In Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro del Lavoro che stabilisce criteri e modalità per la ripartizione, fra le Regioni e le Province Autonome, delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Tramite questo strumento, istituito dalla legge n. 68/1999, poi modificata dalla legge n. 247/2007, vengono erogati contributi per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato.
Con il provvedimento del 27 ottobre scorso, il Ministero del Lavoro modifica le disposizioni contenute nel suo decreto del 4 febbraio 2010 - abrogandolo - al fine di eliminare ogni riferimento ai dati identificativi delle persone disabili, in considerazione dell'assenza di un'espressa disposizione di legge o di un atto di natura regolamentare idonei al trattamento di questi dati che sono da considerarsi dati sensibili.
Il riparto del Fondo sarà effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
GURI n. 44 del 22 febbraio 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 ottobre 2011
Modifica ed abrogazione del decreto 4 febbraio 2010 concernente i criteri e le modalita' di ripartizione delle disponibilita' del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. (12A01824)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la Convenzione sui diritti delle persone con disabilita' del 13 dicembre 2006, che favorisce l'esercizio del diritto al lavoro dei disabili, promuovendo l'adozione di misure ed incentivi rispondenti alle esigenze individuali ed eterogenee delle persone disabili, anche sui luoghi di lavoro; Visto il regolamento CE n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); Visto l'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 37, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con il quale viene istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato Fondo, ed in particolare: il comma 1 che prevede che le regioni e le province autonome possono concedere un contributo all'assunzione, a valere sulle risorse del Fondo e nei limiti delle disponibilita' del Fondo stesso, per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato, attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 della medesima legge n. 68/1999. Il contributo e' concesso non superando le misure percentuali individuate nel medesimo comma alle lettere a) e b) e sulla base della riduzione della capacita' lavorativa o delle minorazioni ascritte ed individuate dal medesimo comma lettere a) e b). Il contributo puo' essere concesso dalle regioni e province autonome, ai sensi della lettera d) del medesimo comma 1 per il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilita' operative dei disabili con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50 per cento, o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile; il comma 2 che prevede l'ammissibilita' al contributo unicamente delle assunzioni a tempo indeterminato, realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto; il comma 3 che estende gli incentivi di cui al comma 1 anche ai datori di lavoro privati, che pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, hanno proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili con le modalita' di cui al comma 2; il comma 5 che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, la definizione dei criteri e delle modalita' per la ripartizione delle disponibilita' del Fondo; il comma 8 che attribuisce alle regioni e province autonome la disciplina, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il decreto di cui al comma 5, dei procedimenti per la concessione dei contributi a valere sul Fondo; Visto l'art. 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede la stipula tra gli uffici competenti, i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della citata legge n. 68/1999 (soggetti conferenti) ed i soggetti di cui al comma 4 del medesimo art. 12-bis (soggetti destinatari), di apposite convenzioni, con le modalita' di cui al comma 2, finalizzate all'assunzione di soggetti disabili che presentino particolari caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, a fronte del conferimento di commesse di lavoro e contestuale assunzione del soggetto disabile da parte del soggetto conferente; Visto, in particolare il comma 5, lettera b), dell' art. 12-bis della citata legge n. 68/1999, che prevede la possibilita' per il datore di lavoro committente, che allo scadere della convenzione, assume il lavoratore disabile dedotto in convenzione, con contratto a tempo indeterminato, di accedere al Fondo con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 febbraio 2010 concernente l'individuazione dei criteri e delle modalita' per la ripartizione fra le regioni e province autonome delle disponibilita' del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», con cio' disponendo che dette province autonome non partecipano alla ripartizione di finanziamenti statali; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ed in particolare l'art. 11, comma 1, il quale prevede che la trasparenza e' intesa come accessibilita' totale delle informazioni e dei dati inerenti l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attivita' svolta dagli organi competenti, per favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialita'; Considerate le priorita' definite nella comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su «La situazione dei disabili nell'Unione europea: il piano di azione europeo 2008-2009» (COM-2007-738 def.); Considerato che le disposizioni in esame hanno inteso incentivare prioritariamente, mediante contributo di natura economica diversificato a seconda della tipologia di disabilita', le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento annuale di riparto; Ritenuto, ai fini della concessione del contributo da parte delle regioni e province autonome, di adottare la