Con la Circolare n. 6 del 18 marzo 2022, il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative sulle novità in materia di ammortizzatori sociali previste dal Sostegni ter, il dl n. 4-2022 che esonera una serie di settori dal pagamento del contributo addizionale per l'accesso alla CIG e al Fondo di integrazione salariale.
Il decreto Sostegni ter è stato modificato in sede di conversione in legge allargando la platea dei settori che fino al 31 marzo possono accedere agli ammortizzatori sociali senza pagamento del contributo addizionale. Integrando la dotazione finanziaria della misura, la legge di conversione del dl n. 4-2022 estende l'accesso a cassa integrazione e FIS scontati a nuovi codici ateco rispetto alla formulazione originaria: i settori interessati fanno parte degli ambiti del turismo, della ristorazione, del commercio all'ingrosso, dei parchi divertimenti e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie, delle organizzazioni associative, nonché di specifiche attività di produzione o di erogazione di servizi.
Il provvedimento - approvato dal Senato il 17 marzo e in attesa del via libera definitivo alla Camera - stabilisce anche la proroga del trattamento di integrazione salariale con causale Covid in favore delle imprese di rilevante interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a mille, per una durata massima di ulteriori 26 settimane, sempre da fruire entro il 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro.
Inoltre, all’articolo 23 del testo, sono previste modifiche alla disciplina dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e alla disciplina sugli assegni di integrazione salariale dei fondi di solidarietà bilaterali e sull’assegno ordinario di integrazione salariale del FIS.
Alla luce dei rincari e della guerra in Ucraina, ulteriori interventi in materia di CIG sono stati approvati dal Governo con il decreto n. 21-2022, pubblicato il 21 marzo in Gazzetta ufficiale.
Cassa integrazione e Fondo integrazione salariale senza contributo addizionale
Il contributo addizionale previsto a carico dei datori di lavoro ammessi ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale e all'assegno ordinario di integrazione salariale a carico del FIS è normalmente pari:
per la CIG e la CIGS:
- al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente, con riferimento alle ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, fruiti all'interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- al 12 per cento oltre il limite suddetto e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- al 15 per cento oltre quest'ultimo limite, nell'ambito di un quinquennio mobile;
per il FIS:
- al 4 per cento della retribuzione che sarebbe spettata al dipendente (con riferimento alle ore di lavoro non prestate).
La misura prevista dal Sostegni ter consiste nell'esonero dal pagamento del contributo per i datori di lavoro di una serie di settori individuati dall'allegato I all'articolo 7 del Sostegni ter che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa.
I codici ATECO ammessi erano inizialmente:
A questi il Senato ha aggiunto nuovi codici ateco relativi a turismo, trasporti, filiera HO.RE.CA., attività ricreative, ma anche ad attività manifatturiere e dei servizi, dall'industria tessile alla produzione di pane, pasta e pasticceria, dall'organizzazione di convegni e fiere alla riparazione di elettrodomestici, mobili e articoli per la casa.
Per far fronte ai maggiori oneri, lo stanziamento previsto per la copertura della misura è stato incrementato dal Senato da 84,3 a 104,7 milioni di euro per il 2022 e da 13 a 16,1 milioni per il 2024, mentre le risorse disponibili per il 2023 ammontano a 8,3 milioni di euro.
La circolare n. 6-2022 sugli ammortizzatori sociali nel Sostegni ter
Le modifiche introdotte dal Sostegni ter, ricorda il Ministero con la circolare n. 6 del 18 marzo 2022, sono entrate in vigore il 27 gennaio 2022 e si riferiscono operativamente ai trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o di riduzione dell’attività, decorrenti da quella data.
I chiarimenti operativi forniti dal Ministero del Lavoro hanno l'obiettivo di agevolare le imprese nelle ipotesi di percorsi di riorganizzazione per transizione digitale ed ecologica, ma anche nelle situazioni di crisi.
In particolare, la causale di riorganizzazione è stata ampliata riconoscendo nel medesimo ambito riorganizzativo programmi aziendali volti “anche a realizzare processi di transizione”. L’impresa che intenda richiedere il trattamento di integrazione salariale straordinario per un intervento di riorganizzazione per realizzare processi di transizione deve quindi presentare un programma di interventi nel quale siano esplicitamente indicate le azioni volte a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e a determinare le trasformazioni e transizioni aziendali digitali, tecnologiche, ecologiche ed energetiche.
La circolare si concentra poi sui trattamenti di integrazione salariale volti a sostenere le transizioni occupazionali e il recupero dei lavoratori a rischio di esubero, i quali devono essere individuati ed indicati per accedere alla misura di sostegno al reddito, insieme alle azioni di formazione e riqualificazione per la rioccupazione e l’autoimpiego specificando, anche via prospettica, le strategie di gestione del personale beneficiario della misura e il personale che l’impresa stessa è in grado di riassorbire nella propria struttura.
Ulteriori chiarimenti riguardano il meccanismo della condizionalità volto ad assicurare ai lavoratori, coinvolti in programmi aziendali che vedano anche l’intervento del sostegno al reddito, la possibilità di riqualificare le proprie competenze. I percorsi di formazione e riqualificazione offerti a tali lavoratori devono essere programmati e coordinati con la domanda di lavoro espressa dal territorio. La mancata e ingiustificata partecipazione alle iniziative formative comporta l’irrogazione di sanzioni che implicano la decurtazione del trattamento di integrazione salariale in misura percentuale, fino alla decadenza dal trattamento in corso.