Prorogati fino al 2020 gli incentivi alle imprese per le assunzioni di giovani under 35. E' una delle novità della legge n. 96-2018, conversione del decreto Dignità.
Il 12 agosto è entrata in vigore la legge n. 96-2018, conversione del decreto Dignità approvato a luglio dal Consiglio dei Ministri.
Il provvedimento spazia in diversi ambiti, concentrandosi principalmente sulla semplificazione fiscale, sul sostegno all'occupazione e sulle sanzioni in caso di delocalizzazione da parte di imprese beneficiarie di aiuti di Stato, ma prevede anche alcune misure per garantire la continuità didattica e una stretta al gioco d'azzardo per contrastare le ludopatie.
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Semplificazioni fiscali
Sul fronte fiscale, ad esempio, la legge rivede l’istituto del redditometro in chiave di contrasto all’economia sommersa, rinvia a fine febbraio 2019 la prossima scadenza per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro) e proroga a gennaio 2019 il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.
Inoltre, si abolisce lo split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto e si estende a tutto il 2018 la possibilità per le imprese di compensare crediti nei confronti delle PA con eventuali debiti iscritti in cartelle esattoriali.
Contrasto al precariato
Diverse misure sono dedicate al contrasto alla precarietà attraverso interventi sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Nello specifico, la legge riduce la durata massima dei contratti a termine da 36 a 12 mesi, che diventano 24 in presenza di particolari condizioni, le cosiddette causali. Scende, inoltre, da 5 a 4 il numero massimo di proroghe.
Inoltre, il testo impone, con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, che l’apposizione del termine risulti da un atto scritto, consegnato dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione, con un aumento del contributo addizionale di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.
Il provvedimento modifica inoltre la disciplina della somministrazione di lavoro, stabilendo che il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei contratti stessi, con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
Incentivi per chi assume giovani
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, inoltre, il provvedimento proroga l'esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani under 35.
In particolare, i datori di lavoro privati che negli anni 2019 e 2020 assumano lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto a tutele crescenti, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
L'incentivo è concesso nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Sanzioni contro le delocalizzazioni
La legge stabilisce che le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio, decadono dall'aiuto qualora l’attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata.
Oltre a perdere l'agevolazione, tali imprese sono soggette a una sanzione che può andare da due a quattro volte l'importo dell'aiuto.
Decadenza dall'agevolazione anche per le imprese beneficiarie di aiuti di Stato che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale e che, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riducano in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento. Qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.
La legge chiarisce inoltre che l’iper ammortamento spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale e viene recuperato se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.
Agli effetti della disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, infine, la legge esclude i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.
> Testo del decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018 coordinato con la legge di conversione n. 96-2018
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