definizione di costo salariale introdotta al punto 15) dell'art. 2 del regolamento CE n. 800/2008; Ritenuto necessario di modificare le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2010 al fine di eliminare ogni riferimento a dati identificativi delle persone disabili in considerazione dell'assenza di una espressa disposizione di legge o di un atto di natura regolamentare idonei al trattamento di questi dati che sono da considerarsi dati sensibili; Ritenuto, altresi' opportuno dover inserire nel citato decreto interministeriale un espresso rinvio alle norme europee cui le relazioni delle regioni e province autonome devono conformarsi (regolamenti della Commissione nn. 800/208 e 794/2004); Acquisito il parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali espresso in data 3 febbraio 2011 sullo schema di proposte di modifica al decreto interministeriale 4 febbraio 2010; Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 7 luglio 2011; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione, il presente decreto definisce i criteri e le modalita' per la ripartizione fra le regioni e le province autonome delle disponibilita' del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato «Fondo», istituito dall'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 37, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Art. 2 Criteri e modalita' di ripartizione delle risorse 1. Il riparto del Fondo e' effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, proporzionalmente alle richieste di contributo presentate dai datori di lavoro privati che hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell' art. 12-bis, comma 5, lettera b) e dell'art. 13, comma 1, lettere a), b) della legge n. 68/1999, nell'anno antecedente al provvedimento di riparto, e quelle relative agli interventi di cui alla lettera d) del citato art.13. 2. Le regioni e le province autonome, per ciascuna richiesta di contributo di cui agli articoli 12-bis, comma 5, lettera b) e 13, comma 1, lettere a), b) della citata legge n. 68/1999 ritenuta ammissibile in quanto conforme alle disposizioni dei citati articoli, assegnano un punteggio calcolato moltiplicando il costo salariale annuo sostenuto dal datore di lavoro per il lavoratore disabile assunto per: punti 0,60 per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate ai sensi dell'art. 12-bis, comma 5, lettera b); punti 0,60 per le assunzioni effettuate a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), tramite le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999; punti 0,25 per le assunzioni effettuate a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b), tramite le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999; punti 0,60 per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con handicap intellettivo e psichico indipendentemente dalle percentuali di invalidita' effettuate ai sensi degli articoli 12-bis, comma 5, lettera b) e 13 tramite le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999. 3. Le regioni e le province autonome, per ciascuna richiesta di contributo, ritenuta ammissibile in quanto conforme alle disposizioni del presente decreto, relativa agli interventi di cui all'art. 13, lettera d), connessi al lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 12-bis, comma 5, lettera b) e ai sensi dell'art. 13 della legge n. 68/1999 o connessi al lavoratore, con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50%, assegnano un punteggio come di seguito indicato: punti 5.000 per interventi non superiori a 10.000 euro; punti 10.000 per interventi superiori a 10.000 euro. 4. Le regioni e le province autonome comunicano entro il 28 febbraio di ogni anno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il punteggio assegnato per ciascuna richiesta ritenuta ammissibile, indicando altresi' nella comunicazione: ragione sociale; partita IVA o codice fiscale del datore di lavoro privato; data di assunzione; tipologia di assunzione di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto; ammontare del costo salariale annuo del disabile assunto; ammontare della spesa per interventi di cui all'art. 13 , comma 1, lettera d) della legge n. 68/1999. 5. La somma dei punteggi comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' rapportata alle risorse del Fondo stanziate annualmente; il valore economico di ciascun punto cosi' determinato, moltiplicato per il punteggio complessivo comunicato da ciascuna regione e provincia autonoma, determina l'importo finanziario spettante a ciascuna regione e provincia autonoma. 6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base degli importi calcolati come indicato al precedente comma 5), determina l'importo complessivo delle risorse finanziarie del Fondo da trasferire annualmente con il provvedimento di riparto ad ogni singola regione e provincia autonoma. 7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 13, comma 10, della citata legge n. 68/1999 procede anche ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente decreto con particolare riferimento agli incentivi previsti dall'art. 13, lettera d).
Art. 3 Concessione dei contributi 1. A valere sulle risorse del Fondo, ripartite secondo le modalita' individuate all'art. 2 e trasferite alle regioni e province autonome, possono essere concessi contributi: a) con diritto di prelazione, per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 12-bis, comma 5, lettera b), della legge n. 68/1999; b) nella misura e in base all'entita' della riduzione della capacita' lavorativa indicate all'art. 13, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 68/1999, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tramite le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999; c) per le finalita' di cui all'art. 13, comma 1, lettera d) della medesima legge n. 68/1999.
