Camera, ok definitivo al DL 76/2024 per la ricostruzione post calamità. Dentro anche i Campi Flegrei

|Novità|06 agosto 2024

Alluvione - Photo credit: Foto di feuerpelz da PixabayDopo il via libera del Senato, anche la Camera approva la conversione in legge del DL 76/2024, il provvedimento che, tra le altre cose, prevede nuovi aiuti a favore dei soggetti privati danneggiati dalle alluvioni del 2023, sia con riferimento ai danni ai beni mobili, come arredi ed elettrodomestici, che agli edifici non ricostruibili. Al suo interno è confluito anche il decreto Campi Flegrei (DL 91/2024) che conteneva misure di prevenzione del rischio sismico nell’area e fondi per la ricostruzione: tutte disposizioni fatte salve e traslate adesso all’interno del DL 76/2024.

Da luglio il bando della legge 181 per l'alluvione in Toscana

In questo modo il decreto 76/2024 diventa un maxi provvedimento che interessa sostanzialmente le aree del paese colpite da alcune delle più recenti calamità naturali.

In primis si tratta delle alluvioni del 2023 che hanno colpito l’Emilia Romagna, le Marche e la Toscana. A queste si aggiungono le aree dell’Italia Centrale interessate dal terremoto del 2016. Infine, quella vasta area di natura vulcanica della Città metropolitana di Napoli (i Campi Flegrei), su cui continua a rimanere l'allerta gialla e che rappresenta una delle zone più densamente popolate dell’intero Paese.

Al suo interno trovano posto, infine, anche una serie di misure di altra natura relative allo svolgimento di grandi eventi internazionali, come il G7 di Brindisi e i Giochi olimpici di Milano-Cortina.

I nuovi contributi per le alluvioni del 2023

I primi due articoli del DL 76/2024 sono dedicati alle agevolazioni a favore dei soggetti privati danneggiati dagli eventi alluvionali che hanno colpito l’Emilia Romagna, le Marche e la Toscana a partire dal 1° maggio 2023.

Da un lato, si tratta di un aiuto destinato ai privati titolari di immobili residenziali che abbiano subito danni ai beni mobili. Per loro è previsto un contributo forfettario, sulla base del numero e della tipologia dei vani all’interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa.

E’ bene specificare che tali contributi sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario.

Il secondo aiuto disposto dal DL 76/2024 prevede invece che, nell'ambito dei contributi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dalle alluvioni del 2023, in caso di edifici non ricostruibili, in alternativa le agevolazioni possano essere destinate al rimborso fino al 100% delle spese occorrenti per:

  • l’acquisto di aree alternative già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;
  • l’acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l’immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.

Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione sono gratuitamente acquisite al patrimonio disponibile del Comune.

Per approfondire: Alluvioni 2023, al via le garanzie sui finanziamenti per la ricostruzione

Alluvioni 2023 e Sisma 2016: ampliata la platea dei soggetti attuatori

L’articolo 5 del DL 76/2024 allarga di fatto la platea dei soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione sia dei territori colpiti dalle alluvioni del 2023, che di quelli delle aree terremotate nel 2016.

In particolare, nel primo caso il decreto conferisce al Commissario straordinario il potere di individuare, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, ulteriori soggetti attuatori (oltre alle regioni, al Ministero della cultura, al Ministero delle infrastrutture, all’Agenzia del demanio, alle diocesi, alle università, agli enti locali, agli enti di governo degli ambiti ottimali, ai consorzi di bonifica). 

Nel secondo caso, invece, il provvedimento consente ai soggetti attuatori di interventi di ricostruzione pubblica di nominare i Responsabili unici di progetto (RUP), anche tra il personale assegnato alla struttura commissariale o previsto da specifiche convenzioni stipulate con enti della pubblica amministrazione.

Sisma 2016: da settembre niente più CAS

Inoltre, sempre in merito ai territori dell’Italia Centrale colpiti dal sisma del 2016, il DL 76/2024 ha disposto, a decorrere dal 1° settembre 2024, la cessazione del contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) e l’istituzione, fino al 31 dicembre 2024, di un contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, e di un contributo per i nuclei familiari assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza (SAE). 

E’ stato altresì previsto il trasferimento di 34 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione, al fine di consentire l’attuazione di tali misure.

Superamento delle emergenze: dentro anche le calamità del 2022 e del 2023

Infine il decreto (all’articolo 8) estende la copertura dei contributi per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, anche per gli eventi calamitosi verificatisi nel 2022-2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e “per i quali non siano già stati previsti finanziamenti con norma primaria”.

Si tratta, nello specifico, degli eventi occorsi nelle Marche a settembre 2022, ad Ischia nel novembre 2022 e in Emilia-Romagna, Toscana e Marche nel maggio 2023.

I contributi e gli aiuti per i Campi Flegrei

Come già accennato, all’interno del DL 76/2024 è confluito anche il decreto-legge sui Campi Flegrei (DL 91/2024) che di conseguenza è stato abrogato, fatti salvi però gli effetti.

