Nella Circolare INPS n. 90-2016 criteri e modalità per l'accesso al part-time agevolato per i lavoratori prossimi alla pensione.
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Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto approvato il 7 aprile dal ministro del Lavoro Giuliano Poletti, arriva anche la Circolare INPS che disciplina il part-time agevolato previsto in via sperimentale dalla Legge di Stabilità 2016 per promuovere l'uscita graduale dall'attività lavorativa. A tre anni dalla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia sarà possibile concordare con il datore di lavoro una riduzione dell'orario tra il 40% ed il 60% senza penalizzazioni sull'importo della prestazione previdenziale.
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Chi può accedere al part-time agevolato in uscita
La misura è riservata ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato full time nel settore privato, con almeno venti anni di contributi e che maturano il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018.
Il lavoratore e l'impresa stipulano un "contratto di lavoro a tempo parziale agevolato", di durata pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, con l'indicazione della misura della riduzione dell'orario, che può essere compresa tra il 40% ed il 60% senza questo comporti tagli all'importo della pensione.
In particolare, il lavoratore riceverà:
- la retribuzione per il part-time,
- una somma esentasse corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per l'orario non lavorato, che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale,
- la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata.
Le risorse stanziate per la contribuzione figurativa relativamente alla prestazione lavorativa non effettuata ammontano a 60 milioni di euro per il 2016, a 120 milioni per il 2017 e a 60 milioni per il 2018.
Come richiedere il beneficio
I lavoratori interessati alla misura devono innanzitutto ottenere la certificazione che attesta il possesso del requisito contributivo e di quello anagrafico entro il 31 dicembre 2018.
Tale certificazione può essere richiesta direttamente all'INPS, presso uno degli sportelli o telematicamente se si è in possesso del PIN per l'accesso ai servizi digitali dell'Istituto, oppure tramite un patronato.
Ottenuta la certificazione, il lavoratore ed il datore di lavoro che hanno concordato la riduzione dell’orario di lavoro possono trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time mediante la stipula di un apposito “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”, i cui effetti saranno, tuttavia, decorrenti dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento della domanda.
La durata del contratto sarà pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Tale contratto deve essere, quindi, trasmesso dal datore di lavoro alla competente Direzione Territoriale del Lavoro che, previo esame delle previsioni contrattuali, rilascia entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione apposito provvedimento di autorizzazione.
Solo dopo avere ricevuto l’autorizzazione della Direzione Territoriale Lavoro, o dopo che siano trascorsi i cinque giorni necessari perché si formi il silenzio-assenso, il datore di lavoro può inoltrare la domanda avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line denominato “PT-284”, all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell'INPS.
La Circolare INPS spiega come compilare correttamente la domanda, dal momento che gli elementi informativi richiesti - percentuale della riduzione oraria, tipologia di part time, importo della retribuzione mensile, numero delle mensilità previste - sono necessari ad operare la stima dell’onere del beneficio.
I requisiti vengono poi controllati dall'Istituto, che verifica anche la disponibilità delle risorse stanziate e accoglie o rigetta la domanda entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione.