La legge di conversione n. 122-2022 del decreto Semplificazioni (dl n. 73-2022) introduce la certificazione preventiva degli investimenti per il tax credit ricerca e sviluppo.
Il bonus ricerca e sviluppo è uno degli incentivi, previsti dal Piano Transizione 4.0, il cui obiettivo è favorire e accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale.
Ecco una guida al funzionamento del tax credit con le ultime novità previste dal dl Semplificazioni.
Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design
- Attività ammissibili
- Attività di ricerca e sviluppo
- Attività di innovazione tecnologica
- Attività di design e innovazione estetica - Come viene riconosciuto il credito d'imposta
- Maggiorazioni
- Beneficiari
- Comunicazione al MISE
- Chiarimenti Entrate: nel 2019 design ancora escluso dal bonus R&S
- Dl Semplificazioni: come funziona la certificazione preventiva degli investimenti?
Attività ammissibili
Sono ammissibili all’incentivo diversi tipi di attività:
- Attività di ricerca e sviluppo
- Attività di innovazione tecnologica
- Attività di design e innovazione estetica
Attività di ricerca e sviluppo
Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta i lavori classificabili in una o più delle seguenti categorie generali:
- a) ricerca fondamentale: attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa; il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici;
- b) ricerca industriale: si considerano attività di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico. Il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l’obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;
- c) sviluppo sperimentale: attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti.
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa.
Consulta il Manuale di Frascati (Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development)
Consulta il Manuale di Oslo (GUIDELINES FOR COLLECTING AND INTERPRETING INNOVATION DATA)
Attività di innovazione tecnologica
Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo, finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.
Si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare così come declinati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2020) 98 dell’11 marzo 2020.
A titolo esemplificativo, costituiscono obiettivi di transizione ecologica:
- a) la progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualità, per il recupero dei materiali, in modo da ridurre l’impatto ambientale dei prodotti lungo il loro ciclo di vita (c.d. ecodesign);
- b) la realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali, anche sfruttando opportunità di riuso e riciclo cross-settoriali;
- c) l’introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all’interno di uno specifico ambito economico territoriale (c.d. simbiosi industriale), caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (ad es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato delle acque);
- d) l’introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie prime seconde di alta qualità da prodotti post-uso, in conformità con le specifiche di impiego nella stessa applicazione o in differenti settori;
- e) l’introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o remanufacturing intelligenti per rigenerare e aggiornare le funzioni da componenti post-uso, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale;
- f) l’adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto e consentire la valutazione dello stato del prodotto post-uso al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero di materiali e funzioni;
- g) l’introduzione di modelli di business prodotto come servizio ( product-as-a-service ) per favorire catene del valore circolari di beni di consumo e strumentali.
Attività di design e ideazione estetica
Si considerano attività ammissibili al credito d’imposta i lavori di design e ideazione estetica, diversi da quelli svolti nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti, finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti).
Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.
Per le imprese operanti nel settore dell’abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d’imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio. Le attività ammissibili al credito d’imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.
Come viene riconosciuto il credito d'imposta
La Manovra 2022 ha prorogato il credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design, andando a rimodulare aliquote e massimali:
per attività di ricerca e sviluppo:
- Anno 2022: l'incentivo è riconosciuto fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
- Dal 2023 al 2031: il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10%, della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
per attività di innovazione tecnologica:
- Anni 2022-2023: il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
- Anni 2024 e 2025: il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
per attività di design e ideazione estetica:
- Anni 2022 e 2023: il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
- Anni 2024 e 2025: il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;per le attività di innovazione tecnologica connesse agli obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0:
- Anno 2022: il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
- Anno 2023: il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
- Anni 2024 e 2025: il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.
Gli incentivi del Piano Transizione 4.0
Maggiorazioni: Mezzogiorno e sisma Centro-Italia
Il decreto Rilancio ha incrementato per il 2020 l’entità del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, anche in ambito Covid-19, a favore delle imprese che operano:
- nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- nelle regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016-2017 (Lazio, Marche e Umbria).
L’ammontare dell’incentivo - che sale dal 12% fino ad un massimo del 45% - varia in relazione alle dimensioni aziendali:
- 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
- 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
- 45% per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
La Manovra 2021 ha confermato queste maggiorazioni per il biennio 2021-2022 solo per le imprese del Mezzogiorno.