Si tratta del provvedimento che ha introdotto misure urgenti per la prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile. 

Il Commissario straordinario per i Campi Flegrei

Come per altre calamità, anche in questo caso il governo ha nominato un Commissario straordinario per i Campi Flegrei. Si tratta di Fulvio Maria Soccodato, un manager di lunga esperienza nel settore delle infrastrutture pubbliche e che, negli anni passati, ha già ricoperto più volte il ruolo di Commissario straordinario.

A lui spetterà il compito di predisporre - d’intesa con la Regione Campania e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri - due tipologie di programmi di interventi urgenti: uno destinato alla riqualificazione sismica degli edifici pubblici presenti nell’area dei Campi Flegrei; l’altro volto invece a garantire la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari nell’area in questione.

Tali interventi, tra le altre cose, saranno dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e costituiranno variante agli strumenti urbanistici vigenti.

Il CAS per le famiglie sfollate dei Campi Flegrei

Particolarmente importante per la popolazione danneggiata dalle scosse sismiche del 20 maggio 2024 è il varo dei Contributi per l’autonoma sistemazione (CAS) anche per questa zona.

L’aiuto è destinato ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza dell’evento sismico.

Come sempre accade, la misura del contributo è fissata in proporzione al numero dei componenti del nucleo familiare, tra un minimo di 400 euro e un massimo di 900 euro mensili, come riportato di seguito:

  • 400 euro per i nuclei monofamiliari,
  • 500 euro per i nuclei familiari composti da due persone,
  • 700 euro per quelli composti da tre persone,
  • 800 euro per quelli composti da quattro persone,
  • 900 euro per i nuclei familiari composti da cinque o più unità.

A tali importi può aggiungersi un ulteriore contributo di 200 euro mensili per ciascuno dei soggetti (presenti nel nucleo familiare) over 65 o con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.

Quanto alla durata, il CAS può essere erogato a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e fino a quando si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, oppure fino a quando le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso il contributo non potrà essere erogato oltre il 31 dicembre 2025.

Vale la pena sottolineare che il CAS non spetta qualora l’esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

La ricostruzione degli edifici residenziali danneggiati a maggio 2024 

Il decreto interviene anche sulla riqualificazione sismica del patrimonio immobiliare residenziale, prevedendo due interventi. Il primo è quello che interessa la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali privati, divenuti inagibili a causa del sisma del 20 maggio 2024. 

Per loro sono previsti contributi per una spesa complessiva di 50 milioni di euro (20 milioni nel 2024 e 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026). Vale la pena sottolineare che tali contributi saranno riconosciuti solo a quegli immobili:

  • che risultano essere l’abitazione principale, abituale e continuativa e che sono stati  sgomberati per inagibilità;
  • e che sono muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzato in sua conformità, oppure di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda. 

Il contributo è concesso per metro quadro di superficie coperta dell’edificio, nel limite massimo per edificio di: 

  • 450 euro/mq per edifici con danni leggeri; 
  • 1.200 euro/mq per edifici con danni severi.

Tale contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF dei beneficiari. Inoltre esso è riconosciuto al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventualmente riconosciuti da una amministrazione pubblica, anche come credito di imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.

La domanda di contributo dovrà essere presentata al Comune in cui è ubicato l’immobile sgomberato. A tal proposito si attende un decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare che, tra le altre cose, indicherà le modalità di presentazione delle richieste di contributo.

La riqualificazione sismica degli altri edifici residenziale dei Campi Flegrei

Oltre ad occuparsi delle case danneggiate dal sisma del 20 maggio scorso, il decreto affida alla Regione Campania il compito di realizzare una analisi di vulnerabilità sismica dell’edilizia privata e la conseguente predisposizione di una proposta di programma di interventi di riqualificazione degli immobili individuati, da trasmettere al Dipartimento della protezione civile.

E’ bene sottolineare subito che tale elenco potrà includere solo immobili “regolari”, cioè in possesso di titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci. Sono esclusi invece gli immobili in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono, non ancora definite alla data del 3 luglio 2024.

Tale programma di qualificazione dovrà includere anche la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell’effettuazione dei predetti interventi.

Nel caso in cui la Regione Campania non rispetti i 60 giorni di tempo concessi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, potrà scattare l’esercizio dei poteri sostitutivi.

Campi Flegrei e Fondo sviluppo e coesione

Infine, il provvedimento prevede l’assegnazione, a titolo di anticipo, di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027 in favore della Regione Campania, in attesa della firma dell’Accordo di coesione con il governo.

In particolare si tratta di 388.557.000 euro che dovranno essere destinati al finanziamento del completamento degli investimenti da realizzarsi nel territorio della regione Campania e non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione. L’importo di oltre 388 milioni deriva dalla proposta formulata dalla stessa Regione Campania nell’ambito dell'istruttoria svolta per la definizione dell’Accordo per la coesione e degli esiti della verifica effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Consulta il testo del decreto-legge n. 76-2024