La Manovra raddoppia i finanziamenti destinati ai Comuni montani e istituisce un fondo per gli investimenti nelle isole minori da 41 milioni e mezzo.
Fra le misure incluse nella Legge di Bilancio 2020, all’esame del Senato, due articoli intervengono sui finanziamenti dedicati ai Comuni montani e alle isole minori.
Comuni montani
L'articolo 65 raddoppia i finanziamenti destinati al Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani a partire dal 2020.
Istituito dalla Legge di stabilità 2013 per finanziare progetti di sviluppo socioeconomico, anche pluriennali, con carattere straordinario, il Fondo è rivolto ai Comuni classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), esclusi quelli del Trentino Alto Adige.
A disposizione c’erano 1 milione di euro per il 2013 e a 5 milioni annui a decorrere dall’anno seguente.
La Manovra 2020 prevede che dal 2020 le risorse destinate al Fondo siano pari a 10 milioni di euro. L'individuazione dei progetti è effettuata, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata e acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
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Previsto inoltre un incremento del Fondo di solidarietà per i Comuni montani di 2 milioni di euro annui dal 2020 al 2022. Le risorse sono destinate in favore dei Comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per compensare l’importo che enti sono tenuti a versare al Fondo solidarietà comunale, quale quota di alimentazione del Fondo medesimo, mediante la trattenuta di una quota dell’IMU di loro spettanza.
Isole minori
La Legge di Bilancio 2020 istituisce il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione finanziaria di 41 milioni e mezzo, di cui 14,5 milioni di euro per il 2020, a 14 milioni per il 2021 e 13 milioni di euro per il 2022.
Il Fondo - istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia, con successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri - finanzia progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei Comuni delle isole minori.
I criteri e le modalità di erogazione delle risorse sono stabiliti con successivo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali, previo parere della Conferenza unificata. Il riparto delle risorse - effettuato con decreto del ministro per gli affari regionali di concerto con il MEF - è condizionato al parere vincolante della Conferenza unificata.
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