Lavoro: in Gazzetta la legge sulla parità salariale tra uomo e donna

|Novità|19 novembre 2021

Parità salariale - Foto di Tim Mossholder da PexelsDopo il via libera definitivo del Senato lo scorso 27 ottobre, approda in Gazzetta Ufficiale la legge per le pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo, a partire dalla parità salariale. Il testo mira a sostenere la presenza femminile nel mercato del lavoro e a combattere il gender pay gap nelle retribuzioni.

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Per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 18 novembre, la legge 162/2021, che introduce delle modifiche al Codice sulle pari opportunità, coerentemente con le azioni in materia previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entrerà in vigore il 3 dicembre.

Certificazione della parità di genere 

La novità più rilevante del provvedimento è l'istituzione della "certificazione della parità di genere": un sistema per premiare le aziende che si impegnano a ridurre il divario di genere sulle opportunità di carriera, a riequilibrare la retribuzione e ad attuare politiche di gestione delle disuguaglianze di genere e di tutela della maternità. 

A tal fine verranno definiti, con decreti ministeriali, i parametri minimi per il conseguimento della certificazione in base ai dati contenuti nel rapporto e le autorità competenti al rilascio e al controllo dei dati. La certificazione dovrà essere rinnovata ogni due anni, in base ai dati di aggiornamento del rapporto sulla situazione del personale.

Sgravi contributivi e premio di parità

Per le aziende che dimostrano comportamenti virtuosi in tema di trattamento dei dipendenti uomini e donne, con la parità di genere attestata nella certificazione, è previsto - a partire dal 2022 - uno sgravio contributivo in misura pari all’1% delle somme da versare, con il limite massimo di 50mila euro annui per ogni azienda. La legge ha previsto a questo fine una dotazione di 50 milioni di euro complessivi. 

Verrà riconosciuto, inoltre, un "premio di parità": le imprese dotate di certificazione otterranno un punteggio aggiuntivo valevole per la partecipazione ad appalti e gare indetti dalle Pubbliche Amministrazioni e per la concessione di finanziamenti europei, nazionali e regionali.

Rapporto sulla situazione del personale

Tra le modifiche previste dalla legge 162/2021 c'è anche l'allargamento dell'ambito di applicazione dell'obbligo di redazione del rapporto sulla situazione del personale: sarà obbligatorio, a partire dal 1° gennaio 2022, per le aziende - pubbliche e private - che impiegano più di 50 dipendenti. Fino ad oggi, secondo l' articolo 46 del Codice, dovevano farlo solo quelle con più di 100 addetti.

Le imprese con meno di 50 addetti non sono obbligate a redigere il rapporto, ma potranno farlo volontariamente.

Nel rapporto verranno registrati una serie di indicatori: trattamenti salariali, livelli di inquadramento, politiche di reclutamento, criteri per i congedi. Questo documento sarà pubblico: i dati potranno essere consultati dai lavoratori, dai sindacati, dagli ispettori del lavoro e dalle autorità.

Sono previste sanzioni da un minimo di mille euro ad un massimo di 5 mila euro per i datori di lavoro che non compilano il rapporto o lo inviano in maniera incompleta o espongono dati falsi. Se l'inottemperanza si protrae per oltre dodici mesi rispetto al termine di 60 giorni, le aziende saranno soggette alla sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'impresa stessa.

Discriminazione diretta e indiretta

La nuova legge mira a combattere gli atti di discriminazione diretta e indiretta. Nell'articolo 2, infatti, si considera discriminatorio, e dunque illecito, ogni atto organizzativo che "in ragione del sesso, dell’età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive" pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni:

  • una posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori;
  • una limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali;
  • una limitazione dell’accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera.

Consulta la legge n. 162 del 5 novembre 2021, GU Serie Generale n. 275 del 18 novembre 2021