CIG, sgravi, contratto di espansione e di rioccupazione: il lavoro nel Sostegni bis

|Novità|02 agosto 2021

Andrea Orlando - Credit: Profilo Twitter @AndreaOrlandospLa legge n. 106-2021, conversione del decreto n. 73-2021, ha assorbito anche la proroga del divieto di licenziamento fino al 31 ottobre per moda e tessile e la CIG in deroga senza addizionali per chi rinuncia a licenziare previsti dal decreto n. 99-2021, che è stato contestualmente abrogato.

Tutte le misure del dl Sostegni bis con nuovi aiuti per imprese e famiglie

In sede di conversione il Parlamento ha confermato le principali misure del pacchetto lavoro del Sostegni bis, tra cui il contratto di rioccupazione, l'allargamento del contratto di espansione alle imprese con almeno 100 addetti, un nuovo contratto di solidarietà, indennità per lavoratori atipici e stagionali, quattro nuove mensilità del Reddito di emergenza (REM) per giugno, luglio, agosto e settembre 2021 e disposizioni in materia di NASPI, che continuerà - per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno - senza decalage fino a fine anno.

Allargata invece la platea dei beneficiari degli sgravi contributivi per i settori più colpiti dalla pandemia: nel testo originario del decreto il beneficio andava ai soli settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, mentre la legge n. 106-2021 ammette anche i settori creativo, culturale e dello spettacolo.

Cosa succede al blocco dei licenziamenti e alla CIG

Per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale e il blocco dei licenziamenti, assorbendo quando previsto dal dl 99-2021, la legge di conversione del Sostegni bis prevede che:

  • ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da Covid-19, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015, è consentito di usufruire di ulteriori 13 settimane di cassa integrazione guadagni straordinaria fino al 31 dicembre 2021, con la preclusione per la durata del trattamento, della possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo;
  • ai datori di lavoro del settore delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili è consentita la fruizione di ulteriori 17 settimane di cassa integrazione senza versamento del contributo addizionale da utilizzare dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, con la preclusione, anche in questo caso, per la durata del trattamento ordinario di integrazione salariale, della possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo.

Dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021 è prevista la possibilità - già riconosciuta per il 2020 - di prorogare ulteriormente per un massimo di sei mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende con particolare rilevanza strategica che cessano l’attività produttiva, qualora le azioni necessarie alla salvaguardia occupazionale e al completamento del processo di cessazione aziendale avviato abbiano incontrato fasi di particolare complessità. Proroga di sei mesi per i trattamenti di CIGS anche per le aziende operanti nel settore aereo, con incremento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Il provvedimento istituisce inoltre un nuovo Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale (FPCRP) nello stato di previsione del Ministero del Lavoro. La dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2021 sarà diretta a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi, nonchè ai beneficiari della NASpI. 

Risorse per 70 milioni e 50 milioni di euro, per il 2021, sono invece destinate, rispettivamente, al potenziamento delle funzioni dei centri per l’impiego e al finanziamento degli Istituti di patronato e assistenza sociale.

Per approfondire: Cosa prevede il decreto Lavoro e Imprese

Contratto di rioccupazione, cos'è

Per accompagnare la progressiva dismissione delle misure straordinarie in vigore ininterrottamente dall'inizio della pandemia, è stato inoltre previsto uno strumento diretto a incentivare le nuove assunzioni attraverso una decontribuzione totale per sei mesi, una sorta di periodo di prova terminato il quale l'azienda potrà decidere se confermare o licenziare il lavoratore.

Nello specifico, dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021 è istituito in via eccezionale il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

Il contratto, stipulato in forma scritta, si basa, con il consenso del lavoratore, su un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi, durante il quale trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto; se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per tutto il periodo di sei mesi i datori di lavoro ammessi all'agevolazione, che sono tutti quelli privati con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, possono beneficiare dell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per i lavoratori assunti con il contratto di rioccupazione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 6mila euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e ferma restante l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero contributivo spetta a condizione che i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Il beneficio è revocato in caso di licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento o in caso di licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione.

