Criteri di accesso al credito d'imposta ZLS per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) di cui all’art. 13 del DL 60/2024 (decreto Coesione), limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. (DPCM del 30.08.2024 - GURI 226 del 26.09.2024) Aggiornamento: Comunicato del 12.12.2024 - Modello comunicazione e relative istruzioni - Provvedimento AE del 12.12.2024 Obiettivo Il decreto reca le disposizioni applicative per l’attribuzione del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) di cui all’art. 13 del DL 60/2024, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Beneficiari Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle zone logistiche semplificate individuate ai sensi dell’art. 1, commi da 61 a 65bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione agli investimenti in beni strumentali destinati...
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