Chat with us, powered by LiveChatUna nuova circolare del Fisco spiega le ultime novità sul superbonus - FASI
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Una nuova circolare del Fisco spiega le ultime novità sul superbonus

|Novità
14 giugno 2023

Foto di Kindel MediaAlla luce delle novità apportare all’incentivo dal Decreto Aiuti quater, dalla Finanziaria 2023 e dal DL 11/2023, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato una nuova Circolare che illustra la nuova conformazione del superbonus, fornendo un quadro esaustivo su: scadenze, aliquote, modalità di fruizione e beneficiari.

Cosa prevede la Direttiva UE sulle case green?

Con quasi trenta pagine di lunghezza, infatti, la Circolare n. 13 di giugno 2023 dell’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti con riferimento alle recenti novità intervenute in materia di Superbonus, operate dai seguenti provvedimenti normativi:

  • il Decreto Aiuti-quater (DL 176/2022) che è intervenuto soprattutto sul fronte delle scadenze e delle aliquote del superbonus;
  • la legge di bilancio 2023 che, tra le altre cose, è intervenuta anche in materia di interventi ammissibili;
  • il DL 11/2023 che ha messo mano a vari aspetti del bonus, inclusa l’opzione di fruizione della detrazione in dieci anni.

Per approfondire: Il superbonus dopo la Manovra 2023 e il Decreto Aiuti quater

Superbonus al 110% anche per tutto il 2023

Uno degli aspetti maggiori toccati dai provvedimenti degli ultimi mesi è senza dubbio quello relativo al decalage dell’agevolazione e alle conseguenti deroghe ed eccezioni che permettono ad alcune casistiche di beneficiari ed interventi di continuare a fruire del superbonus al 110% anche nel 2023. È il caso, in particolare, dei seguenti interventi:

  • diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022;
  • effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata entro il 18 novembre 2022;
  • effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022;
  • comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

E’ bene sottolineare che, sul tema, il Fisco specifica che la presentazione di un progetto in variante alla Cila (quali ad esempio cambiamenti dell’impresa incaricata dei lavori o del committente dei lavori, ma anche la realizzazione di interventi non previsti nella Cila originaria) e l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti.

Inoltre è previsto l’applicazione dell’aliquota del 110% anche alle spese sostenute entro il 31 marzo 2023 (invece del 31 dicembre 2022) dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni) con riferimento agli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, l’ammontare dei lavori effettuati sia almeno pari al 30% dell’intervento complessivo. Il termine del 31 marzo 2023 è stato prorogato al 30 settembre 2023 dal Dl n. 11/2023.

Con riferimento agli interventi effettuati su edifici condominiali nei quali la prevalenza della proprietà dell’immobile sia riferibile agli Iacp, la circolare chiarisce che può trovare applicazione la disciplina prevista per tali istituti ed enti, fruendo della detrazione del 110% per le spese sostenute fino al 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Infine è stata disposta la proroga della detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 con riferimento agli interventi, individuati dal comma 10-bis dell’articolo 119, effettuati da Onlus, Odv e Aps, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali.

Il decalage del superbonus

A parte le eccezioni prima indicate, dal 2023 il superbonus ha iniziato un percorso di decalage dell’aliquota di aiuto.

In particolare per tutto il 2023 il superbonus è al 90%. Aliquota che spetta anche alle persone fisiche proprietari di unifamiliari, ma a condizione di avere un reddito non superiore al 15mila euro e che l’immobile su cui si fanno i lavori sia adibito ad abitazione principale. 

Per quanto concerne le altre annualità, nel 2024 il super bonus scende al 70%, mentre nel 2025 scende al 65%.

Si al superbonus per gli impianti fotovoltaici

Fra le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2023, la circolare annovera l’introduzione nell’articolo 119 del comma 7-bis, che estende l’ambito applicativo della detrazione di cui al comma 5 per gli impianti fotovoltaici, prevedendo che possono fruire di tale detrazione anche le Onlus, le Odv e le Aps che provvedono a installare impianti solari fotovoltaici in aree o strutture non pertinenziali, che possono essere di proprietà di terzi, diverse dagli immobili ove sono realizzati gli interventi trainanti rientranti nel Superbonus, a condizione che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli.

Il superbonus in 10 anni

Infine la Circolare n. 13/2023 del Fisco chiarisce anche l’opportunità offerta dal DL 11/2023 che introduce l’opzione per la fruizione della detrazione in dieci quote annuali invece che in quattro anni.

“La ripartizione su un periodo più ampio - spiega la Circolare - ha la finalità di agevolare la fruizione della detrazione, evitando possibili situazioni di “incapienza fiscale” (nelle quali l’imposta lorda è inferiore all’ammontare della detrazione in questione).

L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 ed è irrevocabile. 

La predetta opzione è esercitabile a condizione che la spesa relativa al 27 periodo d’imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023)”.

Foto di Kindel Media

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