Mentre il Ministero lavora all'anticipo pensionistico (APE), in Gazzetta ufficiale arriva il Regolamento sulle pensioni complementari
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Novità in arrivo in tema di pensioni, con un nuovo strumento per incentivare la flessibilità in uscita: un prestito per chi lascia il lavoro tre anni prima della soglia di vecchiaia da restituire con un piano di ammortamento di venti anni.
La proposta è stata discussa dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Tommaso Nannicini con i rappresentanti di CGIL, CISL e UIL. In coincidenza con l'incontro, in Gazzetta ufficiale è stata pubblicata la Delibera della Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione (Covip) contenente il Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari.
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Prestiti per chi va in pensione in anticipo
Il confronto sul tema della previdenza è solo all'inizio, ha chiarito Poletti, ma le linee guida degli interventi sono già sul tavolo. Sul fronte della flessibilità in uscita, ad esempio, lo strumento in cantiere si chiama APE, un anticipo pensionistico per chi uscirà volontariamente dal sistema del lavoro tre anni prima rispetto alla soglia di vecchiaia che si concretizzerà in un prestito da rimborsare in venti anni.
Il prestito farà riferimento al montante pensionistico raggiunto al momento della richiesta dell’APE e verrà erogato dalla banche previa sottoscrizione di un’assicurazione sui rischi ma senza dover prestare garanzie reali.
L'anticipazione pensionistica dovrebbe partire in via sperimentale nel 2017 con le generazioni dal 1951 al 1953, nel 2018 per i nati nel 1954 e nel 2018 per i nati nel 1955. Non sono previste penalizzazioni, ma rate di ammortamento accompagnate da detrazioni fiscali più elevate per tutelare i soggetti più deboli, “chi ha perso il lavoro, ha esaurito gli ammortizzatori sociali e non ha ancora raggiunto l'età per la pensione, ma anche a chi svolge un'attività particolarmente pesante ed usurante”, ha spiegato il ministro Poletti.
Quanto alle modalità, il sottosegretario Nannicini ha precisato che la gestione della misura sarà affidata all'Inps, ma il capitale sarà anticipato in tutto o in parte da istituti finanziari convenzionati. In questo modo il costo dell'operazione, che dovrebbe rientrare nella prossima legge di Stabilità, si attesterebbe sui 600 milioni di euro, contro i dieci miliardi l'anno stimati in caso di intervento diretto dello Stato.
La proposta sarà discussa nuovamente con i sindacati il 23 e il 28 giugno, mentre per il 30 del mese è previsto un nuovo confronto sulle politiche attive, in attesa della nuova Anpal non ancora operativa, e sulla riduzione del costo del lavoro stabile.
Nuove regole per adesione a pensioni complementari
Novità anche in materia di previdenza complementare con il nuovo regolamento Covip appena pubblicato in Gazzetta ufficiale.
Il regolamento si applica alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto n. 252/2005, comprese quelle preesistenti, dotate di soggettività giuridica e in regime di contribuzione definita, che siano aperte alla raccolta di nuove adesioni e che abbiano un numero di iscritti attivi, alla fine dell'anno precedente, superiore a 5mila unità. In caso di fondi misti, cioè con regimi sia a prestazione definita sia a contribuzione definita, l'obbligo riguarda solo le sezioni a contribuzione definita con le caratteristiche indicate nel regolamento.
L'obiettivo è innanzitutto semplificare la documentazione informativa da consegnare agli interessati, che deve essere depositata presso la Covip prima della raccolta delle adesioni. I documenti informativi, gli eventuali supplementi e il modulo di adesione devono essere resi disponibili sia in formato elettronico che in formato cartaceo e l'adesione alle forme pensionistiche complementari deve essere sempre preceduta dalla consegna gratuita della Sezione 'Informazioni chiave per l'aderente'.
Il testo individua i luoghi in cui è possibile raccogliere le adesioni e chiarisce le procedure per la sottoscrizione tramite sito web, garantendo sempre il consenso espresso dell'interessato all'utilizzo di tale strumento e il diritto di recesso entro un termine di trenta giorni.
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