Cambia il profilo degli incentivi alle imprese: la Manovra 2020 abbandona super e iper ammortamento e li sostituisce con un nuovo credito d’imposta. Anche il bonus ricerca e sviluppo cambia pelle.
Si tratta di modifiche annunciate a metà novembre dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli al termine del tavolo su Transizione 4.0 e pensate per ampliare la platea delle imprese cui sono diretti gli incentivi per la transizione 4.0
Addio super e iper ammortamento. Benvenuto credito d’imposta
Per gli investimenti previsti dal Piano Impresa 4.0 il super e l'iperammortamento si trasformano in un credito d'imposta.
Nel caso del super ammortamento, l’aliquota del credito d’imposta sarebbe del 6% per investimenti fino a 2 milioni di euro.
Dimezzato il tetto agli investimenti per i beni materiali connessi a Industria 4.0 (il cosiddetto Allegato A della legge 232/2016) coperti dall’iper ammortamento: dai 20 milioni attuali si passa a 10 milioni. L’aliquota del credito d’imposta è:
- del 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni,
- del 20% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni.
Per quanto riguarda invece i beni immateriali (il cosiddetto Allegato B della 232/2016) si passa a un’aliquota del credito d’imposta del 15% per investimenti fino a 700mila euro.
I beneficiari del credito d’imposta sono le imprese che, a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 - in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti:
- veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali;
- beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
- fabbricati e le costruzioni;
- beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). L'allegato 3 citato riguarda, a titolo di esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento; i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo esteso anche a innovazione e design
Basta parlare di bonus ricerca e sviluppo. La Legge di bilancio 2020 trasforma anche questo strumento ampliandone il raggio d’azione: il bonus riguarda ora gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese.
La nuova disciplina, rivolta sempre alle imprese, opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo. L’incentivo viene in primo luogo esteso - seppur in forma diversa - agli investimenti in innovazione e design: l’aiuto sarà del 12% per spese in ricerca e sviluppo e del 6% per quelle in innovazione e design (e si prevedono maggiorazioni, fino al 10%, per progetti green e 4.0).
Quali spese copre il nuovo credito d’imposta R&S, innovazione e design?
Il bonus ricerca e sviluppo riguarda le le attività di ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico. Fra le spese ammissibili riguardano in primo luogo il personale, e nello specifico:
- i ricercatori e i tecnici (titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato) direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa;
- i giovani ricercatori - di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced - assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo. In questo caso le spese concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;
Ammissibili anche le spese relative a:
- le quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota;
- i contratti di ricerca extra-muros, riguardanti il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta: le spese per i contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;
- le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di un'invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di spesa di 1 milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di R&S ammissibili al credito d'imposta;
- i servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili;
- le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.
C’è poi il credito d’imposta per attività di innovazione tecnologica, riguardante quelle attività, diverse da quelle del bonus R&S indicate sopra, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, vale a dire i beni materiali o immateriali, i servizi o i processi che si rifferenziano, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori.
Fra le spese ammissibili:
- le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di IT svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a giovani ricercatori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica. In questo caso le spese concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;
- le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota;
- le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di IT ammissibili al credito d'imposta;
- le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di IT ammissibili;
- le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di IT anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.
Anche il design entra nel raggio d’azione del credito d’imposta, e nello specifico le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
Ammissibili le spese per:
- il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività. Anche in questo caso è prevista una maggiorazione della base di calcolo del credito di imposta nel caso in cui si tratti di giovani specializzati (soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, laureati in design e altri titoli equiparabili) assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica. Tali spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare, e la maggiorazione di applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato;
- le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari;
- i contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento, da parte del commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese;
- i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati solo per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta;
- materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili.
Nuova Sabatini
La Nuova Sabatini - l’agevolazione che sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, software e tecnologie digitali - ha dato prova di essere la più amata dagli italiani.
Da ciò la decisione di rifinanziarla con 105 milioni per il 2020, e 435 milioni dal 2021 al 2025 (97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l’anno 2025).
La maggiorazione del contributo statale prevista se si tratta di investimenti 4.0 sale dal 30 al 100% per investimenti al Sud con ulteriori 60 milioni di cui 15 milioni riservati a macchinari impiegati in processi produttivi ecosostenibili.
> Manovra: le misure per il Mezzogiorno
Bye Bye mini Ires, torna l’Ace
In due anni si assiste a un gioco delle tre carte sul fronte degli aiuti alle imprese.
Se la Manovra 2019 aveva eliminato il super ammortamento per sostituirlo con la mini-Ires, e tagliato al contempo l’aiuto alla crescita economica (ACE), la Legge di Bilancio 2020 fa esattamente il contrario: e così tornano il super ammortamento (seppur modificato) e l’ACE, e sparisce la mini-Ires.
L’Aiuto alla crescita economica (Ace), la misura per favorire la patrimonializzazione delle imprese ha effetto retroattivo a partire dall’anno di imposta 2019. Il rendimento nozionale del nuovo capitale necessario per determinare il beneficio fiscale viene fissato all’1,3%.
> Testo della Legge di Bilancio 2020
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