Fondo per il diritto al lavoro dei disabili: criteri e modalita' di ripartizione delle risorse

|Novità|24 febbraio 2012

A disabled parking place - foto di TdmaloneIn Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro del Lavoro che stabilisce criteri e modalità per la ripartizione, fra le Regioni e le Province Autonome, delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Tramite questo strumento, istituito dalla legge n. 68/1999, poi modificata dalla legge n. 247/2007, vengono erogati contributi per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato.

Con il provvedimento del 27 ottobre scorso, il Ministero del Lavoro modifica le disposizioni contenute nel suo decreto del 4 febbraio 2010 - abrogandolo - al fine di eliminare ogni riferimento ai dati identificativi delle persone disabili, in considerazione dell'assenza di un'espressa disposizione di legge o di un atto di natura regolamentare idonei al trattamento di questi dati che sono da considerarsi dati sensibili.

Il riparto del Fondo sarà  effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.

GURI n. 44 del 22 febbraio 2012

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 ottobre 2011

Modifica ed abrogazione del decreto 4  febbraio  2010  concernente  i
criteri e le modalita' di ripartizione delle disponibilita' del Fondo
per il diritto al lavoro dei disabili. (12A01824) 
 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la Convenzione sui diritti delle persone con disabilita'  del
13 dicembre 2006, che favorisce l'esercizio del diritto al lavoro dei
disabili, promuovendo l'adozione di misure ed  incentivi  rispondenti
alle esigenze individuali ed eterogenee delle persone disabili, anche
sui luoghi di lavoro; 
  Visto il regolamento CE n. 800/2008 della Commissione che  dichiara
alcune categorie di  aiuti  compatibili  con  il  mercato  comune  in
applicazione  degli  articoli  87  e  88  del  trattato  (regolamento
generale di esenzione per categoria); 
  Visto l'art. 13 della legge  12  marzo  1999,  n.  68,  cosi'  come
sostituito dall'art. 1, comma 37, lettera c) della legge 24  dicembre
2007, n. 247, con il quale viene istituito presso  il  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale, il Fondo per il diritto al  lavoro
dei disabili, di seguito denominato Fondo, ed in particolare: 
  il comma 1 che prevede  che  le  regioni  e  le  province  autonome
possono  concedere  un  contributo  all'assunzione,  a  valere  sulle
risorse del Fondo e nei limiti delle disponibilita' del Fondo stesso,
per  ogni  lavoratore  disabile  assunto   a   tempo   indeterminato,
attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 della medesima legge  n.
68/1999.  Il  contributo  e'  concesso  non   superando   le   misure
percentuali individuate nel medesimo comma alle lettere  a)  e  b)  e
sulla  base  della  riduzione  della  capacita'  lavorativa  o  delle
minorazioni ascritte ed individuate dal medesimo comma lettere  a)  e
b). Il contributo puo'  essere  concesso  dalle  regioni  e  province
autonome, ai sensi della lettera d)  del  medesimo  comma  1  per  il
rimborso   forfettario   parziale   delle   spese   necessarie   alla
trasformazione  del  posto  di  lavoro  per  renderlo  adeguato  alle
possibilita' operative dei disabili  con  riduzione  della  capacita'
lavorativa superiore al  50  per  cento,  o  per  l'apprestamento  di
tecnologie di telelavoro, ovvero  per  la  rimozione  delle  barriere
architettoniche  che  limitano  in  qualsiasi   modo   l'integrazione
lavorativa del disabile; 
  il comma 2 che prevede l'ammissibilita'  al  contributo  unicamente
delle  assunzioni  a  tempo   indeterminato,   realizzate   nell'anno
antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto; 
  il comma 3 che estende gli incentivi di cui al  comma  1  anche  ai
datori di lavoro privati, che pur non essendo soggetti agli  obblighi
della  presente  legge,  hanno  proceduto  all'assunzione   a   tempo
indeterminato di lavoratori disabili con le modalita' di cui al comma
2; 
  il comma 5 che demanda ad un decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata,  la  definizione  dei
criteri e delle modalita' per la  ripartizione  delle  disponibilita'
del Fondo; 
  il comma 8 che attribuisce alle  regioni  e  province  autonome  la
disciplina, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il decreto
di cui al comma 5, dei procedimenti per la concessione dei contributi
a valere sul Fondo; 
  Visto l'art. 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68,  che  prevede
