Ammonta a 5 milioni di euro la dotazione iniziale della Sezione speciale Cinema del Fondo di garanzia per le PMI, istituita dal Ministero dello Sviluppo economico per garantire operazioni finanziarie per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.
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Approda in Gazzetta ufficiale il decreto del 23 marzo 2018 con cui, in attuazione della legge Cinema e Audiovisivo n. 220 del 2016, il MISE, di concerto con MEF e Mibact, ha istituito la Sezione speciale Cinema del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
La nuova Sezione speciale per il cinema, gestita con una contabilità separata rispetto a quella del Fondo centrale di garanzia per le PMI, ha una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l’anno 2017 a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l’audiovisivo e può essere alimentata da ulteriori versamenti disposti, annualmente, dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo con proprio decreto.
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Chi può accedere alla Sezione speciale Cinema
La Sezione speciale è destinata a garantire operazioni finanziarie concesse a PMI per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.
In particolare, i beneficiari dell'intervento sono le piccole e medie imprese che svolgono, in via primaria, le attività economiche identificate dai codici:
- 59.11.0 attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi,
- 59.12.0 attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi.
Le operazioni finanziarie ammissibili possono essere finalizzate al finanziamento sia di spese relative a investimenti materiali e immateriali, anche già avviati alla data di presentazione della richiesta di garanzia, sia delle esigenze di capitale circolante connesse al progetto di realizzazione del prodotto audiovisivo e cinematografico.
Non sono ammissibili all’intervento della Sezione speciale, invece, le operazioni aventi ad oggetto il consolidamento di passività finanziarie a breve termine.
A quanto ammonta la copertura del Fondo
La Sezione speciale per il cinema interviene sia con la modalità della garanzia diretta che della controgaranzia, a titolo gratuito.
In particolare:
- nel caso di garanzia diretta, fino all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria concessa dal soggetto finanziatore;
- nel caso di controgaranzia, fino all’80% dell’importo della garanzia rilasciata, sull’operazione finanziaria, dal garante di primo livello, a condizione che la garanzia da quest’ultimo rilasciata in favore del soggetto finanziatore non sia superiore all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria.
L’importo garantibile dalla Sezione speciale per il cinema, per singola impresa beneficiaria, non può in ogni caso superare 2,5 milioni di euro, anche tenuto conto degli importi già garantiti dal Fondo.
Quali sono le procedure di accesso
L’avvio dell’operatività della Sezione Cinema sarà comunicato tramite una circolare del soggetto gestore del Fondo, Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale.
Sarà il gestore ad effettuare la valutazione economico-finanziaria dei soggetti beneficiari sulla base dei pertinenti modelli previsti dalle disposizioni operative e a verificare con la Direzione generale Cinema del Ministero dei Beni culturali ogni ulteriore elemento utile ai fini della valutazione dell’iniziativa, anche con riferimento all’eventuale ottenimento di altri incentivi e misure previsti dalla legge n. 220-2016.
In caso di PMI caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali e operanti su commessa o a progetto, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci di esercizio approvati alla data di presentazione della richiesta di garanzia anche dal punto di vista della congruità dei valori di bilancio in relazione alla dimensione finanziaria del progetto da realizzare, la valutazione ai fini dell’accesso alla Sezione speciale per il cinema, verrà effettuata oltre che sui dati dei due predetti bilanci di esercizio, anche sulla base del business plan del progetto a condizione che:
- a) l’operazione finanziaria per la quale è richiesta la garanzia della Sezione speciale sia finalizzata alla copertura dei costi del progetto;
- b) la durata dell’operazione finanziaria non ecceda la durata del ciclo economico del progetto;
- c) i mezzi propri apportati nell’impresa, come definiti dalle disposizioni operative, non siano inferiori al 10% dell’importo complessivo dei costi del progetto.
> Decreto del 23 marzo 2018 – Gazzetta ufficiale del 22 maggio 2018