Crisi ucraina e Fondo 394: dal Milleproroghe 2024 arrivano 6 mesi in più per le due misure

|Notizie|20 febbraio 2024

Foto di Yan Krukau da PexelsCome nel 2023, anche quest’anno il decreto Milleproroghe ha messo mano alle due misure varate da SIMEST a valere sul Fondo 394/81 per supportare le imprese italiane colpite dagli effetti nefasti della guerra in Ucraina. Il DL 215/2023 ha infatti prorogato fino al 30 giugno 2024 l’operatività delle due agevolazioni, estendone di sei mesi l’arco di vita.

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Ad essere coinvolte dalla proroga sono, nello specifico, la misura varata dal DL 14/2022 in favore di imprese che esportano o hanno filiali/partecipate in Ucraina, Russia o Bielorussia, e la misura approvata dal DL 50/2022 che interviene invece in favore delle imprese che hanno subito contraccolpi negativi in seguito ai rincari e alle difficoltà di approvvigionamenti causati dal conflitto.

In entrambi i casi il Decreto Milleproroghe 2024 estende fino al prossimo 30 giugno l'operatività delle due misure, sulla falsariga di quanto fatto dal Milleproroghe dell’anno scorso che aveva ampliato l’arco di vita dei due interventi fino alle fine del 2023. 

Un’operazione - lo ricordiamo - che aveva poi dato luogo all’apertura, da parte di SIMEST, di nuove finestre per la presentazione delle domande di contributo tra maggio e ottobre 2023.

In questo caso, invece, la proroga delle due misure ha anzitutto la finalità di terminare nel primo semestre del 2024 le operazioni di istruttoria e di delibera delle domande di intervento già presentate l’anno scorso. Sulla base della Relazione tecnica sul Milleproroghe, però, pare non essere esclusa a priori la possibilità di nuovi bandi. Nel testo si legge infatti che “previo accertamento delle disponibilità dei fondi” potrà essere valutata “l’eventuale decisione di riaprire i termini per la presentazione di nuove domande”.

“In ogni caso - conclude il testo - in caso di incapienza dei fondi disponibili rispetto alle domande presentate, le domande sono soddisfatte in ordine cronologico fino alla concorrenza dei fondi disponibili (che, per i finanziamenti a credito, comprendono, oltre ai rifinanziamenti a carico del bilancio statale, anche i rientri dei finanziamenti disposti in passato, stante la natura rotativa del Fondo 394/81)”.

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