la stipula tra gli uffici competenti,  i  datori  di  lavoro  privati
tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'art. 3, comma 1,  lettera
a) della citata legge n. 68/1999 (soggetti conferenti) ed i  soggetti
di cui al comma 4 del medesimo art. 12-bis (soggetti destinatari), di
apposite convenzioni, con le modalita' di cui al comma 2, finalizzate
all'assunzione  di  soggetti  disabili  che  presentino   particolari
caratteristiche e difficolta' di  inserimento  nel  ciclo  lavorativo
ordinario,  a  fronte  del  conferimento  di  commesse  di  lavoro  e
contestuale assunzione del soggetto disabile da  parte  del  soggetto
conferente; 
  Visto, in particolare il comma 5, lettera  b),  dell'  art.  12-bis
della citata legge n. 68/1999, che prevede  la  possibilita'  per  il
datore di lavoro committente, che  allo  scadere  della  convenzione,
assume il lavoratore disabile dedotto in convenzione, con contratto a
tempo indeterminato, di accedere al Fondo con diritto  di  prelazione
nell'assegnazione delle risorse; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  4
febbraio  2010  concernente  l'individuazione  dei  criteri  e  delle
modalita' per la ripartizione fra  le  regioni  e  province  autonome
delle disponibilita' del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5  e  6
della  legge  30  novembre  1989,  n.  386,  recante  «Norme  per  il
coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle
province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», con
cio' disponendo che dette  province  autonome  non  partecipano  alla
ripartizione di finanziamenti statali; 
  Visto il decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  ed  in
particolare l'art. 11, comma 1, il quale prevede che  la  trasparenza
e' intesa come accessibilita' totale delle informazioni  e  dei  dati
inerenti l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali,  dei  risultati  dell'attivita'  svolta  dagli  organi
competenti, per favorire forme diffuse di controllo del rispetto  dei
principi di buon andamento ed imparzialita'; 
  Considerate  le  priorita'  definite  nella   comunicazione   della
Commissione  al  Consiglio,  al  Parlamento  europeo,   al   Comitato
economico e sociale europeo  e  al  Comitato  delle  regioni  su  «La
situazione dei disabili  nell'Unione  europea:  il  piano  di  azione
europeo 2008-2009» (COM-2007-738 def.); 
  Considerato che le disposizioni in esame hanno  inteso  incentivare
prioritariamente,   mediante   contributo   di    natura    economica
diversificato a seconda della tipologia di disabilita', le assunzioni
con contratto di lavoro a tempo  indeterminato  effettuate  nell'anno
antecedente all'emanazione del provvedimento annuale di riparto; 
  Ritenuto, ai fini della concessione del contributo da  parte  delle
regioni e province autonome, di  adottare  la  definizione  di  costo
salariale introdotta al punto 15) dell'art. 2 del regolamento  CE  n.
800/2008; 
  Ritenuto necessario di modificare le disposizioni di cui al decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio  2010  al  fine  di
eliminare  ogni  riferimento  a  dati  identificativi  delle  persone
disabili in considerazione dell'assenza di una espressa  disposizione
di legge o di un atto di natura regolamentare idonei  al  trattamento
di questi dati che sono da considerarsi dati sensibili; 
  Ritenuto, altresi' opportuno  dover  inserire  nel  citato  decreto
interministeriale un  espresso  rinvio  alle  norme  europee  cui  le
relazioni  delle  regioni  e  province  autonome  devono  conformarsi
(regolamenti della Commissione nn. 800/208 e 794/2004); 
  Acquisito il parere positivo del Garante per la protezione dei dati
personali espresso in data 3 febbraio 2011 sullo schema  di  proposte
di modifica al decreto interministeriale 4 febbraio 2010; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole
nella seduta del 7 luglio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento CE  n.  800/2008
della Commissione, il presente  decreto  definisce  i  criteri  e  le
modalita' per la ripartizione fra le regioni e le  province  autonome
delle disponibilita' del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili,
di seguito denominato «Fondo», istituito dall'art. 13, comma 4, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, cosi' come modificato dall'art. 1,  comma
37, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
          Criteri e modalita' di ripartizione delle risorse 
 
