Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione del DL 11-2023 (L. 38/2023), lo stop alla cessione dei crediti diventa legge. Dopo il passaggio in Parlamento, il decreto si è arricchito di più deroghe allo stop, nonché di ulteriori misure tra cui: la proroga del 110% per le villette, l’ampliamento della platea di beneficiari e interventi per i quali la cessione è ancora possibile, le soluzioni dei BPT e delle detrazioni in 10 anni.
Si conclude in questo modo la travagliata vita del DL 11-2023, varato dal governo a febbraio per cercare di mettere ordine nell’annoso tema della cessione dei crediti dei bonus edilizi. Con la pubblicazione sulla GURI n. 85 del 11 aprile 2023, diventano infatti ufficiali gli emendamenti approvati al decreto che - lo ricordiamo - oltre a bloccare le Regioni che volevano acquistare i crediti incagliati e a delineare meglio la responsabilità in solido dei cessionari dei crediti - ha bloccato dal 17 febbraio la possibilità di optare per le opzioni “cessione del credito” e “sconto in fattura.
Tra le novità principali varate dal Parlamento figurano:
- l’inserimento di una serie di deroghe al divieto di cessione del credito che interessano alcuni beneficiari e alcuni interventi ben specifici (ad esempio la ricostruzione delle aree terremotate);
- la proroga del superbonus per le villette e quella per l'invio della comunicazione al Fisco;
- il varo di una misura per sbloccare i crediti incagliati che passa per Buoni del Tesoro.
Ultimo tassello del puzzle, il lavoro con le grandi società pubbliche che il governo starebbe intanto portando avanti al di fuori delle aule parlamentari e che prevede la creazione di una piattaforma per l'acquisto e la vendita dei crediti incagliati, che dovrebbe avere come capofila Enel X. Una soluzione - avevano spiegato dal governo alcune settimane fa - che non sarebbe comparsa tra gli emendamenti al DL 11-2023 perché squisitamente di mercato.
DL 11-2023: stop alla cessione del credito dal 17 febbraio. Ecco le deroghe
Uno dei punti più rilevanti del DL 11-2023 è sicuramente il blocco, dal 17 febbraio della possibilità di beneficiare dei bonus edilizi tramite la cessione del credito e lo sconto in fattura. Come spiega l’Agenzia delle entrate, da questa data infatti “non è più consentito optare per lo sconto in fattura e per la cessione del credito in relazione agli interventi di: recupero del patrimonio edilizio; efficienza energetica; adozione di misure antisismiche; recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti; installazione di impianti fotovoltaici; installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici; superamento ed eliminazione di barriere architettoniche”.
Come spiega sempre il Fisco, il divieto non si applica però in una serie di casi. Per quanto concerne il superbonus, il divieto non si applica alle spese sostenute per interventi rientranti nella disciplina del 110%, in relazione ai quali, prima della data di entrata in vigore del “decreto Cessioni”:
- risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), in caso di interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
- risultino adottata la delibera di approvazione dei lavori e presentata la Cila, in caso di interventi effettuati dai condomìni;
- risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, in caso di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Inoltre, niente stop all’esercizio delle opzioni per le spese sostenute in relazione a interventi non rientranti nella disciplina del superbonus, per i quali, sempre prima del 17 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo ovvero, quando non necessario, siano già iniziati i lavori.
