Non solo super ammortamento: gli incentivi nella legge di conversione del decreto crescita

|Novità|28 giugno 2019

Decreto crescitaApprovata in via definitiva la legge di conversione del decreto-legge n. 34-2019, meglio noto come decreto Crescita. Fra le misure per le imprese  “grandi ritorni”, come il super ammortamento, ma anche un ritocco a Nuova Sabatini, patent box, ecobonus e sismabonus.

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E' ampio il ventaglio di interventi che riguardano le imprese inclusi nel testo della legge di conversione del decreto Crescita, approvata in via definitiva dal Senato e pubblicato il 29 giugno in Gazzetta ufficiale.

Il super ammortamento esce dalla porta e rientra dalla finestra

Introdotto con la legge di Stabilità 2016, il super ammortamento è la deduzione extracontabile del 40% per gli investimenti in beni strumentali nuovi, impianti e macchinari effettuati da tutti i titolari di reddito d'impresa (lavoratori autonomi compresi).

Un incentivo che il Governo aveva cancellato con la Manovra 2019, sostituendolo con la mini Ires. Ora però ci ripensa, e con la conversione in legge del decreto Crescita reintroduce l’incentivo, considerato insieme al “cugino” iper ammortamento uno degli strumenti cardine del piano Impresa 4.0.

Viene quindi prorogata dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, la maggiorazione del 30% del costo di acquisto dei beni strumentali all’attività di impresa.

Una proroga comunque in forma ridotta visto che il 130% si applica sulla parte di investimenti complessivi che eccedono il limite di 2,5 milioni di euro. Restano esclusi dall’agevolazione gli acquisti di veicoli e altri mezzi di trasporto. Il super ammortamento potrà essere utilizzato per gli investimenti effettuati fino 30 giugno 2020, a condizione, però, che entro la data del 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia già stato liquidato un acconto almeno pari al 20% per cento del costo di acquisto del bene. 

Manovra 2019 - ammortamenti, mini Ires e Nuova Sabatini, le novita’

Ritocchi per  mini-Ires e Nuova Sabatini

La legge di conversione del decreto Crescita modifica la mini-Ires, prevedendo la riduzione progressiva delle aliquote Ires per le imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni.

La nuova misura prevede l’abbassamento dell’aliquota più graduale, che va dal 22,5% per l’anno di imposta 2019 al 20% dal 2023, sugli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto a esclusione delle banche.

Restyling anche per la Nuova Sabatini, il regime di aiuto per agevolare l’accesso al credito delle PMI per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

Il provvedimento prevede la possibilità, per i finanziamenti fino a 100mila euro, di ricevere il beneficio in un’unica soluzione. Inoltre, il tetto del finanziamento agevolato che può essere concesso a ciascuna impresa sale da 2 a 4 milioni.

Come funziona la Nuova Sabatini

La legge di conversione del decreto Crescita riconosce i contributi previsti dal decreto-legge n. 69-2013, nell'ambito della Nuova Sabatini, in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento.

Le agevolazioni sono concesse nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell’impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del predetto finanziamento.

Tali contributi, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla applicabile normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 5% per le micro e piccole imprese e del 3,575 per cento per le medie imprese.

Un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilirà i requisiti e le condizioni di accesso al contributo, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l’esecuzione del piano di capitalizzazione dell’impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti.

Le risorse previste dalla legge n. 58-2019 ammontano a 10 milioni per l’anno 2019, per 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per 10 milioni per l’anno 2024. Al fine di assicurare l’operatività della misura, questi fondi saranno trasferiti al Ministero dello Sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualità previste.

Sconto Imu e bonus aggregazioni

Nel provvedimento anche lo sconto sull'Imu degli immobili strumentali. 

Si prevede l’integrale deducibilità dell’IMU a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (pertanto dall’anno 2023) - a fronte di una deducibilità a regime, prevista nell’originaria formulazione del decreto-legge in commento, del 70% a decorrere dall’anno 2022. 

Per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 ed al 31 dicembre 2021, la deduzione rimane quella vigente, pari rispettivamente al 50%, ad al 60% per ciascuno dei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 ed al 31 dicembre 2020, ed al 70% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Per sostenere la crescita dimensionale delle imprese spunta il bonus aggregazioni. Un ritorno, più che una novità: introdotto nel 2009, prevede che a favore dei contribuenti IRES risultanti da fusioni o scissioni effettuate dall’entrata in vigore del provvedimento al 31 dicembre 2022 sia riconosciuto ai fini fiscali il maggior valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali ed immateriali derivante dall’imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo di concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro. 

La stessa agevolazione vale anche nelle operazioni di conferimento di azienda, effettuate nello stesso periodo, per i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, sempre nel limite di 5 milioni.

