Decreto Dignita': delocalizzazione, quando scatta la restituzione degli aiuti

|Norme|18 luglio 2018

Palazzo Chigi - photo credit: agenziamiTra le misure previste dal decreto Dignità per il contrasto alla delocalizzazione e la tutela dei posti di lavoro rientra la restituzione dei benefici ricevuti dalle imprese che nei cinque anni successivi all’ottenimento di un aiuto di Stato riducano l’occupazione di oltre il 10% senza giusta causa.

Lavoro - cosa prevede il decreto dignita'

Il decreto Dignità, in vigore dal 14 luglio, prevede un pacchetto di misure per contrastare la delocalizzazione, cioè il trasferimento di un'attività economica o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad un altro, da parte dell'impresa beneficiaria dell’aiuto o di un'altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento.

Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti

Il provvedimento stabilisce anzitutto che, fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio decadono dall'agevolazione qualora l’attività economica interessata, o una sua parte, venga delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata.

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