Aggiornato il 4 gennaio 2018 In Gazzetta ufficiale i decreti attuativi della legge Cinema, in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, tutela dei minori e promozione di opere italiane ed europee.
Entreranno in vigore il 12 gennaio i tre decreti attuativi della legge n. 220 del 2016 in materia di cinema e audiovisivo, approvati a novembre dal Consiglio dei Ministri.
Lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, tutela del pubblico non adulto e promozione di opere italiane ed europee sono i temi al centro dei provvedimenti, che si aggiungono a quelli già approvati per la disciplina del Fondo per lo sviluppo degli investimenti, del sistema dei tax credit e dei contributi, del Consiglio Superiore del cinema e dell'audiovisivo e della nazionalità delle opere.
Ancora in cantiere, invece, il decreto per l'istituzione della nuova sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le PMI dedicata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.
> Legge Cinema e Audiovisivo – a che punto sono i decreti attuativi
Lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo
Il decreto legislativo n. 202-2017, che attua l'articolo 35 della legge n. 220-2016, mira a rafforzare le tutele nei confronti dei lavoratori del settore e al pieno riconoscimento delle diverse professionalità che lo animano.
Nello specifico le nuove norme sottraggono la produzione di opere audiovisive al tetto previsto per il numero massimo di contratti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato e riconoscono le specificità del settore cinema e audiovisivo ai fini dell’apprendistato professionalizzante.
Inoltre, il testo prevede l’emanazione di un regolamento che stabilisca criteri validi su tutto il territorio nazionale per definire una classificazione settoriale uniforme per le professioni artistiche e tecniche del settore cinematografico e audiovisivo. Tale regolamento dovrà essere approvato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e degli operatori nel settore.
> Legge Cinema e Audiovisivo – il giudizio di autori e produttori
Tutela dei minori
In attuazione dell’articolo 33 della legge il decreto legislativo n. 203-2017 delinea un nuovo sistema di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, caratterizzato da tre principali innovazioni:
- abolizione della censura dell’opera (viene meno il divieto assoluto di uscita in sala di un opera, così come l’uscita condizionata a tagli o modifiche della pellicola);
- definizione di un sistema di classificazione più flessibile, maggiormente conforme alle diverse tipologie di opere e coerente con il generale allargamento del pubblico in sala, che comprende oggi anche bambini molto piccoli;
- introduzione del principio di responsabilizzazione degli operatori cinematografici, che sono chiamati a individuare la corretta classificazione dell’opera in base alla fascia d’età del pubblico destinatario e a sottoporla alla validazione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, che va a sostituire le attuali sette Commissioni per la revisione cinematografica.
Quattro le categorie previste per la classificazione delle opere, compresi gli spot pubblicitari:
- opere per tutti;
- opere non adatte ai minori di anni 6;
- opere vietate ai minori di anni 14;
- opere vietate ai minori di anni 18.
Un apposito regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni disciplinerà anche la classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi al fine di assicurare il giusto equilibrio tra la tutela dei minori e la libertà di manifestazione del pensiero e dell’espressione artistica.
Promozione delle opere europee e italiane
Infine, il decreto legislativo n. 204-2017 attua l’articolo 34 della legge n. 220-2016 e ha l'obiettivo di razionalizzare la disciplina degli strumenti e delle procedure in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi.
Questa operazione di razionalizzazione intende introdurre procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e programmazione e prevedere un adeguato sistema di verifica e valutazione dell’efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio.
A partire dal 2019 il provvedimento stabilisce una quota generale di riserva per le opere europee del 53% per tutti gli operatori, che sale al 56% nel 2020 e al 60% dal 2021.
Sempre a partire dal 2019, per le opere di espressione originale italiana è prevista una sotto-quota degli obblighi di programmazione di opere europee pari alla metà per la concessionaria del servizio pubblico e a un terzo per tutti gli altri operatori.
Nella fascia oraria prime time (18-23) il 12% della programmazione settimanale della concessionaria di servizio pubblico e il 6% della programmazione per gli altri operatori dovrà essere riservato a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali o altre opere di alto contenuto culturale o scientifico, incluse le edizioni televisive di opere teatrali, di espressione originale italiana, ovunque prodotte. Nel caso della RAI la metà di questa quota deve essere destinata a opere cinematografiche.
Relativamente agli obblighi d’investimento della concessionaria del servizio pubblico:
- viene confermata la base per il calcolo degli investimenti richiesti, dei ricavi complessivi annui derivanti dal canone, nonché dei ricavi pubblicitari connessi alla stessa (al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi);
- la quota di riserva al pre-acquisto o all’acquisto o alla produzione di opere europee è pari ad almeno il 15% dei ricavi complessivi annui. Tale quota è elevata al 18,5% dal gennaio 2019 e al 20% dal 2020. Per il 2018 la quota è riferita interamente a opere prodotte da produttori indipendenti, mentre per il 2019 e dal 2020 a queste ultime opere sono riservati i cinque sesti delle quote previste;
- all’interno della quota complessiva prevista per le opere europee, il decreto riserva per il 2018 direttamente alle opere cinematografiche italiane la quota minima del 3,6% dei ricavi complessivi netti, come oggi. Tale percentuale è innalzata al 4% per il 2019, del 4,5 nel 2020 e del 5 % a decorrere dal 2021.
Quanto agli obblighi d’investimento degli altri fornitori:
- si conferma la base degli introiti netti annui per il calcolo degli investimenti richiesti;
- la quota di investimento in opere europee rimane al 10% per il 2018, ma sale al 12,5% nel 2019 e al 15% a partire dal 2020 (per il 2018 la quota è riferita interamente a opere prodotte da produttori indipendenti, mentre per il 2019 e dal 2020 a queste ultime opere sono riservati i cinque sesti delle quote previste);
- all’interno di tale quota, le emittenti devono riservare ogni anno alle opere cinematografiche di espressione originale italiana una sotto-quota non inferiore al 3,2% dei propri introiti netti annui nel 2018, come oggi, del 3,5% nel 2019, del 4% a partire dal 2020 e del 4,5 a partire dal 2021.