Miur: Fondo per le Agevolazioni alla ricerca - FAR

|Nazionali|28 settembre 2012

LaboratorioCon il decreto n. 593 dell'8 agosto 2000 è stato riorganizzato il sistema dei contributi alla ricerca industriale, e in parte allo sviluppo precompetitivo, prima affidato ad una serie di norme e regolamenti. A finanziare gli interventi realizzati da imprese, centri di ricerca e parchi scientifici e tecnologici è il Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), istituito dall’art. 5 del decreto legislativo n. 297/1999.

Finalità

In base al decreto 593/2000, il FAR interviene a sostegno:

  1. della ricerca industriale, cioè diretta "ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti";

  2. di non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo, che consistono nella "concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi".

Beneficiari

Per la realizzazione di autonomi progetti di ricerca industriale, possono ottenere agevolazioni:

  • a) le imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o di servizi;
  • b) le imprese che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  • c) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  • d) i centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da uno o più dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
  • e) i consorzi e le società consortili comunque costituiti, purché con partecipazione finanziaria superiore al 50% di soggetti ricompresi in una o più delle precedenti lettere a), b), c), d); il limite della partecipazione finanziaria è fissato al 30% per consorzi e società consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;
  • f) i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione MURST del 25 marzo 1994.

Per tutti questi soggetti è prevista la possibilità di presentare la domanda di agevolazione insieme a Università, Enti di ricerca di cui all’articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, Enea e Asi, ai fini della stipula di un contratto cointestato.

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