Con la circolare n. 57 del 28 aprile 2020 l'INPS fornisce ai datori di lavoro le istruzioni operative e contabili relative all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali - previste dalla Manovra 2020 - per le assunzioni di giovani fino a 35 anni di età con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti.
In questo periodo di emergenza, l'incentivo rappresenta una risorsa importante per far ripartire l'economia italiana puntando sulle nuove generazioni.
Con la Legge di Bilancio 2020 il limite di età dei lavoratori per cui richiedere il bonus è stato innalzato a 35 anni per le assunzioni effettuate nel 2018, 2019 e 2020, mentre dall'anno prossimo il limite anagrafico è di 30 anni.
> Le novita’ per il mondo del lavoro previste dal Decreto Aprile
I datori di lavoro ammessi
L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Hanno diritto al riconoscimento del beneficio:
- gli enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.
Quali rapporti di lavoro sono incentivati
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia le nuove assunzioni che le trasformazioni di precedenti rapporti a termine, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 107, della legge n. 205-2017), fermo restando il rispetto del requisito anagrafico del lavoratore alla data della nuova assunzione o della conversione a tempo indeterminato.
Nell’ambito di applicazione dell’incentivo possono essere ricompresi i casi di regime di part-time, mentre sono esclusi, come previsto dall’articolo 1, comma 114, della legge n. 205-2017, i contratti di apprendistato e i rapporti di lavoro domestico.
Analogamente, non rientra fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ancorché stipulato a tempo indeterminato, in quanto tale rapporto è strutturalmente concepito con lo scopo di fare fronte ad attività lavorative di natura discontinua.
L’esonero contributivo è, invece, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.
L'incentivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Le caratteristiche del bonus
La misura dell’incentivo è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.
L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per 36 mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato intervengano entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio e riguardino giovani che, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Compatibilità con altri incentivi
L’esonero contributivo non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
E' invece cumulabile con altri incentivi tra cui: l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili e l’incentivo per l’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI.
Nella circolare l'INPS illustra anche le procedure da seguire per la gestione degli adempimenti previdenziali.