  1. Il riparto del Fondo e' effettuato entro il 30 aprile di ciascun
anno  dal  Ministero  del   lavoro   e   delle   politiche   sociali,
proporzionalmente alle richieste di contributo presentate dai  datori
di  lavoro  privati  che  hanno   effettuato   assunzioni   a   tempo
indeterminato ai sensi dell' art.  12-bis,  comma  5,  lettera  b)  e
dell'art. 13, comma  1,  lettere  a),  b)  della  legge  n.  68/1999,
nell'anno antecedente al provvedimento di riparto, e quelle  relative
agli interventi di cui alla lettera d) del citato art.13. 
  2. Le regioni e le province autonome,  per  ciascuna  richiesta  di
contributo di cui agli articoli 12-bis, comma 5,  lettera  b)  e  13,
comma 1, lettere a),  b)  della  citata  legge  n.  68/1999  ritenuta
ammissibile in quanto conforme alle disposizioni dei citati articoli,
assegnano un punteggio calcolato  moltiplicando  il  costo  salariale
annuo sostenuto dal datore  di  lavoro  per  il  lavoratore  disabile
assunto per: 
  punti 0,60 per le assunzioni a tempo  indeterminato  effettuate  ai
sensi dell'art. 12-bis, comma 5, lettera b); 
  punti 0,60 per le assunzioni effettuate a tempo  indeterminato,  ai
sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), tramite  le  convenzioni  di
cui all'art. 11 della legge n. 68/1999; 
  punti 0,25 per le assunzioni effettuate a tempo  indeterminato,  ai
sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b), tramite  le  convenzioni  di
cui all'art. 11 della legge n. 68/1999; 
  punti 0,60 per le assunzioni a tempo  indeterminato  di  lavoratori
con  handicap  intellettivo  e   psichico   indipendentemente   dalle
percentuali di invalidita' effettuate ai sensi degli articoli 12-bis,
comma 5, lettera b) e 13 tramite le convenzioni di  cui  all'art.  11
della legge n. 68/1999. 
  3. Le regioni e le province autonome,  per  ciascuna  richiesta  di
contributo, ritenuta ammissibile in quanto conforme alle disposizioni
del presente decreto, relativa agli interventi di  cui  all'art.  13,
lettera  d),  connessi  al  lavoratore  disabile  assunto   a   tempo
indeterminato ai sensi dell'art. 12-bis, comma 5,  lettera  b)  e  ai
sensi dell'art. 13 della legge n. 68/1999 o connessi  al  lavoratore,
con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50%,  assegnano
un punteggio come di seguito indicato: 
  punti 5.000 per interventi non superiori a 10.000 euro; 
  punti 10.000 per interventi superiori a 10.000 euro. 
  4. Le regioni  e  le  province  autonome  comunicano  entro  il  28
febbraio di ogni anno, al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali  il  punteggio  assegnato  per  ciascuna  richiesta  ritenuta
ammissibile, indicando altresi' nella comunicazione: ragione sociale;
partita IVA o codice fiscale del datore di lavoro  privato;  data  di
assunzione; tipologia di assunzione di cui all'art. 2, comma  2,  del
presente decreto; ammontare del costo salariale  annuo  del  disabile
assunto; ammontare della spesa per interventi di cui  all'art.  13  ,
comma 1, lettera d) della legge n. 68/1999. 
  5. La somma dei punteggi comunicati al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' rapportata  alle  risorse  del  Fondo  stanziate
annualmente; il valore economico di ciascun punto cosi'  determinato,
moltiplicato per il  punteggio  complessivo  comunicato  da  ciascuna
regione  e  provincia  autonoma,  determina   l'importo   finanziario
spettante a ciascuna regione e provincia autonoma. 
  6. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  sulla  base
degli  importi  calcolati  come  indicato  al  precedente  comma  5),
determina l'importo complessivo delle risorse finanziarie  del  Fondo
da trasferire annualmente con il provvedimento  di  riparto  ad  ogni
singola regione e provincia autonoma. 
  7. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  nell'ambito
di quanto previsto dall'art. 13, comma  10,  della  citata  legge  n.
68/1999  procede  anche  ad  una   verifica   degli   effetti   delle
disposizioni del presente decreto con  particolare  riferimento  agli
incentivi previsti dall'art. 13, lettera d). 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                     Concessione dei contributi 
 