Altre deroghe sono state aggiunte poi dal Parlamento. A fare il punto è sempre l’Agenzia delle entrate che spiega infatti come, oltre a quelli indicati prima, il divieto alla cessione del credito non si applichi anche ai seguenti interventi e soggetti:
- gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, agevolati con la detrazione del 75%;
- limitatamente alle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, gli interventi, rientranti nella disciplina del superbonus, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione urbana comunque denominati, purché tali piani presentino contenuti di dettaglio, attuabili tramite titoli semplificati, che al 17 febbraio 2023 risultano approvati dalle amministrazioni comunali e concorrono a ridurre il consumo energetico e all’adeguamento sismico degli edifici;
- gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo e non sono già iniziati i lavori al 17 febbraio 2023, qualora, a quella data, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. In assenza di acconti versati, la data antecedente della stipula dell’accordo (ovvero dell’avvio dei lavori) deve essere autocertificata sia dal cedente/committente sia dal cessionario/prestatore;
- a condizione che prima della data di entrata in vigore del “decreto Cessioni” sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo per eseguire i lavori, gli interventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali (articolo 16-bis, comma 1, lettera d, Tuir), quelli riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro diciotto mesi provvedono all’alienazione o assegnazione dell’immobile (comma 3 del citato articolo 16-bis), nonché gli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico (articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013). Tale disposizione sostituisce quella originariamente presente nel decreto, che subordinava la deroga allo stop per le opzioni, invece che alla presentazione della richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori, alla registrazione del preliminare o alla stipula del contratto di compravendita;
- le opzioni esercitate da: istituti autonomi case popolari (Iacp) ed enti aventi le stesse finalità sociali, per interventi su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica; cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (articolo 119 citato, comma 9, lettere c), d) e d-bis). Le opzioni sono esercitabili a condizione che i soggetti in questione risultino già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto;
- gli interventi relativi a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelli relativi a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
DL 11-2023: divieto alle Regioni di acquistare i crediti incagliati
Il secondo punto molto rilevante contenuto nel DL 11-2023 riguarda invece il divieto esplicito alle Regioni e ai Comuni di acquistare i crediti bloccati in pancia a banche e finanziarie.
La misura si è resa necessaria dopo che un numero crescente di Regioni avevano iniziato a sviluppare misure per acquistare tali crediti utilizzando la propria capienza fiscale.
Per motivi di finanza pubblica, invece, il decreto 11-2023 ha introdotto il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento.
Per approfondire: cosa volevano fare le Regioni con i crediti bloccati dei bonus edilizi?
DL 11-2023: chiarita la responsabilità penale del cessionario in buona fede
Il decreto chiarisce anche "il regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali”, spiegano dal governo.
Ferme restando le ipotesi di dolo, infatti, il testo esclude il concorso nella violazione (e quindi la responsabilità in solido) per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della seguente documentazione:
- titolo edilizio abilitativo ovvero, nel caso di edilizia libera, autocertificazione;
- comunicazione all’Asl dell’avvio dei lavori ovvero, per gli interventi che non la richiedono, dichiarazione sostitutiva che attesti tale circostanza; visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi ovvero, per i fabbricati non censiti, domanda di accatastamento;
- fatture, ricevute e altri documenti comprovanti le spese sostenute e il loro avvenuto pagamento; asseverazioni, se obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese;
- nel caso di lavori condominiali, delibera di approvazione e tabella di ripartizione delle spese;
- per gli interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a) e c), decreto Mise 6 agosto 2020, ovvero, per gli interventi che non la richiedono, autocertificazione attestante tale circostanza;
- visto di conformità dei dati relativi alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti che danno diritto a detrarre le spese sostenute per le opere, rilasciato da intermediari abilitati o Caf;
- attestazione di avvenuta osservanza degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e di astensione dal compiere operazioni (articoli 35 e 42, Dlgs 231/2007), rilasciata da soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio (articolo 3, stesso decreto);
- la documentazione prevista dal decreto Mit 329/2020, per gli interventi di riduzione del rischio sismico, e del contratto di appalto sottoscritto tra chi ha realizzato i lavori e il committente.
Vale la pena sottolineare, però, come il mancato possesso di parte della documentazione non costituisca, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario. “Quest’ultimo -spiega infatti il Fisco - può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Per contestare il concorso del cessionario nella violazione e la sua responsabilità solidale, è l’ente impositore a dover provare la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave”.
L’esclusione della responsabilità solidale vale anche per tutti i cessionari che acquistano i crediti da una banca o altra società appartenente al gruppo con la quale hanno un conto corrente attivo, se si fanno rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della società cedente, di tutta la documentazione indicata prima.
DL 11-2023: crediti incagliati, arriva l’opzione BPT
Tra gli emendamenti più importanti approvati nel corso della conversione in legge del decreto, figura una soluzione per i crediti incagliati che passa per i Buoni del Tesoro.
La misura prevede infatti che le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione (che sono cessionari di crediti di imposta legati al Superbonus, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta sino al 31 dicembre 2022) possano utilizzare tali crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. "Tale sottoscrizione - spiegano i tecnici della Camera - può essere effettuata nel limite del 10% della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al superbonus e già utilizzati in compensazione, e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028”.
