L'Agenzia delle Entrate spiega a quali condizioni i costi per la realizzazione di prototipi rientrano tra le spese ammissibili al credito d'imposta ricerca e sviluppo.
> Credito imposta ricerca e sviluppo – chiarimenti per esercizi sotto i 12 mesi
> Entrate - credito imposta ricerca anche su progetti per conto terzi
Rispondendo ai quesiti di un'associazione di imprese e parchi tecnologici e scientifici, con la risoluzione n. 122/E del 10 ottobre 2017 l'Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sulle attività di ricerca agevolabili e sull'ammissibilità di alcune tipologie di investimenti al credito d'imposta ricerca e sviluppo.
Il credito d'imposta ricerca e sviluppo
Il bonus ricerca e sviluppo può essere riconosciuto per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 ed è commisurato alle spese ammissibili sostenute in eccedenza rispetto alla media delle spese ammissibili sostenute nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
L'agevolazione è concessa con un’aliquota unica del 50% a prescindere dalla tipologia di investimenti effettuati, entro un importo massimo annuale di 20 milioni di euro.
Si tratta delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017, in sostituzione della precedente formulazione che prevedeva un'intensità del 25%, elevabile al 50% solo con riferimento alle spese per il "personale altamente qualificato" impiegato nell’attività di ricerca e per i contratti di ricerca extra muros, e un tetto massimo annuale di 5 milioni di euro.
La distinzione delle varie categorie di spese continua ad avere rilevanza anche con il passaggio all'aliquota unica, a causa dei differenti oneri documentali previsti dalla normativa a carico dei beneficiari.
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