  1. A valere sulle risorse del Fondo, ripartite secondo le modalita'
individuate all'art. 2 e trasferite alle regioni e province autonome,
possono essere concessi contributi: 
  a)  con  diritto  di  prelazione,  per  le   assunzioni   a   tempo
indeterminato di cui all'art. 12-bis,  comma  5,  lettera  b),  della
legge n. 68/1999; 
  b) nella  misura  e  in  base  all'entita'  della  riduzione  della
capacita' lavorativa indicate all'art. 13, comma 1, lettere a)  e  b)
della legge n. 68/1999,  per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato
effettuate tramite le convenzioni di cui all'art. 11 della  legge  n.
68/1999; 
  c) per le finalita' di cui all'art. 13, comma 1, lettera  d)  della
medesima legge n. 68/1999. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
           Procedimento per la concessione dei contributi 
 
  1. Le regioni e le province  autonome  disciplinano,  nel  rispetto
delle disposizioni introdotte dal presente decreto,  il  procedimento
per la concessione dei contributi di cui all'art. 13 della  legge  n.
68/1999 provvedendo ad assicurare la massima diffusione, con i  mezzi
ritenuti piu' adeguati, delle informazioni relative alle modalita' di
accesso agli incentivi alle assunzioni finanziate con le risorse  del
Fondo. 
  2. Il contributo puo' essere concesso per  le  assunzioni  a  tempo
indeterminato effettuate, ai sensi dell'art. 11 della citata legge n.
68/1999, nell'anno solare antecedente  al  provvedimento  annuale  di
riparto delle risorse del Fondo. 
  3. Le  regioni  e  le  province  autonome  nell'assegnazione  delle
risorse soddisfano,  con  diritto  di  prelazione,  le  richieste  di
contributo relative alle assunzioni  effettuate  ai  sensi  dell'art.
12-bis, comma 5, lettera b) della legge n.  68/1999.  Successivamente
provvedono a soddisfare le  richieste  di  contributo  relative  alle
assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 13, commi 1  e  3  e  quelle
relative agli interventi di cui all'art. 13, comma 1, lettere a),  b)
e d) della citata legge n. 68/1999, nella misura e con le percentuali
di invalidita' ivi indicate. 
  4. I contributi concessi per le assunzioni effettuate ai sensi  del
comma precedente possono essere cumulati con quelli concessi per  gli
interventi di cui all'art. 13, comma 1, lettera d),  della  legge  n.
68/1999, nel  rispetto  della  disciplina  prevista  dal  regolamento
comunitario CE n. 800/2008 della commissione. 
  5. Gli eventuali contributi di cui all'art. 13,  comma  1,  lettera
d), possono essere concessi  per  il  rimborso  forfettario  parziale
delle spese necessarie alla trasformazione del posto  di  lavoro  per
renderlo  adeguato  alle  possibilita'  operative  dei  disabili  con
riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50 per cento, o per
l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la  rimozione
delle  barriere  architettoniche  che  limitano  in  qualsiasi   modo
l'integrazione lavorativa del disabile. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
         Requisiti e modalita' di erogazione dei contributi 
 
