Le novità in una circolare del Ministero del Lavoro, alla luce della riforma degli ammortizzatori sociali, che ha esteso la disciplina del FIS anche alle imprese con un solo dipendente che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria e dei Fondi di solidarietà bilaterali.
Legge Bilancio 2022: maglie più larghe per cassa integrazione e contratto di espansione
La legge di Bilancio 2022 ha infatti riformato in senso universalistico il sistema di protezione sociale dei lavoratori, prevedendo - a decorrere dal 1° gennaio di quest'anno – il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale a tutti i lavoratori e, in particolare, l'accesso alla cassa integrazione ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS) per tutte le imprese sopra i 15 dipendenti e l'iscrizione obbligatoria al fondo d'integrazione salariale (FIS) per quelle da 1 a 15 dipendenti.
Alla luce del perdurare della situazione di emergenza collegata alla pandemia, il decreto Sostegni ter poi stabilito l'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale in materia di trattamenti di integrazione salariale per le imprese di una serie di settori economici, determinando quindi l'accesso gratuito a cassa integrazione e fondo di integrazione salariale dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.
Per approfondire: A chi spettano Cassa integrazione e FIS gratuiti fino a marzo
Semplificazioni per le domande di accesso al FIS
A fronte dell'ingresso nel campo di applicazione del FIS di nuovi soggetti datoriali e delle misure adottate in risposta al contesto ancora emergenziale, con la Circolare n. 3 del 16 febbraio 2022 il Ministero del Lavoro ha deciso di attivare, per la fase transitoria 1° gennaio - 31 marzo 2022, una procedura semplificata di presentazione delle domande di accesso all'ammortizzatore sociale all'INPS. L'obiettivo ultimo è accelerare l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale ai lavoratori interessati dai trattamenti.
In particolare, fino alla fine di marzo, la domanda può essere presentata all'INPS anche in assenza della attestazione dell'avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione di cui all'articolo 14 del Decreto legislativo n. 148 del 2015, in materia di informazione e consultazione sindacale, fermo restando che l'informativa deve essere espletata e comunicata all'Istituto il quale potrà poi richiedere in sede di istruttoria l'integrazione dell'istanza su questo aspetto.
Inoltre, in caso di richiesta di pagamento diretto, la richiesta sarà valutata sulla base di una documentazione semplificata che faccia riferimento al fatto notorio della crisi pandemica e alle conseguenze che la medesima ha avuto sul singolo datore di lavoro dal punto di vista finanziario.
Infine, nella valutazione dei requisiti per l'accesso all'assegno di integrazione salariale con riferimento alle diverse causali, la situazione di difficoltà potrà desumersi alla luce della congiuntura economica e delle conseguenze economiche direttamente connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.