Aggiornato al 2 gennaio 2018. In base alla legge di Bilancio 2018 i gestori dei servizi di energia elettrica, gas e acqua avranno due anni di tempo, e non più cinque, per inviare i conguagli ai propri clienti.
Tempi dei conguagli ridotti dagli attuali 5 a 2 anni. E’ una delle novità della Legge di Bilancio 2018, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 29 dicembre 2017.
Più nel dettaglio, si prevede che nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e del servizio idrico di famiglie e microimprese, nei rapporti tra utente e venditore, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescriva nel termine di due anni.
Conguagli bollette: cosa prevede la Manovra
Nata come proposta di legge recante “Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici”, il testo – che aveva già ottenuto il via libera di Montecitorio all’unanimità a inizio dicembre – è stato poi inserito come emendamento nella Manovra 2018.
Nei contratti di fornitura relativi a tali servizi, si introduce un termine di prescrizione pari a due anni del diritto al pagamento del corrispettivo.
Tale termine di prescrizione opera sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese o i professionisti e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, che in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Si prevede, inoltre, che, nei contratti di fornitura del servizio idrico il diritto al pagamento del corrispettivo si prescriva in due anni.
L’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge, definisce le misure necessarie all’implementazione delle previsioni di cui sopra, in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera.
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In caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni e qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo - relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato - si introduce il diritto dell'utente (che abbia inoltrato un reclamo inerente al conguaglio, nelle forme previste dall'AEEGSI) alla sospensione del pagamento, finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore.
E' previsto inoltre l'obbligo del venditore di comunicare all'utente l'avvio del procedimento e di informarlo dei conseguenti diritti ed è garantito il diritto dell'utente, in ogni caso, all'esito della verifica della legittimità della condotta dell'operatore, di ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
Queste novità non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo sia ascrivibile a responsabilità dell'utente.
L'AEEGSI, con propria deliberazione, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, definirà le misure a tutela dei consumatori, determinando le forme attraverso le quali i distributori dovranno garantire l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi. All’Authority è demandata anche la definizione delle misure finalizzate a incentivare l'autolettura, senza oneri a carico dell'utente.
Entro il 1° luglio 2019, il Sistema informatico integrato (SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas dovrà permettere ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. All'AEEGSI è demandata l'adozione di disposizioni per l'attuazione di tale norma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Quanto all'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dalla proposta di legge, esso è limitato alle fatture la cui scadenza:
- per il settore elettrico, è successiva alla data del 1° marzo 2018;
- per il settore del gas, è successiva al 1° gennaio 2019;
- per il settore idrico, è successiva al 1° gennaio 2020.
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