Rientro dei cervelli, patent box e voucher 3I

Sempre sul fronte ricerca, il testo rafforza gli incentivi per il rientro dei cervelli, portando da 4 a 6 anni il regime fiscale di favore introdotto nel 2010 per docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia. Durata che potrà essere ulteriormente prorogata a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni.

Semplificate poi le procedure per il patent box, il regime di tassazione agevolata (parziale esenzione su IRES e IRAP) per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali. Per beneficiarne i contribuenti potranno scegliere di calcolare e indicare direttamente in dichiarazione il beneficio. 

I contribuenti interessati da tale regime opzionale possono determinare e dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile, in alternativa alla procedura di accordo preventivo e in contraddittorio con le Entrate, predisponendo idonea documentazione con le informazioni necessarie alla determinazione del beneficio e dandone comunicazione all’Amministrazione finanziaria.

Introdotto poi il Voucher 3I "Investire In Innovazione" per supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle startup innovative nel periodo 2019-2021.

A disposizione, 6,5 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2019-2021. Il voucher può essere utilizzato in particolare per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale.

Fondo di garanzia PMI

Attesa da tempo dalle medie imprese e small mid cap la norma sull’operatività del Fondo di garanzia. La legge di conversione del decreto Crescita prevede la creazione di una sezione specifica dedicata alle garanzie a copertura di una quota delle prime perdite su portafogli di finanziamenti di importo massimo garantito di 5 milioni di durata ultradecennale e fino a 30  anni, erogati dalle banche alle imprese fino a 499 addetti e finalizzati per una quota prevalente  a investimenti in beni materiali.

Un decreto interministeriale dovrà indicare le tipologie di operazioni ammissibili e i criteri di accesso alla garanzia. Per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti l'importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria sale a 3,5 milioni.

Passa inoltre da 2,5 a 5 milioni di euro l’importo massimo garantibile, per ciascun soggetto beneficiario finale, relativamente alle operazioni finanziarie di emissione di minibond, sempre a valere sulle disponibilità del citato Fondo.

Contributi per l’efficienza energetica

Previsti inoltre contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, destinati in particolare ad interventi per l’efficientamento dell'illuminazione pubblica, il risparmio energetico negli edifici di proprietà pubblica o destinati all’uso pubblico, l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Una misura che potrà contare sullo stanziamento di 500 milioni di euro.

> Come funzionano i contributi ai Comuni per l'efficienza energetica 

Zone economiche speciali ed economia circolare

Il provvedimento include il finanziamento da 300 milioni in tre anni per l’intervento dello Stato, in forma di debito o di capitale di rischio, a sostegno delle imprese che investono nelle Zone economiche speciali.

Risorse che possono essere utilizzate per investimenti, in forma di debito o di capitale di rischio, per sottoscrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea che abbiano quale oggetto l’investimento in forma di debito o di capitale di rischio. 

Previste inoltre agevolazioni per progetti di ricerca e sviluppo nel settore dell’economia circolare, con spese e costi ammissibili tra 500mila euro e 2 milioni, e per progetti di trasformazione digitale connessi alle tecnologie 4.0 nel manifatturiero destinati a medie e grandi imprese.

Ecobonus, sismabonus e fondo prima casa: ecco le novità

La legge prevede la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi di efficienza energetica e antisismici di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo sarà rimborsato al fornitore sotto forma di credito d'imposta di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

Il provvedimento interviene anche in materia di valorizzazione edilizia, prevedendo un regime fiscale agevolato concernente l'imposta di registro, e le imposte ipotecaria e catastale operante fino al 31 dicembre 2021 in relazione a taluni trasferimenti immobiliari. Si tratta delle alienazioni di interi fabbricati in favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare. 

Il beneficio consiste nell'applicazione delle richiamate imposte nella misura fissa pari a 200 euro ciascuna e spetta a condizione che, entro 10 anni, le imprese provvedano alla demolizione e ricostruzione degli edifici nel rispetto della normativa antisismica e con il conseguimento della classe energica NZEB A o B, ed alla successiva alienazione.

Previsto in particolare:

  • che il beneficio possa riguardare anche i casi in cui i fabbricati siano stati interessati da interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia in conformità alla normativa antisismica e con il conseguimento di una delle predette classi energetiche; 
  • che l'alienazione possa aver luogo anche per unità immobiliari dell'edificio purché risulti ceduto almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato. Nel caso in cui non siano adempiute nel termine previsto le predette condizioni le imposte sono dovute nella misura ordinaria con applicazione degli interessi di mora decorrenti dalla data dell'acquisto del fabbricato e di una sanzione pari al 30%delle imposte dovute.

Rifinanziato, infine, con 100 milioni di euro per il 2019 il Fondo di garanzia per la prima casa.

> Legge di conversione del decreto-legge n. 34-2019 - Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi