A metà febbraio apre il bando per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell’area di crisi industriale complessa di Venezia. A disposizione 20 milioni di euro.
> Legge 181-89 – agevolazioni per aree di crisi industriale non complessa
Il Ministero dello Sviluppo economico ha approvato l'avviso per l'accesso alle agevolazioni per il rilancio dell’area di crisi industriale di Venezia. Sono disponibili, attraverso la legge n. 181 del 1989, 20 milioni di euro.
Sostegno all'area di crisi industriale di Venezia
L'avviso dà attuazione al “Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa di Venezia”, approvato il 23 ottobre 2018 da Ministero dello sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia nazionale politiche attive lavoro - ANPAL, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione del Veneto, Comune di Venezia, Città Metropolitana di Venezia, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia.
Il progetto intende rilanciare le attività industriali e salvaguardare i livelli occupazionali nel Comune di Venezia, promuovendo la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nell'area di crisi industriale.
Gli investimenti ammissibili alle agevolazioni
Le iniziative imprenditoriali devono prevedere la realizzazione di:
- programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione;
- programmi occupazionali finalizzati ad incrementare o a mantenere il numero degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento; in quest’ultimo caso l’unità produttiva oggetto dell’investimento deve risultare, alla data di presentazione della domanda, attiva da almeno un biennio.
Le domande di agevolazione debbono essere presentate da imprese già costituite in forma di società di capitali; possono presentare domanda anche le società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del codice civile e le società consortili di cui all’art. 2615-ter del codice civile.
Sono ammessi i programmi di investimento con spese ammissibili di importo non inferiore a 1,5 milioni di euro e le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato.
Le domande di agevolazione devono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 15 febbraio 2019 ed entro le ore 12.00 del 15 aprile 2019.