In Gazzetta ufficiale il decreto legislativo n. 72-2018 per il sostegno al reddito dei lavoratori di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità.
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Sostegno ai lavoratori delle imprese sequestrate e confiscate. In Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il decreto legislativo n. 72 del 2018, previsto dalla legge n. 161-2017 per favorire l'emersione del lavoro irregolare e l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali dei lavoratori delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria.
A disposizione 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 6 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
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Sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro
In base al provvedimento, negli anni 2018, 2019 e 2020, quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015, per superamento dei limiti soggettivi e oggettivi o per difetto delle condizioni di applicabilità, il Ministero del Lavoro può concedere uno specifico trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività.
L'aiuto è pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio, e si accompagna alla contribuzione figurativa per i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per i quali è ammesso il sostegno al reddito.
Il sussidio è concesso ai lavoratori fino alla loro assegnazione o destinazione, entro il limite delle risorse disponibili, su richiesta dell’amministratore giudiziario che, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, specifica i nominativi dei lavoratori per i quali richiede il riconoscimento del trattamento.
Il sostegno è concesso anche ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, il cui rapporto di lavoro è riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività o con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato.
Le modalità applicative di accesso all'aiuto saranno definite con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministeri dello Sviluppo economico e dell’Economia e delle finanze, sentito il Ministero della Giustizia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del dlgs n. 72-2018.
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Sostegno al reddito in caso cessazione del rapporto di lavoro
Sempre per gli anni 2018, 2019 e 2020 il decreto prevede anche un sostegno al reddito per i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato risolto dall’amministratore giudiziario o dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata secondo le previsioni del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività e che non hanno i requisiti per accedere alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).
In questi casi, l’INPS può concedere, su richiesta dell’amministratore giudiziario o dell’Agenzia, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, un’indennità mensile, priva di copertura figurativa, pari alla metà dell’importo massimo mensile della NASpI nel rispetto dello specifico limite di spesa.
L’indennità è riconosciuta ai lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 150-2015, per la durata di quattro mesi.
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