Come funzionano gli incentivi per ricerca, innovazione e formazione 4.0

|Novità|17 febbraio 2020

Impresa 4.0 - Photo credit: MISEOnline la nuova sezione degli incentivi previsti Piano Transizione 4.0 con indicazioni sui crediti d'imposta in beni strumentali, in ricerca e sviluppo, in innovazione e design e nella formazione 4.0.

Incentivi alle imprese nella Manovra 2020: tutte le novita'

Per ampliare la platea delle imprese cui sono diretti gli incentivi per la transizione 4.0, il Ministero dello Sviluppo economico ha cambiato le carte in tavola e trasformato gli incentivi in modo importante, riunendo sotto un unico strumento misure complementari, come super e iper ammortamento e trasformandoli in credito d’imposta.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (di cui all'allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

  • del 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni, 
  • del 20% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni. 

Per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (di cui all’allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700mila euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

Per investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del  6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d’imposta si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Il credito d'imposta del 6% per gli investimenti in altri beni strumentali materiali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni.

Si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per i beni tecnologicamente avanzati e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300mila euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design

Cambia nome e amplia il raggio d'azione il credito d’imposta sulle spese incrementali in ricerca e sviluppo. Rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali, il credito d'imposta si applica con aliquote differenti in base alla tipologia di attività.

Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

Per le attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica (e altri che saranno individuati con successivo decreto ministeriale) il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

E' utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, e si applica alle spese sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Formazione 4.0: cosa cambia

Prorogato il credito d’imposta per la formazione 4.0, pensato per stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Rivolto anche in questo caso a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali, il credito d’imposta formazione 4.0 riguarda le spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. 

In particolare, è riconosciuto in misura del:

  • 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300mila euro per le piccole imprese;
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250mila euro per le medie imprese;
  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250mila euro le grandi imprese

Percentuale che sale al 60% per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Sono ammissibili al credito d'imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

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