La piattaforma per acquistare e vendere i crediti: in pole Enel X
L’altra gamba della soluzione per sbloccare i crediti delle cessioni dovrebbe passare, invece, per la costituzione di un veicolo finanziario in grado acquistare e rivendere i crediti incagliati, ridando liquidità al sistema. Si tratterebbe di una piattaforma che dovrebbe vedere la discesa in campo delle grandi società pubbliche, con in testa Enel X. Nelle scorse settimane, infatti, il ministro Giancarlo Giorgetti ha spiegato che “è in corso l'elaborazione di un sistema, una specie di piattaforma, che dovrebbe in qualche modo permettere di smaltire tutto l'arretrato", riporta l’Ansa. Una soluzione di mercato, dunque, la cui definizione non è finita tra gli emendamenti al DL 11-2023.
In attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali da parte del governo, a dare maggiori informazioni sulla soluzione è stata - sempre nelle settimane passate - la stessa Enel X. Come riporta l’Ansa, infatti, il ceo Francesco Venturini avrebbe confermato che si tratta di una soluzione strutturale per i crediti edilizi incagliati, che la società ha "già testato con alcuni partner finanziari su volumi limitati". "Siamo quasi pronti, è questione di poco e potremo dare un decisivo impulso allo sblocco dei decreti incagliati", aveva quindi aggiunto Venturini.
Per approfondire: Cosa sappiamo della nuova piattaforma per la cessione dei crediti
DL 11-2023: le proroghe per villette e comunicazioni al Fisco
Nell’iter di conversione in legge del DL 11-2023 è finito anche il capitolo “proroghe”. Tra le misure approvate, infatti, ci sono pure quelle che da un lato prorogano il superbonus per le villette e dall’altro intervengono sulla scadenza del 31 marzo per la comunicazione delle opzioni al Fisco.
All’indomani del voto di fiducia alla Camera del 30 marzo, sul tema era intervenuto anche lo stesso ministero dell’economia e delle finanze (MEF) con un comunicato stampa che spiegava: “Sei mesi in più per completare i lavori del Superbonus 110% sulle unità unifamiliari. Il nuovo termine passa, infatti, dal 31 marzo al 30 settembre 2023, sempre a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Lo prevede un emendamento al decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023.
Un'ulteriore proroga viene invece incontro ai contribuenti che non hanno concluso il contratto di cessione entro il 31 marzo 2023 (e che pertanto non hanno rispettato il termine per l’invio all’Agenzia delle entrate della comunicazione per l’opzione sconto o cessione relativa alle spese del 2022 ovvero alle rate residue delle detrazioni per le spese 2020 e 2021). Per loro il DL 11/2023 ha previsto la possibilità di avvalersi della remissione in bonis, pagando la sanzione di 250 euro, entro il 30 novembre 2023. “L’opportunità - specifica il Fisco - riguarda i casi in cui il cessionario è un “soggetto qualificato”, ossia una banca o una società appartenente a un gruppo bancario, un intermediario finanziario, un’impresa di assicurazione autorizzata a operare in Italia”.
DL 11-2023: l'aumento degli anni delle detrazioni
Infine c’è il tema della durata del numero degli anni delle detrazioni. Da un lato, infatti, nel corso del passaggio in Aula il decreto ha riconosciuto l’opportunità di ripartire il credito residuo in dieci rate annuali, anziché nelle ordinarie quattro o cinque, per i cessionari dei crediti d’imposta legati a superbonus, interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche e interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico. Tale opportunità riguarda però solo le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023. Si tratta, di fatto, dell’estensione di una disposizione già dettata dal “decreto Aiuti quater” per le comunicazioni inviate fino al 31 ottobre 2022 e relative, esclusivamente, al superbonus.
Dall’altro il DL 11/2023 concede la possibilità di ripartire in dieci anni (anziché in quattro) anche la detrazione per le spese sostenute nel 2022 in relazione a interventi rientranti nella disciplina del superbonus, a partire dal periodo d’imposta 2023. “L’opzione, sfruttabile dai contribuenti che non hanno sufficiente capacità fiscale, è irrevocabile e va espressa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, da presentare nel 2024; è esercitabile a condizione che la prima quota detraibile relativa alle spese del 2022 non venga indicata nella relativa dichiarazione dei redditi, cioè quella da presentare quest’anno”, spiega però il Fisco.
Consulta il DL 11-2023 - GURI n. 40 del 16.02.2023
Consulta la Legge 38/2023 di conversione del DL 11/2023 - GURI n. 85 del 11.04.2023