Appalti – arriva la guida Anac per il terzo settore

|Novità|17 febbraio 2016

Sovvenzioni, controlli, convenzioni. L’Autorità anticorruzione ha appena pubblicato le sue linee guida per gli affidamenti di servizi nel terzo settore

Author: ilquotidianodellapa.it / photo on flickr

> Riforma appalti - Delega in vigore. Le norme subito applicative
> Appalti - Antimafia, banca dati al via. Novita' per le imprese

Gli appalti dedicati al no profit, infatti, sono sempre più diffusi, ma non hanno una disciplina uniforme e organica nel nostro paese: questa estrema polverizzazione crea, ovviamente, il pericolo di abusi e di pratiche che non rispettano trasparenza e concorrenza. Così, l’Anac di Raffaele Cantone, con un documento da 43 pagine, mette una serie di paletti sulle condotte da adottare, soprattutto tra i Comuni, che sono gli enti che più spesso utilizzano questa forma di affidamenti. In attesa che il nuovo Codice appalti, in approvazione nelle prossime settimane, dia nuove indicazioni sul tema.

> Riforma appalti - Pmi, pagamenti qualificazione: novità per le imprese

I profili critici

L’Anac ricorda, anzitutto, che “le amministrazioni pubbliche ricorrono frequentemente agli organismi no-profit per l’acquisto o l’affidamento di servizi alla persona”. Questa scelta, da un lato, promuove un modello economico virtuoso. Dall’altro, però, presenta dei profili critici, a causa della mancanza di una specifica normativa di settore che disciplini in maniera organica l’affidamento di contratti pubblici ai soggetti operanti nel terzo settore.

Questa mancanza potrebbe essere tamponata a breve. Il Parlamento, infatti, ha in discussione una legge di revisione organica del terzo settore, che regola anche la questione degli appalti. La Camera l’ha approvata lo scorso 9 aprile. In attesa che questo provvedimento venga definito, però, l’Autorità “ritiene opportuno emanare le linee guida con lo scopo di fornire indicazioni operative alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori del settore”.

Le norme in vigore

Le regole in vigore al momento prevedono la possibilità di effettuare affidamenti ai soggetti del terzo settore, derogando all’applicazione del Codice dei contratti, “allo scopo di consentire agli organismi del privato sociale la piena espressione della propria progettualità”. Su queste deroghe, però, bisogna mettere dei paletti, perché queste possono essere utilizzate solo in alcuni casi espressamente consentiti dalla legge. Sono vietate applicazioni analogiche o estensive.

Cosa devono fare i Comuni

In concreto, i Comuni possono acquistare servizi e interventi organizzati dai soggetti del terzo settore. Per garantire la concorrenza, le stazioni appaltanti però dovranno sempre garantire la pubblicità del fabbisogno presunto di servizi in un determinato arco temporale e predeterminare le tariffe e le caratteristiche qualitative delle prestazioni.

Chi eroga il servizio, poi, dovrà sempre essere autorizzato o accreditato. Inoltre, anche se la legge non dice nulla in proposito, l’Anac ritiene che le selezioni debbano “essere sempre effettuate al fine di assicurare un adeguato livello di qualità delle prestazioni, garantendo una maggiore partecipazione di aziende del terzo settore alle procedure di affidamento e prevenendo rischi di corruzione”.

I servizi alla persona

Più specifiche le regole in materia di servizi alla persona. Qui la legge prevede che “devono essere privilegiate le procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate e il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. Quindi, non è possibile risolvere tutto tramite la scappatoia degli affidamenti diretti. Per gli affidamenti di importo più elevato, poi, bisogna fare riferimento alle regole del Codice dei contratti.

Le convenzioni

Una precisazione importante, in chiave di rispetto della concorrenza, riguarda le convenzioni. Nel caso in cui l’erogazione del servizio richieda un lavoro di rete o il coinvolgimento di altri soggetti che operano sul territorio, bisognerà evitare di richiedere la sottoscrizione di una convenzione come requisito per la partecipazione alle gare. Al massimo, questo tipo di accordi potranno essere imposti in fase di esecuzione dell’appalto.

Le regole delle direttive Ue

Va fatta, comunque, una precisazione. Queste regole sono soltanto provvisorie. Le linee guida, infatti, sono state predisposte prendendo a riferimento il quadro normativo attuale. Dovranno essere integrate in caso di approvazione della riforma del terzo settore, ma anche alla luce del nuovo Codice appalti.

Le direttive europee, infatti, prevedono un apposito capitolo dedicato agli appalti per i servizi sociali di importo pari o superiore alla soglia di 750mila euro.

> Il link al documento Anac