In Gazzetta ufficiale le modalità di accesso alle garanzie previste dalla legge di Bilancio 2024 per favorire l'accesso ai finanziamenti per la ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali della primavera scorsa.
Le modalità operative delle garanzie sui finanziamenti sono state approvate con decreto dell'11 aprile 2024, pubblicato il 31 maggio in Gazzetta ufficiale.
I contributi del decreto Alluvione per la ricostruzione
Il decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023 per l’emergenza alluvione ha previsto la concessione di contributi per la ricostruzione privata nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.
Tali contributi, concessi nella misura del 100% delle spese di ricostruzione a fronte dei danni effettivamente verificatisi, sono destinati in particolare a sostenere i costi relativi a:
- a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subìto;
- b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
- c) danni economici subiti da prodotti già raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, previa presentazione di perizia asseverata;
- d) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
- e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
- f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l’autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l’allestimento di alloggi temporanei;
- g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi alluvionalal fine di garantirne la continuità;
- h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell’emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
- i) interventi per far fronte a interruzioni di attività sociali, sociosanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi alluvionali.
La legge di Bilancio 2024 (legge 213-2023) ha stabilito che nel caso dei contributi di cui alle lettere a) , b) , c) , d) , e) e g), gli aiuti sono erogati direttamente dal Commissario straordinario per gli importi fino a un massimo di 20mila euro, in caso di soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive, e fino ad un massimo di 40mila euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive.
I finanziamenti agevolati e le garanzie pubbliche
In alternativa ai contributi, per gli importi superiori alle soglie di 20mila e 40mila euro, la manovra 2024 ha previsto la possibilità di erogare l’intero importo con le modalità del finanziamento agevolato, accompagnato da un credito di imposta, fruibile in compensazione dai beneficiari, pari, per ciascuna scadenza di rimborso, alla somma della sorte capitale gli interessi dovuti e delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti.
Per incentivare l’erogazione di questi finanziamenti agevolati ai titolari dei contributi di cui al dl 61/2023, la legge di Bilancio 2024 ha anche stabilito che i soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche possono contrarre a loro volta finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l’Associazione bancaria italiana (ABI), assistiti dalla garanzia dello Stato, stanziando per la misura 700 milioni di euro.
Le modalità operative sono state approvate con il decreto dell'11 aprile 2024, ora approdato in Gazzetta ufficiale, che disciplina:
- la garanzia dello Stato, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta sui finanziamenti accordati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. in favore dei soggetti autorizzati all’esercizio del credito;
- la garanzia dello Stato, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta, sui finanziamenti agevolati concessi dai soggetti autorizzati all’esercizio del credito in favore di soggetti privati.
Le istanze di intervento della garanzia dello Stato sono trasmesse dai soggetti interessati alla Concessionaria per i servizi assicurativi pubblici (CONSAP) e devono pervenire entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento per l’adempimento relativo al rimborso, ovvero entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza che dichiara l’inefficacia dei pagamenti.
CONSAP provvede al pagamento di quanto dovuto agli aventi diritto per capitale, interessi ed eventuali spese di gestione strettamente necessarie, dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano le garanzie dello Stato. Le modalità di intervento delle garanzie e di pagamento dello Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facoltà dello Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.
Per garantire la disponibilità dei dati necessari ad assicurare una corretta gestione e programmazione dell’utilizzo dei 700 milioni di euro stanziati, sono previsti idonei metodi di monitoraggio finanziario, controllo e rendicontazione.
Consulta il decreto dell'11 aprile 2024 nella Gazzetta ufficiale del 31 maggio 2024