Dopo l'approvazione definitiva da parte del Senato, la legge di conversione del decreto PNRR 4, il DL 19/2024 contenente ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale. Ampio il ventaglio di misure previste, da Transizione 5.0 alle disposizioni per gli investimenti PNRR definanziati, passando per gli interventi del Fondo complementare.
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La conversione in legge del decreto "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", il DL n. 19/2024, approvato il 26 febbraio dal Consiglio dei Ministri e pubblicato il 2 marzo in Gazzetta ufficiale, è stata approvata dal Senato il 23 aprile con 95 sì, 68 no e 1 astenuto. Si tratta dell’approvazione definitiva, che segue il voto del 18 aprile dalla Camera. Il testo è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 30 aprile ed è etrato in vigore il 1° maggio.
Obiettivo del provvedimento, noto anche come decreto PNRR 4 o decreto PNRR 2024, è velocizzare l'attuazione del PNRR lavorando sulla governance, sia del Piano nazionale di ripresa e resilienza che del Piano nazionale complementare. La legge n. 56-2024 cerca innanzitutto di mettere ordine sul piano delle risorse, prevedendo misure per il finanziamento del Fondo di rotazione per l’attuazione degli interventi inclusi nel PNRR, per gli investimenti definanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e quelli previsti dal Piano nazionale complementare (PNC).
Previsti anche l’incremento dell’autorizzazione di spesa per gli investimenti ferroviari del gruppo FS e indicazioni sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione della programmazione 2021-27.
Per approfondire: PNRR, il punto sui progetti definanziati e aggiuntivi
Sul piano della governance, cresce la composizione della Struttura di missione per il PNRR, istituita presso la Presidenza del Consiglio, cui la legge di conversione del dl 19/2024 aggiunge la funzione di effettuare ispezioni e controlli a campione, sia presso le amministrazioni centrali sia presso i soggetti attuatori. Previste inoltre misure di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti deputati all’attuazione delle misure previste dal piano.
Oltre a fondi e governance, i 46 articoli di cui si compone il testo prevedono novità su diverse tematiche.
In primis viene introdotto il pacchetto Transizione 5.0, i crediti d’imposta rivolti alle imprese che, nel 2024 e 2025, effettuano nuovi investimenti nell’ambito di progetti di innovazione che permettono di ridurre i consumi energetici. Per i crediti d’imposta 5.0, inclusi nel capitolo REPowerEU, è previsto lo stanziamento di 6,3 miliardi di euro. Fondi che permetteranno di agevolare gli investimenti delle imprese in asset digitali (beni 4.0 materiali e immateriali), beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da FER (esclusa la biomassa) e la formazione del personale in competenze per la transizione ecologica.
Guida a Transizione 5.0: cosa prevede il Decreto PNRR 4?
Diverse le misure in tema digitalizzazione, da PagoPA alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati, passando per il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet).
Tra i temi affrontati dalla legge 56/2024 anche ZLS e ZES Unica. Sulle zone logistiche semplificate il provvedimento propone un chiarimento interpretativo. In merito alla ZES unica Mezzogiorno, il provvedimento prevede la sospensione fino al 31 marzo 2024 dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi soggetti ad autorizzazione unica nella zona economica speciale per il Mezzogiorno, non ancora definiti al 1° marzo 2024 da parte dei commissari straordinari. Una sospensione pensata per assicurare un ordinato trasferimento alla Struttura di missione ZES delle funzioni dei Commissari straordinari cessati dall’incarico dal 1° gennaio 2024 e per consentire la verifica da parte della Struttura di missione dei procedimenti amministrativi non ancora conclusi.
Focus sulle infrastrutture in diversi punti del provvedimento, in particolare gli articoli da 32 a 35, che prevedono azioni per le medie e piccole opere comunali, i piani urbani integrati e gli interventi di rigenerazione urbana previsti dal PNRR.
Alcuni passaggi del provvedimento si focalizzano sulle zone colpite da eventi sismici. Uno, in particolare, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
Superbonus ed efficienza energetica al centro dell’articolo 41, che prevede la pubblicazione sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dell’elenco delle asseverazioni rendicontate per gli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR. La norma, inoltre, precisa che il programma di controllo sugli interventi rientranti nella misura del superbonus, predisposto da ENEA, viene integrato dalle istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei.
Due articoli intervengono sul tema degli alloggi agli studenti universitari. Da un lato, per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla misura PNRR per la creazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, il decreto 19/2024 prevede la nomina di un commissario straordinario presso il Ministero dell’università e della ricerca, cui sono attribuiti poteri sostitutivi; dall’altro, sono previste misure per semplificare l’attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie, intervenendo in particolare sulla normativa urbanistico-edilizia. La verifica e il controllo sull’attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati col Pnrr per l’housing universitario saranno svolti con il supporto di Cdp e di società controllate direttamente o indirettamente da Cassa depositi e prestiti.
In tema energia, tra le diverse misure previste dal provvedimento per favorire l’accesso ai bandi PNRR figura una novità procedurale per i titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal PNRR per lo sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l’economia circolare. Il decreto prevede cioè che possano ottenere le prescritte autorizzazioni ambientali anche successivamente all’ammissione al beneficio PNRR.
Tra le misure confermate nel passaggio parlamentare anche il cosiddetto bonus badanti, l’esonero contributivo totale, per un periodo massimo di 2 anni, per chi assume badanti di anziani ultraottantenni non autosufficienti.
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