  1. Le regioni e le  province  autonome  determinano  l'entita'  del
contributo concesso per  ciascuna  richiesta  di  cui  agli  articoli
12-bis e 13 della legge n. 68/1999 e lo erogano  nell'ambito  di  tre
annualita', assicurando la corrispondenza del contributo  erogato  al
costo salariale realmente sostenuto  dal  datore  di  lavoro  che  ha
effettuato l'assunzione e relativamente agli incentivi  di  cui  alla
lettera d) del citato art.  13,  assicurando  la  corrispondenza  del
contributo erogato al costo degli interventi attuati  dal  datore  di
lavoro. 
  2.  L'erogazione  di  ciascuna   annualita'   del   contributo   e'
subordinata alla verifica  da  parte  dei  servizi  competenti  della
permanenza  del  rapporto  di  lavoro  instaurato  con  il   soggetto
disabile. 
  3. In caso di risoluzione del rapporto  di  lavoro  per  cause  non
imputabili  al  lavoratore  disabile,  il  contributo  dovra'  essere
ridotto in proporzione alla durata del rapporto di lavoro cosi'  come
in caso di trasformazione del rapporto di lavoro  da  tempo  pieno  a
tempo parziale. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                   Monitoraggio. Relazione annuale 
 
  1. Le regioni e le  province  autonome  trasmettono,  entro  il  31
ottobre di ogni anno, ai sensi del comma 9 dell'art. 13  della  legge
n. 68/1999 ed ai fini  degli  adempimenti  previsti  dalla  normativa
comunitaria, una relazione al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali che provvedera' al successivo inoltro all'Unione europea. 
  2. La  relazione  deve  contenere  un  resoconto  delle  assunzioni
finanziate con le risorse del Fondo di  cui  all'art.  13,  comma  4,
della legge n. 68/1999 e sulla durata della permanenza nel  posto  di
lavoro, e deve essere redatta secondo le disposizioni di cui all'art.
11 del regolamento (CE) n. 800/2008 e conformemente al capo  III  del
regolamento (CE) n. 794/2004. Nella  relazione  di  cui  al  presente
articolo, le regioni e province autonome danno conto,  altresi',  dei
contributi trasferiti ma non erogati al datore di  lavoro  e  per  le
cause citate al comma 3 del  precedente  art.  5,  e  delle  economie
realizzate  per  la  mancata  attuazione  degli  interventi.  di  cui
all'art. 13, comma 1, lettera d). 
  3. Agli adempimenti di cui al presente decreto  si  applica  quanto
previsto dall'art. 11, comma 1 del  decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150 il quale prevede che la trasparenza costituisce  livello
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni  pubbliche
ai  sensi  dell'art.  117,   secondo   comma,   lettera   m),   della
Costituzione. 
  4. Le  regioni  e  le  province  autonome  conservano,  secondo  le
disposizioni di cui all'art. 10  del  regolamento  (CE)  6-8-2008  n.
800/2008, i dati  dettagliati  relativi  agli  incentivi  erogati  in
virtu' dell'art. 13 della legge n.  68/1999,  che  debbono  contenere
tutte le informazioni necessarie per  verificare  il  rispetto  delle
condizioni di cui al medesimo regolamento. I dati debbono essere resi
disponibili sia per i controlli  da  parte  della  Commissione  delle
Comunita' europee sia per le verifiche e le valutazioni da parte  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste dall'art. 13,
comma 10, della legge n. 68/1999 e dall'art. 2, comma 7 del  presente
decreto. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
            Modalita' di versamento delle somme ripartite 
 
  1. Le risorse finanziarie sono trasferite dal Ministero del  lavoro
e delle  politiche  sociali  direttamente  alle  regioni  e  province
autonome per le finalita' di cui all'art. 13 della legge n.  68/1999,
con obbligo di contabilita' separata. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                         Norma di esclusione 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109,  della  legge
23 dicembre 2009, n. 191, le quote relative alle province autonome di
Trento e Bolzano sono rese indisponibili. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  di
concerto con il Ministro dell'economia e finanze del 4 febbraio  2010
concernente l'individuazione dei criteri e  delle  modalita'  per  la
ripartizione fra le regioni e province autonome delle  disponibilita'
del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e' abrogato. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 27 ottobre 2011 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Sacconi          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Tremonti 

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Legge n. 68/1999

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