
Criteri, termini e modalità per la presentazione delle istanze per il riconoscimento dell’indennità di sostegno al reddito in favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima sono contenuti nel decreto n. 1222 del 17 aprile 2025 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il provvedimento stabilisce che per l'anno 2024 è riconosciuta un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino a un importo massimo di 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
A chi spetta l’indennità per il fermo pesca
L'aiuto è riconosciuto ai dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, sia per la sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche, che per il fermo pesca non obbligatorio, in questo caso per un periodo massimo di 40 giorni nell'arco dell'anno.
Sono esclusi dall'aiuto gli armatori e i proprietari armatori per le imbarcati su navi da loro stessi gestiti, dal momento che per loro non si configura un rapporto di lavoro di tipo subordinato.
Come presentare la domanda di aiuto
Le imprese i cui dipendenti sono interessati a ricevere l'indennità possono presentare domanda dal 23 aprile al 16 giugno 2025.
Il decreto specifica che è richiesta la presentazione di una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, esclusivamente tramite il nuovo Portale Fermo Pesca. Nell’ambito del processo di digitalizzazione delle procedure amministrative, è stata infatti predisposta una nuova piattaforma telematica dedicata al fermo pesca - annualità 2024, al fine di garantire una procedura più snella e veloce per l’istruttoria delle istanze e per l’erogazione dell’indennità ai beneficiari.
In Gazzetta UE il regolamento FEAMPA 2021-27: 6,1 miliardi per la pesca