Approda in Gazzetta ufficiale la programmazione nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica. Ecco come gli Enti locali possono accedere ai mutui per interventi straordinari sulle scuole.
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Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 3 gennaio 2018 riguardante la programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020.
Cosa prevede
Gli Enti locali possono accedere ai mutui con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato per interventi sulle scuole.
Nello specifico, gli interventi ammessi riguardano: interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica statale di proprietà degli Enti locali (o di proprietà della Regione per la sola Regione Valle d’Aosta), nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti.
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Le Regioni interessate possono essere autorizzate a stipulare mutui, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria.
I piani regionali
Le Regioni trasmettono al Ministero dell’Istruzione, università e ricerca e, per conoscenza, ai Ministeri dell’Economia e delle Infrastrutture, entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 4 aprile), i piani regionali triennali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli Enti locali e i relativi aggiornamenti nelle annualità 2019 e 2020 entro i successivi termini assegnati con decreto del MIUR.
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I piani regionali - redatti secondo criteri di qualità tecnica ed efficienza nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità - approvati dalle rispettive Regioni sono trasmessi al MIUR, che procede a trasmetterli al Ministero delle Infrastrutture e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad inserirli in un’unica programmazione nazionale.
Il MIUR provvede quindi, sempre nel decreto di approvazione della programmazione unica nazionale e di aggiornamento dei piani, a ripartire su base regionale le risorse, se previste, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo spettante, che costituisce in ogni caso il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato.
Nella ripartizione delle risorse su base regionale si tiene conto di una serie di criteri, anche sulla base dei dati contenuti nell’anagrafe regionale dell’edilizia:
- edifici scolastici presenti nella regione;
- livello di rischio sismico;
- popolazione scolastica;
- affollamento delle strutture scolastiche.
Con l’autorizzazione all’utilizzo delle risorse, gli Enti locali risultati beneficiari dei finanziamenti, sulla base delle priorità definite dalle Regioni, sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, con pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori.
La determinazione dell’importo ammissibile a finanziamento tiene conto dell’importo relativo ai lavori e delle somme a disposizione previste nel quadro economico dell’intervento.
Criteri per l’individuazione degli interventi
Le Regioni, nella definizione dei piani, devono, sempre nell’ottica di efficienza economica dell’investimento e nel rispetto della legislazione ambientale e in materia di contratti pubblici, dare priorità a:
- interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l’adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l’edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale;
- interventi finalizzati all’ottenimento del certificato di agibilità delle strutture;
- interventi finalizzati all’adeguamento dell’edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell’edificio;
- ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
- ogni altro intervento diverso da quelli di cui sopra, purché l’ente certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati sono stati inseriti nell’anagrafe dell’edilizia scolastica.
Gli interventi possono essere autorizzati con riferimento ad edifici ospitanti istituzioni scolastiche statali e della Regione autonoma della Valle d’Aosta o a edifici destinati o da destinare a poli di infanzia, muniti di codice edificio dell’anagrafe dell’edilizia scolastica.
Nell’ambito delle priorità di intervento le Regioni individuano gli Enti beneficiari tenendo conto:
- della necessità di interventi relativi agli edifici scolastici di secondo grado e del numero degli studenti del secondo ciclo di istruzione sul totale degli alunni iscritti sul territorio regionale;
- del livello di progettazione;
- del completamento dei lavori già iniziati e non completati per mancanza di finanziamento misurato attraverso il rapporto fra il costo dell’intervento di completamento e il costo degli interventi già sostenuti;
- della maggiore popolazione scolastica beneficiaria dell’intervento;
- della valutazione della sostenibilità del progetto;
- della dismissione di edifici scolastici in locazione passiva ovvero attuazione di piani di razionalizzazione della rete scolastica, formalmente approvati dall’Ente per l’ottimizzazione e la riorganizzazione del servizio;
- degli ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla base di specificità territoriali.
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