Chat with us, powered by LiveChatFormazione 4.0 - Agenzia Entrate, codice tributo per credito d'imposta - FASI
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Formazione 4.0 - Agenzia Entrate, codice tributo per credito d'imposta

|Novità
18 gennaio 2019

Formazione 4.0L'Agenzia Entrate ha definito il nuovo codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta per le spese di formazione 4.0, previsto dalla legge di Bilancio 2018. Ecco le informazioni per compilare il modello F24.

Legge Bilancio 2018: chiarimenti su credito di imposta formazione 4.0

Con la risoluzione n. 6/E del 17 gennaio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo “6897” per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta sulle spese di formazione 4.0, tramite il modello F24.

L'incentivo fiscale, previsto dalla Legge di Bilancio 2018, è finalizzato a supportare l’acquisizione di competenze sulle tecnologie 4.0 da parte dei lavoratori dipendenti delle imprese italiane.

Il testo del decreto attuativo del credito di imposta formazione 4.0

Credito d'imposta per formazione 4.0

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d’imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal Piano nazionale Impresa 4.0.

Il credito d’imposta spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta agevolabile e nel limite massimo di 300mila euro per ciascun beneficiario.

Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5mila euro; fermo restando, comunque, il limite massimo di 300mila euro.

Codice tributo per il modello F24

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate; i richiedenti devono utilizzare il codice tributo “6897”, denominato “credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”.

Nella compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella “Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

> Risoluzione n. 6/E del 17 gennaio 2019 dell'Agenzia delle Entrate

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