Aggiornato il 4 gennaio 2018 Supporto a export e internazionalizzazione nella legge di Bilancio 2018 in vigore dal 1° gennaio.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017, la Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205-2017) è ufficialmente entrata in vigore. Tra le misure previste, vi sono importanti disposizioni in materia di promozione dell'export e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane.
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Fondo Mediocredito centrale per export e internazionalizzazione
Il testo introduce una nuova disciplina per rendere più efficiente l'uso delle risorse del Fondo istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito centrale - per il sostegno all'export e all'internazionalizzazione del sistema produttivo (di cui alla Legge n. 295 del 28 maggio 1973).
In particolare si ridisciplinano le operazioni del Fondo sulla base del "Piano previsionale dei fabbisogni finanziari". In base alla nuova disposizione entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE - su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), di concerto con quello dello Sviluppo economico (MiSE) - deve stabilire "la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di contributo agli interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero".
Il Piano definirà anche i criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse del Fondo e la misura massima del contributo da destinare alle diverse tipologie di operazioni, tenendo conto di:
- risorse disponibili,
- caratteristiche dell'esportazione,
- settore del Paese di destinazione,
- durata dell'intervento,
- impatti economici ed occupazionali in Italia.
Sempre in capo al CIPE sarà il compito di deliberare il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo per l'anno successivo.
La nuova disciplina prevede, poi, che il soggetto gestore provveda ad effettuare "accantonamenti pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio", oltre agli "ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo" connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei tassi stessi.
L'organo competente ad amministrare il Fondo sarà il Comitato agevolazioni, composto da:
- due rappresentanti del MiSE,
- un rappresentante del MEF,
- un rappresentante del Ministero degli Affari esteri,
- un rappresentante designato dalle Regioni.
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Misure su servizi finanziari e assicurativi
La legge n. 205-2017 prevede che, al fine di promuovere le esportazioni e i processi di internazionalizzazione delle imprese italiane nei cosiddetti "Paesi qualificati ad alto rischio", Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - operi in qualità di istituzione finanziaria autorizzata ad effettuare finanziamenti, rilasciare garanzie e assumersi in assicurazione i rischi non di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attività nei Paesi ad alto rischio.
Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche in favore di banche nazionali o estere per crediti concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività. A tal fine Invitalia può usufruire del supporto tecnico di SACE, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP) specializzata nell'export credit.
I crediti vantati e gli impegni assunti da Invitalia, si legge nella Manovra, godono della garanzia rilasciata dallo Stato. A copertura di tale garanzia la legge di Bilancio prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), di un Fondo con una dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018.
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Le risorse a valere sul Fondo sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale. Per le iniziative conseguenti all’eventuale attivazione della garanzia dello Stato, Il MEF potrà avvalersi di SACE, come mero agente.
Alla costituzione della dotazione iniziale del Fondo di garanzia si provvede mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti sul conto di tesoreria istituito ai sensi del dl n. 244 del 1995, che presenta, al 30 settembre 2017, una disponibilità di 157.234.501 euro. Il Fondo viene, inoltre, alimentato dalle commissioni corrisposte per l’accesso alla garanzia.
La Legge di bilancio 2018 prevede poi che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il CIPE deliberi il piano previsionale degli impegni finanziari e assicurativi assumibili da Invitalia, oltre ai limiti globali degli impegni assumibili in garanzia dallo Stato, tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato nel limite delle risorse allo scopo previste.
Rafforzamento di SACE e ICE
Il testo integra, inoltre, la disciplina sull’attività assicurativa svolta proprio da SACE a supporto delle esportazioni е dell'internazionalizzazione dell'economia italiana, di cui al decreto-legge n. 269 del 2003.
La Legge n. 205-2017 prevede, infatti, che gli impegni assunti da SACE su operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana, Paesi strategici di destinazione o società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, "di entità di fatturato о di ricadute sul sistema produttivo del Paese е per l'indotto di riferimento" siano garantiti dallo Stato.
Le operazioni е le categorie di rischi assicurabili, oltre che le modalità di funzionamento della garanzia dello Stato, sono definiti con delibera CIPE, tenuto anche conto degli accordi internazionali, della normativa е degli indirizzi dell’UE in materia di privatizzazione dei rischi di mercato е di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.
ln virtù della garanzia dello Stato, per gli impegni assunti in relazione alle operazioni in questione, SACE riceve una remunerazione calcolata sulla base di quanto previsto dall’Accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.
Viene infine istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia е delle finanze (MEF), un Fondo а copertura della garanzia statale concessa sulle operazioni assicurative in esame con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro per l’anno 2018. Il Fondo verrà ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da SACE al netto delle commissioni trattenute per coprire i costi di gestione delle operazioni, che а tal fine sono versati all'entrata del bilancio statale per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.
La legge prevede, infine, un rifinanziamento, pari a 2 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2018-2019 e 3 milioni di euro per il 2020, della quota delle risorse stanziate per l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane da destinare all'Associazione delle Camere di commercio italiane all'estero nell’ambito delle azioni relative al Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti.
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Photo credit: Marcus Zorbis via URL non più disponibile / CC BY-NC