logistiche semplificate individuate ai sensi dell’art. 1, commi da 61 a 65bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione agli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle medesime ZLS. L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di...
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