Il Governo e la Struttura commissariale per il sisma 2016 hanno stabilito che, a partire dal 1° settembre 2024, il Contributo di autonoma sistemazione (CAS) viene sostituito dal Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione. Il passaggio al nuovo aiuto porterà con sé alcune novità in merito ai beneficiari e alla gestione dell'incentivo.
Anche quest’anno arrivano i numeri sulla ricostruzione del sisma 2016
A spiegare la ratio della novità è il Commissario sisma 2016 Guido Castelli. “Si tratta di un cambiamento di prospettiva importante, legato a una nuova fase della ricostruzione che ormai è pienamente avviata nella maggior parte del cratere. A distanza di otto anni, stiamo rivalutando, migliorando e ottimizzando le diverse misure di emergenza, d’intesa con la Protezione civile”.
Ddl ricostruzione post-calamità: come funzioneranno i contributi ai privati?
Il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione
Il “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” è una misura di assistenza abitativa riconosciuta a quelle famiglie che hanno perso la casa per colpa del sisma del 2016.
A dettare i contorni del nuovo contributo è, nello specifico, l’Ordinanza 197 del 24 luglio 2024. Il provvedimento stabilisce, infatti, che il nuovo contributo entra in funzione a partire dal 1° settembre 2024 e si rivolge “ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione o si trovino nei termini previsti dal DL 189/2016 e dalle Ordinanze commissariali ai fini della domanda di contributo per il ripristino dell’immobile”.
Come per altre misure di questo tipo, anche in questo caso l’importo del contributo varia in base alla numerosità del nucleo familiare. L’importo, infatti, è stabilito rispettivamente in:
- 400 euro mensili, per i nuclei familiari composti da una sola unità;
- 500 euro mensili, per i nuclei familiari composti da due unità;
- 700 euro mensili, per i nuclei familiari composti da tre unità;
- 800 euro mensili, per i nuclei familiari composti da quattro unità;
- 900 euro mensili, per i nuclei familiari composti da cinque o più unità.
Inoltre, qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap, o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200 mensili per ognuno di talo soggetti, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare. Vale la pena sottolineare che la presenza di un lavoratore impegnato in attività di assistenza domiciliare a persona non autosufficiente la quale dimorava in unità immobiliare dichiarata inagibile a seguito degli eventi sismici e occupato in forza di contratto di lavoro regolarmente registrato che prevede la convivenza e un impegno lavorativo non inferiore alle 25 ore settimanali, è considerata ai fini della quantificazione del contributo da assegnare al nucleo familiare.
L’Ordinanza n. 197/2024 disciplina anche il passaggio dal CAS al nuovo contributo. Dal 1° settembre 2024, infatti, il “nuovo” contributo è erogato dai Comuni in favore dei nuclei familiari già percettori del CAS.
Inoltre il nuovo contributo è riconosciuto anche ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa debba essere sgomberata per l’esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici conseguenti agli eventi sismici in rassegna. In tal caso, gli interessati sono tenuti a presentare apposita domanda ai Comuni i quali concedono ed erogano il contributo con decorrenza dalla data del provvedimento di sgombero dell’immobile.
A differenza del CAS, invece, la nuova misura non è riconosciuta ai soggetti che alla data degli eventi sismici dimoravano in un’unità immobiliare condotta in locazione (con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai quali non sia stato assegnato un altro alloggio di edilizia residenziale pubblica).
Il “nuovo” contributo è concesso sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione.
È bene sottolineare che il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo anche quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.
La richiesta di godimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione va rinnovata ogni anno, entro il 31 marzo, mediante una domanda da presentare online. Entro questa data, infatti, ogni famiglia deve dichiarare la permanenza dei requisiti che permettono di accedere alla misura, come ad esempio quello di aver provveduto (o essere nei termini per provvedere, qualora proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari che necessitano di interventi di immediata riparazione); oppure non aver trasferito la residenza o il domicilio al di fuori al di fuori del territorio delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, solo per citarne alcuni.
In quanto strettamente legato alle attività di ricostruzione, l’altra novità degna di nota è che il nuovo contributo sarà gestito direttamente dalla Struttura commissariale e non più, come era per il CAS, dalla Protezione civile.
Per maggiori informazioni, consulta l’Ordinanza 197 del 24 luglio 2024
Foto di Mikhail Nilov da Pexels