Art. 4 Procedimento per la concessione dei contributi 1. Le regioni e le province autonome disciplinano, nel rispetto delle disposizioni introdotte dal presente decreto, il procedimento per la concessione dei contributi di cui all'art. 13 della legge n. 68/1999 provvedendo ad assicurare la massima diffusione, con i mezzi ritenuti piu' adeguati, delle informazioni relative alle modalita' di accesso agli incentivi alle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo. 2. Il contributo puo' essere concesso per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate, ai sensi dell'art. 11 della citata legge n. 68/1999, nell'anno solare antecedente al provvedimento annuale di riparto delle risorse del Fondo. 3. Le regioni e le province autonome nell'assegnazione delle risorse soddisfano, con diritto di prelazione, le richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 12-bis, comma 5, lettera b) della legge n. 68/1999. Successivamente provvedono a soddisfare le richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 3 e quelle relative agli interventi di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b) e d) della citata legge n. 68/1999, nella misura e con le percentuali di invalidita' ivi indicate. 4. I contributi concessi per le assunzioni effettuate ai sensi del comma precedente possono essere cumulati con quelli concessi per gli interventi di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), della legge n. 68/1999, nel rispetto della disciplina prevista dal regolamento comunitario CE n. 800/2008 della commissione. 5. Gli eventuali contributi di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), possono essere concessi per il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilita' operative dei disabili con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50 per cento, o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.
Art. 5 Requisiti e modalita' di erogazione dei contributi 1. Le regioni e le province autonome determinano l'entita' del contributo concesso per ciascuna richiesta di cui agli articoli 12-bis e 13 della legge n. 68/1999 e lo erogano nell'ambito di tre annualita', assicurando la corrispondenza del contributo erogato al costo salariale realmente sostenuto dal datore di lavoro che ha effettuato l'assunzione e relativamente agli incentivi di cui alla lettera d) del citato art. 13, assicurando la corrispondenza del contributo erogato al costo degli interventi attuati dal datore di lavoro. 2. L'erogazione di ciascuna annualita' del contributo e' subordinata alla verifica da parte dei servizi competenti della permanenza del rapporto di lavoro instaurato con il soggetto disabile. 3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per cause non imputabili al lavoratore disabile, il contributo dovra' essere ridotto in proporzione alla durata del rapporto di lavoro cosi' come in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Art. 6 Monitoraggio. Relazione annuale 1. Le regioni e le province autonome trasmettono, entro il 31 ottobre di ogni anno, ai sensi del comma 9 dell'art. 13 della legge n. 68/1999 ed ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, una relazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvedera' al successivo inoltro all'Unione europea. 2. La relazione deve contenere un resoconto delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 68/1999 e sulla durata della permanenza nel posto di lavoro, e deve essere redatta secondo le disposizioni di cui all'art. 11 del regolamento (CE) n. 800/2008 e conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004. Nella relazione di cui al presente articolo, le regioni e province autonome danno conto, altresi', dei contributi trasferiti ma non erogati al datore di lavoro e per le cause citate al comma 3 del precedente art. 5, e delle economie realizzate per la mancata attuazione degli interventi. di cui all'art. 13, comma 1, lettera d). 3. Agli adempimenti di cui al presente decreto si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 il quale prevede che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. 4. Le regioni e le province autonome conservano, secondo le disposizioni di cui all'art. 10 del regolamento (CE) 6-8-2008 n. 800/2008, i dati dettagliati relativi agli incentivi erogati in virtu' dell'art. 13 della legge n. 68/1999, che debbono contenere tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al medesimo regolamento. I dati debbono essere resi disponibili sia per i controlli da parte della Commissione delle Comunita' europee sia per le verifiche e le valutazioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste dall'art. 13, comma 10, della legge n. 68/1999 e dall'art. 2, comma 7 del presente decreto.
Art. 7 Modalita' di versamento delle somme ripartite 1. Le risorse finanziarie sono trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali direttamente alle regioni e province autonome per le finalita' di cui all'art. 13 della legge n. 68/1999, con obbligo di contabilita' separata.
Art. 8 Norma di esclusione 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote relative alle province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.
Art. 9 Abrogazioni 1. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze del 4 febbraio 2010 concernente l'individuazione dei criteri e delle modalita' per la ripartizione fra le regioni e province autonome delle disponibilita' del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e' abrogato. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 ottobre 2011 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Links
Legge n. 68/1999
Legge n. 247/2007
Decreto Ministero del Lavoro del 4 febbraio 2010