L’Agenzia delle entrate ha fissato la percentuale di tax credit di cui possono beneficiare le Fondazioni di origine bancaria (FOB), per i versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2024 a favore del Fondo unico nazionale (FUN). Un’agevolazione che punta a finanziare il mondo del volontariato e del Terzo settore, mediante un meccanismo che riconosce un beneficio alle Fondazioni bancarie.
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Introdotto nel 2018, infatti, il credito d’imposta FOB ha l'obiettivo di assicurare il finanziamento stabile dei Centri di servizio per il volontariato (CSV): entità che prestano servizi di consulenza alle associazioni - anche di tipo logistico, formativo e pratico - agli enti del Terzo settore, contribuendo a promuovere la diffusione della pratica e della cultura del volontariato in Italia.
Il credito d’imposta FOB
I finanziamenti ai Centri di servizio per il volontariato vengono erogati dal Fondo unico nazionale che viene alimentato, appunto, proprio grazie ai contributi annuali versati dalle Fondazioni bancarie.
Per incentivare le Fondazioni a versare somme di denaro all’interno del FUN, dal 2018 esiste questo credito d’imposta pari al 100% dei versamenti effettuati al Fondo. Un bonus che può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 e che è attribuibile fino ad un massimo di spesa fissato dal legislatore, che per il 2024 è pari a 10 milioni di euro.
In tale contesto ogni anno le percentuali reali di fruizione fattiva del tax credit cambiano a seconda dell’ammontare complessivo dei versamenti effettuati dalle FOB che, per il 2024, sono stati pari a 39.875.748,38 euro.
Un importo da cui è emerso che la percentuale 2024 del tax credit FOB è pari al 25,0778% dei versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2024, così come certificato e stabilito dal provvedimento del 3 dicembre 2024 del direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini.
Per poter beneficiare del tax credit, le Fondazioni bancarie dovranno utilizzare il codice tributo “6893” denominato “Credito d’imposta spettante alle FOB in relazione ai versamenti effettuati al FUN - art. 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.
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