Si aggiorna la lista delle attività che vengono sospese dal dpcm del 22 marzo, il decreto del presidente del Consiglio che ha varato lo stop momentaneo di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle considerate essenziali. Inoltre è stato pubblicato in GURI il Decreto legge 19 del 25 marzo con ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza.
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Il 25 marzo Governo e sindacati hanno concordato l'aggiornamento della lista delle attività che vengono sospese, decisa dal dpcm del 22 marzo che prevede, sull’intero territorio nazionale, l’adozione di una serie di misure per contenere il diffondersi del virus COVID-19, a partire proprio dalla chiusura di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle considerate essenziali. Ecco cosa prevede il dpcm del 22 marzo e quali attività restano operative.
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Le attività a cui si applicano ulteriori prescrizioni
Per le attività di seguito elencate si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni:
Si inizia con le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) che sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del dpcm dell'11 marzo 2020 (e di cui al nuovo allegato 1 del dpcm del 22 marzo 2020).
Inoltre per:
- Le “Attività dei call center” (codice Ateco 82.20.00), che sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computertelefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del dpcm 11 marzo 2020 (e di cui al nuovo allegato 1 del dpcm 22 marzo 2020);
- Le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice Ateco 82.99.99), che sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
Alle imprese che non erano state sospese dal dpcm 22 marzo 2020 e che adesso, invece, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.
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L’elenco aggiornato delle attività che continueranno e restare aperte
Le attività produttive sospese possono comunque portare avanti le proprie mansioni, se possibile, in modalità a distanza o lavoro agile.
Cos'altro prevede il dpcm 22 marzo per le attività produttive
Consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere, i servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia in cui si trova l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.
Consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta inoltre consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.
Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, e le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto hanno tempo fino al 25 marzo per completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Le disposizioni previste dal dpcm 22 marzo hanno effetto sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
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Le altre disposizioni
Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.
Vietato alle persone fisiche trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.
Il decreto legge 19 del 25 marzo 2020
Sulla Gazzetta ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto legge 19 del 25 marzo 2020 con cui vengono adottate nuove "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".
Annunciato dal premier Conte, il decreto contiene una serie di misure, incluse quelle di "carattere regionale o infraregionale" che permettono alle regioni, tra le altre cose, di "introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza incisione delle attivita' produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale".
Il decreto, che entra in vigore il 26 marzo, prevede anche nuove sanzioni per chi viola le regole.