Cessioni tax credit turismo: serve la PEC al Fisco
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il modello con cui comunicare la cessione del credito per due tax credit turismo finanziati dal PNRR: il cosiddetto superbonus hotel e le agevolazioni per le agenzie di viaggio e tour operator.
Prosegue in questo modo la stretta sul meccanismo della cessione dei crediti varato gli scorsi anni. La pubblicazione del provvedimento del 27 marzo 2024 del direttore dell’Agenzia arriva infatti a distanza di due giorni dal varo del DL Salva-conti, lo strumento con cui il governo ha chiuso definitivamente i battenti per la cessione del credito del superbonus, introducendo anche una serie di meccanismi per monitorare il tiraggio di altri crediti d’imposta come quelli per Transizione 4.0.
Nel caso dei tax credit turismo oggetto del provvedimento del Fisco del 27 marzo, l’intervento prevede l’invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate in caso di cessione dei crediti. Ecco di cosa si tratta.
Comunicazione all’Agenzia delle entrate per la cessione dei crediti turismo
In linea con quanto previsto dalla disciplina agevolativa, il provvedimento dell'Agenzia del 27 marzo 2024 definisce le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità di due bonus turismo previsti dal PNRR.
Il primo è il cosiddetto superbonus hotel, ovvero l’agevolazione introdotta dall’articolo 1 del DL 152/2021 che riconosce un contributo (sotto forma di credito di imposta) fino all'80% delle spese sostenute da hotel, agriturismi, fiere o terme (solo per citarne alcuni) per interventi di: efficientamento energetico, eliminazione di barriere architettoniche o sicurezza antisismica.
Il secondo bonus oggetto del provvedimento di marzo 2024 è invece Digitour, il tax credit previsto dall’articolo 4 del DL 152/2021 concesso ad agenzie di viaggio e tour operator per investimenti in digitalizzazione.
Ebbene, in entrambi i casi, il Fisco ha disposto che ogni trasferimento dell’incentivo - mediante il meccanismo della cessione del credito - debba essere comunicato all’Amministrazione finanziaria tramite PEC, utilizzando l’apposito modello contenuto nello stesso provvedimento.
Nel fare ciò, l'Agenzia ricorda anche che la normativa generale prevede che, in alternativa all’utilizzo dei due tax credit in compensazione tramite modello F24, i beneficiari possano cedere lo sconto fiscale (la cessione del credito, appunto) nel rispetto però di alcune condizioni. La cessione, infatti, deve riguardare l’intero importo e può essere realizzata una sola volta, a terzi, salvo la possibilità di procedere con due ulteriori cessioni ma solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario oppure di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
Inoltre, ai fini di tracciare in maniera trasparente le cessioni dei due crediti d’imposta turismo, ogni bonus è dotato di un codice identificativo univoco che va indicato nella comunicazione indirizzata al Fisco.
Tutte le informazioni sui rispettivi crediti d’imposta sono consultabili nel cassetto fiscale degli interessati, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia.
Consulta il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 27 marzo 2024
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