
L'esonero contributivo previsto dal decreto Agosto si applica a tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione del settore agricolo, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per la stabilizzazione dei contratti a termine, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico. Per accedere agli incentivi, le assunzioni e le trasformazioni dei rapporti di lavoro devono essere effettuate tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020 e i lavoratori non devono aver avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso il medesimo datore di lavoro.
La decontribuzione è riconosciuta, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
L'importo dell'esonero contributivo non può superare il limite massimo di 8.