Fondo Garanzia Pmi: decreto attuativo su portafogli di finanziamenti al vaglio dei ministeri

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|06 febbraio 2013Pulsante icona social per XPulsante icona social per LinkedInPulsante icona social per Facebook
Il decreto attuativo sui portafogli di finanziamenti, nell'ambito della revisione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attende il via libera definitivo dei ministeri dello Sviluppo economico e dell'Economia. Ministeri a lavoro per perfezionare un testo, già pronto, che è però stato oggetto di una serie rilievi da parte dei rappresentanti delle imprese.

Facciamo un passo indietro. Il Fondo di garanza per le Pmi è stato rafforzato attraverso il decreto 'Salva Italia', che ha disposto il rifinanziamento con 400 milioni di euro annui per il 2012, 2013 e 2014. Al tempo stesso si è intervenuti sulle modalità di funzionamento, prevedendo che la garanzia e la contro-garanzia possano essere concesse fino all'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie, con un importo massimo garantito innalzabile da 1,5 a 2,5 milioni per ogni singola impresa, in caso di specifici obiettivi di sviluppo.

Non solo. Con il 'Salva Italia' veniva introdotta una novità importante, la concessione della garanzia a titolo oneroso anche su portafogli di finanziamenti erogati a Pmi, e non solo su singole operazioni. Ora, il provvedimento attuativo è pronto ed è sul tavolo dei Ministeri dello Sviluppo economico e dell'Economia.

La dote del fondo da destinare a garanzie su portafogli di finanziamenti, a copertura di una quota delle prime perdite, è fissata a 100 milioni di euro. Garanzia che potrà essere richiesta a titolo oneroso da banche e Confidi vigilati. Una delle ultime bozze prevede inoltre che l'ammontare dei portafogli di finanziamenti non possa essere inferiore a 50 milioni di euro: i singoli finanziamenti devono avere una durata compresa tra 18 mesi e 5 anni, un importo massimo pari all'1% dell'ammontare del portafoglio complessivo, purché non superiore a 1 milione di euro.

Il Fondo opererà a copertura di una quota della tranche junior del portafoglio, vale a dire la quota che sopporta le prime perdite registrate, con un intervento che può arrivare fino al 4% del portafoglio. Intervento che, in ogni caso, non può superare l'80% dell'importo della tranche junior nel caso di garanzia diretta.

Meccanismo diverso nel caso della controgaranzia, che prevede il ruolo intermedio dei Confidi chiamati a versare un cash collateral per un importo non inferiore all'1% del portafoglio.

Links

Decreto interministeriale 26 giugno 2012, che introduce modifiche e integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese