Ecobonus – arriva il provvedimento per i condomini

|Novità|24 marzo 2016

L'Agenzia delle Entrate pubblica l'atteso provvedimento per la cessione della detrazione fiscale per la riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici.

Ecobonus

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In ritardo rispetto al calendario iniziale, arriva il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che individua le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali.

Si tratta di una delle più importanti novità previste dall'ecobonus nell'ambito della Legge di Stabilità 2016. La finanziaria, che ha confermato per quest'anno le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di efficientamento energetico, ha anche previsto la possibilità di optare per la cessione della propria detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali in favore dei fornitori che hanno effettuato tali interventi.

Possibilità che, in base ai tempi indicati nella Legge di Stabilità, avrebbe dovuto già essere operativa: la manovra, infatti, indicava la fine di febbraio come termine massimo per mettere a punto il provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Con qualche settimana di ritardo, il Fisco pubblica le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali.

> Legge Stabilita' 2016 - ecobonus, ristrutturazioni e ammortamenti

Ecobonus condomini: come funziona

I soggetti che si trovano nella no tax area in ambito IRPEF per i redditi percepiti da pensione, da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, possono cedere il credito corrispondente alla detrazione del 65% delle spese sostenute per la riqualificazione delle parti comuni degli edifici nel 2016 ai fornitori che hanno eseguito i lavori o le prestazioni come parte del pagamento dovuto.

La volontà di cedere il credito deve risultare da una delibera assembleare che approva gli interventi o può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori.

I fornitori, a loro volta, comunicano in forma scritta al condomìnio di accettare la cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati

I fornitori che ricevono il credito come pagamento possono utilizzarlo in compensazione in 10 rate annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito non fruita nell’anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso. L’Agenzia, con apposita risoluzione, istituirà il codice tributo per l’uso del credito d’imposta da indicare nell’F24.

Il condomìnio è tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 2017, mediante apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate una serie di dati: il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni, l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

La mancata comunicazione implica la perdita del credito fiscale. Se nel corso dei controlli verrà accertato che il credito (o il suo utilizzo da parte dei fornitori) non spetta, sarà recuperato con sanzioni e interessi.

> Agenzia delle Entrate: Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali