Dl Aiuti bis: ok alla cessione dei prestiti assistiti dal Fondo garanzia PMI

|Novità|21 settembre 2022

Palazzo Madama - Photo credit: Francesco Gasparetti from Senigallia, ItalyCon il via libera definitivo alla legge di conversione dl Aiuti bis passa anche l’articolo 42-quater, introdotto dal Senato, per favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di garanzia PMI.

Fondo garanzia PMI 2022: come funziona

La norma prevista in sede di conversione in legge del dl Aiuti bis 115-2022 autorizza la società AMCO (Asset Management Company S.p.A.) a costituire uno o più patrimoni destinati attraverso cui acquisire e gestire, a condizioni di mercato e ad esclusivo beneficio di terzi, i crediti derivanti da finanziamenti assistiti dalla garanzia diretta del Fondo centrale di garanzia PMI, e ad acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori.

La misura è stata già autorizzata dalla Commissione europea, che a fine agosto l'ha dichiarata compatibile con le norme UE in materia di aiuti di Stato, dal momento che lo Stato italiano sarà remunerato secondo le condizioni di mercato e anche la vendita dei prestiti alla piattaforma gestita da AMCO, e la concessione di eventuali nuovi prestiti da parte della società multiservizi di gestione dei crediti, saranno effettuate alle condizioni di mercato.

Il piano italiano per cedere ad AMCO crediti deteriorati per 12 miliardi

Il regime di aiuto notificato dall'Italia alla Commissione europea permette alle banche di trasferire fuori bilancio circa 12 miliardi di euro sotto forma di prestiti - sia prestiti che beneficiano di una garanzia statale inizialmente approvata nell'aprile 2020 a norma del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato (SA.56966) che prestiti non garantiti degli stessi debitori o di debitori a questi collegati - a una nuova piattaforma gestita da AMCO, società le cui azioni con diritto di voto sono interamente di proprietà del MEF.

La piattaforma serve acentralizzare la gestione dei prestiti e massimizzarne il valore a lungo termine, limitando i pagamenti che l'Italia deve effettuare in caso di attivazione delle garanzie statali. La misura autorizzata da Bruxelles prevede che i prestiti siano dapprima trasferiti dalle banche alla piattaforma di AMCO, che sarà responsabile della loro gestione, e che il loro prezzo si basi sulle offerte degli investitori privati. In cambio dei prestiti trasferiti, gli investitori, che possono essere anche le banche cedenti, riceveranno titoli.

Se le banche cedenti decidono di tenere tutti i titoli, il prezzo sarà concordato tra tutte in modo che non vada a vantaggio di nessun portafoglio di prestiti, oltre ad essere verificato da un valutatore terzo indipendente. In ogni caso, AMCO non acquisterà nessuno di questi titoli.

AMCO si concentrerà sui prestiti più complessi e, per i portafogli di prestiti più piccoli, coopererà con società private di servizi, prevedendo una remunerazione in linea con quella di operazioni analoghe sul mercato italiano. La società può anche fornire - insieme al finanziamento da parte di operatori privati alle stesse condizioni - nuovi finanziamenti ad alcuni mutuatari, a patto che si tratti di imprese redditizie solo momentaneamente in difficoltà, e sostegno di liquidità a breve termine alla piattaforma, per coprire i disallineamenti tra gli afflussi dai prestiti e i pagamenti necessari per i titoli, sempre con tassi di interesse in linea con i parametri di riferimento di mercato.

Dal momento che la cessione dei prestiti e i servizi di AMCO sono effettuati a condizioni di mercato e che lo Stato membro interviene come farebbe un investitore privato, ottenendo una remunerazione per il rischio assunto equivalente a quella che avrebbe accettato l'investitore privato, la Commissione UE ritiene che l'intervento non costituisce un aiuto di Stato e sia conforme alle norme dell'Unione.

Per approfondire: Bruxelles avvia la revisione del Regolamento de minimis

La cessione dei finanziamenti assistiti dal Fondo garanzia PMI nel dl Aiuti bis

L'articolo 42 quater della legge di conversione del dl 115-2022 disciplina le funzioni di AMCO, i patrimoni destinati e le relative modalità di azione.

In particolare, il dl Aiuti bis stabilisce che i patrimoni destinati per l'acquisizione e gestione dei crediti derivanti da finanziamenti assistiti dal Fondo di garanzia devono essere costituiti da AMCO entro tre anni dalla data della decisione autorizzativa della Commissione europea, con deliberazione dell'organo amministrativo della società che rechi, per ciascuno di essi, l'indicazione, anche programmatica, dei crediti, contratti, rapporti giuridici e beni da acquistare.

Il valore di ciascuno di tali patrimoni destinati può essere superiore al 10% del patrimonio netto di AMCO e non se ne tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte della Asset Management Company S.p.A. Gli acquisti del patrimonio o dei patrimoni destinati possono essere finanziati mediante l'emissione di titoli, ovvero l'assunzione di finanziamenti, da parte del patrimonio destinato.

Per quanto riguarda invece la possibilità per le banche, gli intermediari finanziari (autorizzati e iscritti all’albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario – TUB) e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia di concedere nuovi finanziamenti ai debitori ceduti al patrimonio destinato, il dl Aiuti bis specifica che la concessione del finanziamento può essere accompagnata da una relazione con data certa di un professionista indipendente, il quale attesti che il finanziamento appaia idoneo a contribuire al risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e al riequilibrio della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

I titoli emessi da ciascun patrimonio destinato possono essere negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione. Le operazioni realizzate da AMCO sono soggette alla disciplina contenuta nella legge sulla cartolarizzazione dei crediti (legge n. 130 del 1999).

Con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del dl 115-2022 in Gazzetta Ufficiale, saranno dettate, anche in deroga alla vigente disciplina del Fondo di garanzia, apposite disposizioni in merito alle modalità di estensione e di rinegoziazione dei finanziamenti assistiti e di escussione e liquidazione della garanzia, nonché le modalità di esercizio da parte di AMCO dei diritti derivanti dalla surrogazione spettanti al Fondo.

Per approfondire: Tutte le novità sul decreto Aiuti bis

Photo credit: Francesco Gasparetti from Senigallia, Italy