La maggiorazione dell’aliquota del bonus si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento UE n. 651/2014, in particolare dall’articolo 25 in materia di aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo.
Chi sono i beneficiari
Il credito d'imposta è rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
La fruizione del beneficio è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Comunicazione al MISE
Lo scorso ottobre il Ministero dello Sviluppo economico ha approvato i modelli per la comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione di tre crediti d'imposta del Piano Transizione 4.0, tra cui il bonus R&S.
La comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
Fisco: nel 2019 design ancora escluso
Le attività di design e ideazione estetica non possono rientrare nel perimetro del bonus R&S, come disciplinato dalle norme vigenti fino al 2020, in quanto prive di quelle caratteristiche di novità e rischio di insuccesso scientifico e tecnologico richiesto per l'accesso agli incentivi.
Lo afferma l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 41/E del 26 luglio 2022, dopo aver consultato il Ministero dello Sviluppo economico.
L’affermazione trae spunto da un’istanza di interpello presentata da una società, che esercita l’attività di ideazione e prototipia - e quella successiva di produzione - per alcuni marchi detenuti da società del Gruppo a cui appartiene, e che ha chiesto di usufruire dell’incentivo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del dl n. 145-2013, per taluni costi sostenuti nel 2019.
Secondo il MISE, le attività agevolabili “…si caratterizzano, anzitutto, per la presenza di elementi di novità e creatività e, quindi, anche per il grado di incertezza o rischio d’insuccesso scientifico o tecnologico che, di regola, implicano. Proprio per tali contenuti e caratteristiche, contribuendo all’avanzamento delle conoscenze generali attraverso il superamento di ostacoli o incertezze scientifiche o tecnologiche e, quindi, producendo un beneficio per l’intera economia, le attività di ricerca e sviluppo sono potenzialmente meritevoli di essere incentivate con la concessione di contributi pubblici. In coerenza con tale impostazione, quindi, le attività di ricerca e sviluppo agevolabili sono quelle che si rendono necessarie, nell’ambito di uno specifico progetto di innovazione industriale o commerciale, per il superamento di un ostacolo o un’incertezza scientifica o tecnologica non superabile con le conoscenze e le capacità già disponibili; mentre, non si considerano attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività innovative che costituiscono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nello specifico settore e che, pertanto, pur potendo dare luogo sia a un ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa e sia a un miglioramento dei suoi prodotti o processi, non comportino un progresso delle conoscenze o delle capacità generali già disponibili (stato dell’arte)…”.
Nel provvedimento si ricorda poi che la nuova disciplina del credito d’imposta, introdotta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, dall’articolo 1, commi 198 e seguenti della Legge di Bilancio 2020 (legge n. 160-2019), ha ampliato la tipologia delle attività ammissibili al beneficio. Nel nuovo contesto normativo, infatti, l’ambito oggettivo delle fattispecie agevolabili è stato esteso, tra l’altro, anche alle attività di design e ideazione estetica, le quali potrebbero, in linea di principio, rientrare nell’agevolazione, naturalmente se si verifica il requisito della novità e della significatività (e della “non ripetitività”) nonché gli altri requisiti richiesti dalla norma.
Dl Semplificazioni: come funziona la certificazione preventiva degli investimenti?
Il decreto Semplificazioni (dl n. 73-2022) introduce una certificazione preventiva per il bonus ricerca e sviluppo, allo scopo di favorire l'applicazione "in condizioni di certezza operativa" dell'incentivo.
Questa certificazione può essere richiesta dalle imprese per attestare "la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare" affinché possano essere classificati tra le tipologie di investimenti ammissibili per:
- attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica
- attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica (in questo caso è prevista una maggiorazione dell'aliquota)
La certificazione può essere richiesta a patto che non siano state violate le regole che discipliano l'utilizzo del credito d'imposta e "non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza".
Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - saranno individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione e verrà istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal MISE.
Con lo stesso provvedimento saranno stabilite anche le modalità per richiedere la certificazione e i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.
Legge n. 122-2022 conversione del dl 73-2022
Testo del decreto-legge n. 73-2022 coordinato con la legge di conversione n. 122-2022