L'Agenzia delle Entrate pubblica nuovi chiarimenti sul credito d'imposta beni strumentali. Ecco le ultime FAQ sul tax credit e una guida al funzionamento dell'agevolazione a sostegno degli investimenti delle imprese.
Obiettivo del credito d'imposta, che a partire dalla manovra 2020 ha sostituito Iper e Super ammortamento - è sostenere gli investimenti in beni strumentali nuovi, sia materiali che immateriali, che siano funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
Cos'è il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio italiano possono accedere a un credito d’imposta per gli investimenti in:
- Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati, cioè Beni materiali 4.0, di cui all'allegato A della legge di bilancio 2017 (legge n. 232-20169), ex Iper Ammortamento
- Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0, di cui all'allegato B della legge di bilancio 2017, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 205-2017
- Altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nell'allegato A (ex Super Ammortamento)
- Altri beni strumentali immateriali, diversi da quelli ricompresi nell'allegato B.
Questo il quadro delle intensità di aiuto, differenziato in base all'anno di realizzazione degli investimenti:
Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati
Investimenti effettuati nel 2021
- 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
- 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Investimenti effettuati nel 2022
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
- 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 novembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Investimenti effettuati dal 2023 al 2025
- 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
- 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro
- 5% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati
Il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati nel:
- 2021: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
- 2022: 50% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
- 2023: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
- 2024: 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
- 2025: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Altri beni strumentali materiali
Il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati nel:
- 2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
- 2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. In relazione al periodo d’imposta 2022, il termine del 30 giugno è posticipato al 30 novembre.
Altri beni strumentali immateriali
Il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati nel:
- 2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
- 2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. In relazione al periodo d’imposta 2022, il termine del 30 giugno è posticipato al 30 novembre.
Per approfondire: Incentivi alle imprese: come funziona il cumulo tra bonus?
Le nuove FAQ dell'Agenzia delle Entrate sul tax credit Beni strumentali
Gli ultimi chiarimenti del Fisco sul tax credit beni strumentali sono arrivati il 5 giugno in risposta a due domande relative alla compilazione dei modelli per la fruizione del credito d'imposta.
La prima domanda riguarda un’impresa che ha effettuato uno o più investimenti in beni Transizione 4.0 nel periodo d’imposta 2020, procedendo alla loro interconnessione al sistema aziendale nel 2022, e che quindi si chiede se il credito d’imposta maturato vada riportato nel Modello Redditi 2021, anche con presentazione di dichiarazione integrativa, oppure nel Modello Redditi 2023. Le Entrate spiegano che il credito va indicato nel modello 2021, RU5, colonna 3, in quanto maturato nel periodo d’imposta di riferimento di tale dichiarazione, a prescindere dal fatto che non fosse ancora utilizzabile in attesa dell’interconnessione.
La seconda questione è posta da un'impresa che nel 2022 ha completato l’acquisto di un bene strumentale nuovo Transizione 4.0 per il quale era stata effettuata la relativa “prenotazione” nel 2021 e che si chiede se i dati, già esposti nel modello Redditi 2022, debbano essere riportati anche nel modello Redditi 2023. In questo caso il Fisco spiega che nel modello Redditi 2023, nel rigo RU130, vanno indicati gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto di tale dichiarazione, cioè nel 2022, diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello Redditi 2022. Ciò al fine di “evitare che i medesimi investimenti vengano dichiarati due volte (prima nel modello Redditi 2022 e poi nel modello Redditi 2023) con conseguente duplicazione del corrispondente credito d’imposta”.
Consulta le FAQ del 5 giugno 2023 sul credito d'imposta beni strumentali
I precedenti chiarimenti del Fisco sul bonus investimenti
Istituiti i codici tributo per il modello F24
Con la risoluzione n. 3 del 13 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito sei codici tributo che consentono alle imprese di utilizzare in compensazione, tramite il modello F24, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.
I primi tre codici si applicano agli investimenti effettuati nel 2020, alle condizioni stabilite dalla legge di Bilancio 2020:
- “6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”
- “6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”
- “6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”
Gli altri tre codici, invece, coprono gli investimenti effettuati fino al 2022, come stabilito dalla legge di Bilancio 2021:
- “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”
- “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”
- “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”
In entrambi i casi gli identificativi del credito devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello, colonna “importi a credito compensati” o, nell’ipotesi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. L’anno di riferimento è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
Ammissibile anche il Comune senza Ires
Nella risposta n. 389-2020 l'Agenzia delle Entrate - interpellata da un Comune nella sua attività di produzione e distribuzione di energia elettrica - fa chiarezza sull'ammissibilità al credito d'imposta dei contribuenti non soggetti all’imposta sul reddito delle società.
L’Agenzia ricorda che, in relazione ai soggetti che possono fruire dell'incentivo, il comma 186 della legge di Bilancio 2020, riconosce come beneficiarie tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Dlgs 14-2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
L’ampia formulazione letterale del comma 186 della Manovra 2020, che individua chi può e anche chi non può accedere all’agevolazione, non escludendo specificamente i contribuenti non soggetti a Ires ai sensi dell'articolo 74, comma 1 del Tuir, ammette automaticamente al beneficio il Comune istante, che intende fruirne in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi che effettuerà nel 2020 nell'ambito della sua attività di produzione e distribuzione di energia elettrica. Un’attività di impresa non soggetta all’imposta sul reddito delle società e rilevante ai fini Iva in quanto commerciale.
