100 milioni di euro per le abitazioni in locazione
A partire da oggi le Regioni dispongono delle risorse del Fondo di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, ripartite con decreto del Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti del 29 gennaio 2015, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 6 marzo 2015.
Il decreto-legge n. 47-2014, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015, ha determinato in 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, la dotazione del Fondo nazionale di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito dalla legge n. 431-1998.
Il decreto di ripartizione dei fondi per il 2015 è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e pubblicato in Gazzetta ufficiale e apre la strada al trasferimento dei fondi assegnati alle Regioni ai singoli Comuni.
Nelle specifico, le risorse sono così ripartite:
- Piemonte: 8.268.517 euro;
- Valle d'Aosta: 550.351 euro;
- Lombardia: 16.175.866 euro;
- Veneto: 6.689.295 euro;
- Friuli Venezia Giulia: 2.100.510 euro;
- Liguria: 3.557.038 euro;
- Emilia-Romagna: 8.585.474 euro;
- Toscana: 6.254.060 euro;
- Umbria: 1.956.356 euro;
- Marche: 2.571.055 euro;
- Lazio: 9.930.328 euro;
- Abruzzo: 2.115.166 euro;
- Molise: 820.593 euro;
- Campania: 10.080.346 euro;
- Puglia: 6.523.288 euro;
- Basilicata: 1.298.302 euro;
- Calabria: 2.656.921 euro;
- Sicilia: 7.555.321 euro;
- Sardegna: 2.311.203 euro.
Il 25% delle assegnazioni a favore di ogni Comune è vincolato alla soluzione dei casi di sfratto esecutivo per fine locazione degli inquilini appartenenti a categorie particolarmente svantaggiate ed è quindi diretto a favorire il loro passaggio da una casa a un'altra, promuovendo, prioritariamente, la sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato.
I Comuni hanno 30 giorni di tempo per consegnare alle Regioni l’elenco dei casi di sfratto per fine locazione interessati dalla norma e le amministrazioni regionali dispongono di ulteriori 30 giorni per l’erogazione dei fondi.
Spetta poi ai Comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto ministeriale del 7 giugno 1999, definire la graduatoria dei soggetti ammessi all'agevolazione del Fondo.
Le risorse possono essere utilizzate anche per sostenere iniziative intraprese dai Comuni e dalle Regioni attraverso la costituzione di agenzie, istituti per la locazione o fondi di garanzia tese a favorire la mobilità nel settore della locazione anche di soggetti che non siano più in possesso dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica mediante il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canone concordato.
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