Credito imposta ricerca e sviluppo – chiarimenti per esercizi sotto i 12 mesi

|Norme|10 ottobre 2017

Bonus ricerca e sviluppoUna risoluzione dell'Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di calcolo del bonus ricerca in caso di modifica dell'esercizio sociale durante il periodo di vigenza dell'incentivo.

Credito imposta ricerca e sviluppo - Entrate, validi contratti somministrazione

Entrate - credito imposta ricerca anche su progetti per conto terzi

Quali sono le regole per chi intenda fruire del credito d'imposta ricerca e sviluppo, ma modifichi l’ambito temporale dell’esercizio sociale, rendendolo non più coincidente con l’anno solare? E' la domanda cui offre risposta la risoluzione n. 121/E-2017 appena pubblicata dall'Agenzia delle Entrate.

Come funziona il credito d'imposta R&S

Il bonus ricerca e sviluppo spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 ed è commisurato alle spese ammissibili sostenute in eccedenza rispetto alla media delle spese ammissibili sostenute nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

L'agevolazione è concessa con un’aliquota unica del 50% a prescindere dalla tipologia di investimenti effettuati, entro un importo massimo annuale di 20 milioni di euro.

Bonus Ricerca e Sviluppo - Agenzia Entrate chiarisce novita' Legge Bilancio

Esercizio sociale non coincidente con l'anno solare

La risoluzione delle Entrate ipotizza il caso di una società che nel corso del 2015 anticipi la chiusura dell’esercizio, dal 31 dicembre al 31 agosto, determinando nello stesso anno due distinti periodi di imposta: dal 1° gennaio al 31 agosto 2015 e dal 1° settembre al 31 agosto 2016.

Il primo periodo di imposta di applicazione dell’agevolazione è così quello compreso fra il 1° gennaio 2015 e il 31 agosto 2015 e assumono rilevanza anche i periodi di imposta che vengano a determinarsi a seguito del mutamento della cadenza dell’esercizio sociale.

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