Cumulabilità del credito d'imposta con altre agevolazioni
Interpellata da un'azienda agricola, con la risposta n. 75 del 2 febbraio 2021 l'Agenzia delle Entrate ricorda che il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali Industria 4.0 è cumulabile con altre agevolazioni a valere sui medesimi costi, a condizione che il cumulo delle due agevolazioni non superi il costo sostenuto.
L'Agenzia precisa che le diverse misure risultano cumulabili nel caso in cui la disciplina delle altre agevolazioni non escluda espressamente la possibilità di cumulo.
Con la risposta n. 157-2021 l'Agenzia delle Entrate entra nel merito della cumulabilità con il tax credit Sisma centro Italia, rispondendo al quesito di una società con sede in un Comune compreso tra quelli colpiti dal Sisma centro Italia. Nel caso in questione la società che ha acquistato una macchina funzionale alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0 (allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232/2016), sulla spesa sostenuta potrà fruire sia del bonus Sud sia del credito d’imposta investimenti 4.0, naturalmente rispettando l’unica condizione di non sforare il costo sostenuto per l’investimento.
Credito d'imposta per trattrici agricole
Con la risposta n. 265 del 19 aprile 2021 l'Agenzia delle Entrate specifica che tra gli investimenti agevolabili rientra l'acquisto di trattrici agricole con il relativo equipaggiamento hardware e software necessario per la gestione, trasmissione ed elaborazione dei dati al sistema aziendale.
Utilizzo temporaneo dei beni agevolabili all'estero
Con la risposta n. 259 del 19 aprile 2021 l'Agenzia delle Entrate fa chiarezza sull'utilizzo temporaneo all'estero dei beni oggetto del credito d'imposta.
Nel caso specifico, lo svolgimento di attività di manutenzione eseguibili sulle pipeline, con un impiego temporaneo di mezzi e personale (quindi non destinati ad una struttura produttiva estera), anche al di fuori del territorio dello Stato, non si configura come delocalizzazione, a condizione che i beni agevolabili appartengano alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e che siano utilizzati nell'attività ordinariamente svolta dalla stessa.
Ne consegue che, a determinate condizioni, è possibile fruire del credito d'imposta anche al di fuori del territorio nazionale.
Quando i beni non sono ammissibili al credito d'imposta
Con la risposta n. 394 dell'8 giugno 2021 il Fisco chiarisce che i beni non dotati al momento del loro primo utilizzo di tutte le caratteristiche tecniche richieste dal paradigma 4.0 non possono accedere al credito d'imposta.
Nel caso specifico il quesito è stato posto da un'azienda proprietaria di diversi carrelli elevatori, che ha interpellato l'Agenzia delle Entrate per avere delucidazioni sull'interconnessione dei beni strumentali, compresi i software, e sull'applicazione del credito d'imposta, con le novità introdotte dalla Manovra 2021.
Manovra 2021: le FAQ delle Entrate
Con la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 l'Agenzia delle Entrate raccoglie le principali domande e risposte sulle novità del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali introdotte dalla legge di Bilancio 2021.
Le FAQ riguardano 8 aspetti:
- soggetti interessati
- investimenti
- ambito temporale
- determinazione dell'agevolazione
- utilizzo
- cumulo con altre agevolazioni
- rideterminazione dell'agevolazione
- documentazione
Di seguito un riepilogo schematico sull’attuale disciplina agevolativa.
Come usare il bonus investimenti
Rispondendo ad una serie di interpelli l'Agenzia delle Entrate fa chiarezza sulle modalità di utilizzo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.
Nel dettaglio, con le risposte n. 602 e n. 603 del 17 settembre 2021 il Fisco si sofferma sulle novità introdotte dalla Manovra 2021 per quanto riguarda l'uso in compensazione dell'incentivo, chiarendo l'arco temporale di applicazione della nuova disciplina.
Le modalità di cumulo con il contributo regionale a valere su un bando del POR FESR 2014-2020, invece, sono al centro della risposta n. 604 del 17 settembre 2021.
Ammissibili gli investimenti in trasferta o in comodato d'uso
Con la risposta n. 726 del 18 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate specifica che sono ammissibili al credito d'imposta per beni strumentali nuovi anche gli investimenti per beni concessi in comodato d'uso e per beni situati presso altre sedi.
Rispondendo all'interpello, il Fisco riconosce alla ditta che investe in beni strumentali nuovi per sterilizzare le attrezzature del dentista la possibilità di usufruire del credito d'imposta anche se utilizza gli strumenti presso hub istituiti in luoghi diversi dalla propria sede.
L'incentivo è riconosciuto in caso di contratto di comodato a uso gratuito, a patto che il cliente “lavori” anche a beneficio del comodante.
Tabella a cura dell'Agenzia delle Entrate