Fino al 30 giugno 2021 è aperta la finestra temporale per i contribuenti che hanno già presentato richiesta di Patent box per i marchi d'impresa nei due periodi d’imposta precedenti. Ecco i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.
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Il Patent box è uno degli strumenti agevolativi del Piano nazionale Impresa 4.0 e prevede un regime di tassazione agevolata (parziale esenzione su IRES e IRAP) per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali.
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Cos'è il Patent box
Nel dettaglio il regime di tassazione agevolata consiste nell'esclusione dal reddito complessivo del 30% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% dal 2017 dei redditi derivanti dall’uso di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
La legge n. 96-2017, conversione del decreto-legge n. 50-2017, più nota come manovrina, ha escluso i marchi d’impresa dal perimetro oggettivo della tassazione agevolata del Patent box a partire dal 2017, confermando tutte le opzioni esercitate nel 2015 e nel 2016 e prevedendo che, trascorsi i cinque anni agevolati, entro il limite massimo del 30 giugno 2021, il beneficio non sia più rinnovabile.
Marchi d'impresa, finestra temporale fino al 2021
Con il principio di diritto n. 11- 2019, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di ruling obbligatorio - presentata a fine dicembre 2018 - nella quale il contribuente ha chiesto di dar seguito, anche in merito ad un marchio d’impresa, all’opzione telematicamente esercitata nel corso dell’anno 2015.
L'Agenzia ricorda che i marchi d’impresa, inizialmente inclusi tra i beni intangibili agevolabili, sono stati esclusi dal Patent box con la manovrina. La normativa ha tuttavia fatto salva la possibilità, per i contribuenti che avevano già presentato l’opzione nei primi due periodi d’imposta di decorrenza dell’agevolazione (2015 e 2016), di detassare i marchi entro una data finestra temporale - il cosiddetto “grandfathering” - che si chiuderà il 30 giugno 2021.
Per quanto riguarda la presentazione di ruling obbligatorio l’opzione produce efficacia – e, quindi, il quinquennio inizia a decorrere – a partire dall’anno di presentazione dell’istanza di ruling.
Ne consegue che, nel caso in questione, la presentazione dell’istanza di ruling determina l’efficacia dell’opzione e fa decorrere l’intero quinquennio dall’anno 2018 per tutti i beni agevolabili, ovvero software protetto da copyright, brevetti industriali disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Per quanto riguarda i marchi, invece, si ritiene che la finestra temporale consenta al contribuente, che intende accedere alla procedura di Patent box nell’anno 2018 a seguito di presentazione dell’opzione nell’anno 2015, di beneficiare del regime agevolativo entro il termine ultimo del 30 giugno 2021.