Contratto di espansione alle PMI con 100 dipendenti

Nel Sostegni bis rientra anche l'allargamento della platea dei beneficiari dello strumento a sostegno dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle grandi imprese. Pensato per le aziende con un organico superiore a 1.000 unità e aperto dalla legge di Bilancio 2021 anche alle imprese con 500 addetti, o 250 per l'accesso allo scivolo pensionistico, il contratto di espansione amplia il proprio raggio di azione alle imprese con almeno 100 unità con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto.

In questo modo, a seguito di una procedura di consultazione e di un accordo con il Ministero del Lavoro e i sindacati, anche imprese di minori dimensioni potranno accedere al mix di interventi a sostegno dell'occupazione. La misura prevede infatti un esodo agevolato per i lavoratori a cinque anni dalla pensione, a fronte di un piano di nuove assunzioni diretto a introdurre in azienda competenze più in linea con le nuove esigenze, insieme alla formazione e riqualificazione dei dipendenti confermati e alla riduzione dell'orario di lavoro con accesso alla cassa integrazione straordinaria per i lavoratori che non possono usufruire dello scivolo pensionistico.

Alla luce dell'ampliamento della platea dei beneficiari, il Sostegni bis incrementa la dotazione per la misura, rispettivamente, di 35 milioni di euro per il 2021, 91 milioni di euro per l’anno 2022 e 50,5 milioni di euro per il 2023 e di 66,7 milioni di euro per l’anno 2021 e 134,5 milioni di euro per il 2022.

Per approfondire: Le ultime novità sul Contratto di espansione

Nuovo contratto di solidarietà

A questi strumenti si aggiunge un intervento rivolto ai datori di lavoro privati che, a causa dell'emergenza Covid, nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019.

In questo caso le imprese possono stipulare accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica e accedere alla cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2021.

La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo, mentre per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato.

Ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, e la relativa contribuzione figurativa.

I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa di 557,8 milioni di euro per l’anno 2021. Al monitoraggio provvede l’INPS che, laddove si raggiunga anche in via prospettica la soglia limite, non prende in considerazione ulteriori domande.

Decontribuzione per turismo, commercio e cultura

Previsto uno sgravio relativo alle quote di contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro privati operanti nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio e, grazie all'intervento della Camera, anche dei settori creativo, culturale e dello spettacolo.

L'esonero è riconosciuto per i lavoratori che rientrano dalla Cig, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

Il beneficio è concesso nel limite di minori entrate contributive pari a 770,9 milioni di euro per l’anno 2021 e a 97,1 milioni per il 2023. L'INPS monitora il tiraggio dell'agevolazione e, in caso di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, non adotta ulteriori provvedimenti di concessione dell'esonero.

Contratti a termine e lavoratori delle aree di crisi

In sede di conversione è stato introdotto anche l'articolo 41 bis, che modifica l'articolo 19 del D.Lgs. n. 81-2021 in materia di lavoro a tempo determinato stabilendo che la durata del contratto potrà essere superiore a 12 mesi e non eccedente i 24 mesi in presenza di una nuova causale collegata alla sussistenza di specifiche esigenze previste dai contratti collettivi. La norma stabilisce che il termine in deroga può essere apposto nel contratto solo fino al 30 settembre 2022.

Il provvedimento stanzia inoltre 500 milioni di euro per il 2021 per finanziare la mancata applicazione della riduzione degli importi del trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa con riferimento al periodo dal 1° febbraio al dicembre 2021.

Consulta il testo del dl n. 73-2021 coordinato con la legge di conversione n. 106-2021, GU Serie Generale n.176 del 24 luglio 2021, Suppl. Ordinario n. 25

Consulta la legge di conversione n. 106-2021, GU Serie Generale n.176 del 24 luglio 2021, Suppl. Ordinario n. 25