Dal 1 dicembre 2023 i soggetti che possiedono crediti incagliati dei bonus edilizi che non sono più utilizzabili, dovranno comunicarlo all’Agenzia delle entrate (AE), così da permettere allo Stato di avere un quadro sui crediti esigibili e non. Le comunicazioni andranno effettuate sulla “Piattaforma cessione dei crediti dell’AE, mediante l’inserimento di una serie di dati obbligatori indicati in un provvedimento pubblicato ieri.
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A stabilirlo è stata la Legge di conversione del DL 104/2023 (il cosiddetto Decreto Asset), che ha affidato il compito di mappare la situazione dei crediti incagliati all’Agenzia delle entrate, stabilendo anche una multa per chi non comunicherà i dati.
Crediti incagliati: arriva l’obbligo di comunicazione al Fisco
Più nello specifico a disciplinare la costituzione di questa banca dati in capo all’Agenzia delle entrate è stato l’articolo 25 del DL 104/2023 che, per l’ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, ha introdotto l’obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge.
I crediti incagliati che andranno comunicati al Fisco sono quelli derivanti dai seguenti interventi in materia edilizia ed energetica:
- recupero del patrimonio edilizio: manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni dell’edificio o sulle singole unità immobiliari;
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (il cd. bonus facciate);
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.
Quanto alla procedura per la comunicazione dei crediti che risultino non più utilizzabili, la norma si rivolge all’ultimo cessionario del credito (ormai incagliato) obbligandolo - entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito - a comunicare tale circostanza al Fisco.
Tali disposizioni si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Il Decreto Asset stabilisce inoltre che, nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 2 gennaio 2024.
Quanto alle modalità per l’invio della comunicazione, la disciplina è arrivata nel provvedimento del 23 novembre 2023 dell’Agenzia che, tra le altre cose, ha indicato che il portale web su cui dovranno operare cittadini e imprese. Si tratta della “Piattaforma cessione crediti” già operativa, su cui è stata aggiunta una nuova funzionalità. Per quel che riguarda invece le informazioni da trasmettere al Fisco, il cessionario dovrà comunicare:
- per i crediti tracciabili, il numero di protocollo telematico della comunicazione originaria (prima cessione o sconto in fattura) da cui sono derivate le rate;
- per i crediti non tracciabili, i dati significativi della comunicazione originaria (numero di protocollo telematico, codici fiscali del cedente titolare della detrazione e del fornitore/primo cessionario) da cui sono derivate le rate.
In entrambi i casi, è indicata anche la data in cui l’attuale cessionario che effettua la comunicazione è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
Vale la pena sottolineare che al Fisco non andranno comunicati i crediti oggetto di sequestro preventivo da parte delle forze dell’ordine. Dovranno invece essere comunicati i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo.
Infine, come già accennato, il decreto Asset ha previsto una sanzione per il mancato assolvimento di tale obbligo comunicativo. La norma prevede infatti che la mancata comunicazione entro i termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.
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