Bonus investimenti 4.0: con il PNRR salterà il cumulo con altri incentivi?

|Novità|14 ottobre 2021

Transizione 4.0 - photo credit Anton Mislawsky via PexelsAlla base di questo interrogativo ci sono due punti chiave: da un lato le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinate agli incentivi del Piano Transizione 4.0 e dall'altro il divieto - previsto dal regolamento del Recovery and Resilience Facility (RRF) - di doppio finanziamento.

PNRR, divieto doppio finanziamento e cumulo incentivi

Il rischio che possa saltare la cumulabilità del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 è stato messo nero su bianco da Roberto Lenzi in un articolo pubblicato oggi sul Sole24Ore.

Per capire di cosa stiamo parlando è importante avere le idee chiare su cosa prevedono: il Dispositivo di ripresa e resilienza, il PNRR e la Manovra.

Recovery and Resilience Facility: sì al finanziamento complementare, no al doppio finanziamento

Il Recovery and Resilience Facility (RRF) - noto anche come Dispositivo di ripresa e resilienza - è lo strumento cardine del pacchetto Next Generation EU per finanziare misure nazionali destinate ad affrontare le conseguenze economiche e sociali della pandemia.

Il regolamento del RRF (regolamento UE 2021/241) stabilisce all'articolo 9 che "il sostegno nell'ambito del Dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo".

Inoltre, nei 'considerando' del regolamento si specifica che "per garantire un'assegnazione efficiente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell'ambito del Dispositivo e di altri programmi dell'Unione. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento".

Da un lato, è chiaro quindi che le risorse del Dispositivo sono 'complementari' a quelle di altri programmi/strumenti UE, dall'altro - come fa notare Lenzi nel suo articolo - c'è "una discrepanza tra il passaggio previsto dall’articolo 9, il quale sembra riferirsi solo al cumulo con agevolazioni diverse, e quanto previsto dalle premesse, le quali vogliono invece evitare di finanziare due volte la stessa spesa anche nell’ambito dello stesso Dispositivo, oltre che di altri programmi".

Nel caso in cui il divieto di 'doppio finanziamento' nell'ambito del Dispositivo e di altri programmi UE diventi una certezza, le imprese probabilmente si troveranno a dover valutare quali agevolazioni scegliere - tra quelle che fanno capo al PNRR e quelle a valere su altre risorse - per non perdere la cumulabilità con altri incentivi.

Per approfondire: Cos'è e come funziona il Dispositivo per la ripresa e la resilienza

I fondi del PNRR per la Transizione 4.0

Il Recovery plan destina al Piano Transizione 4.0 risorse pari a 13,38 miliardi di euro, cui si aggiungono 5,08 miliardi del Fondo Complementare.

Queste risorse saranno utilizzate per dare continuità agli incentivi 4.0 - tra cui il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 - con l'obiettivo di sostenere il percorso di trasformazione digitale delle imprese italiane. Resta invece fuori dal perimetro del PNRR il credito d’imposta per beni strumentali tradizionali non 4.0, poiché non il linea con la digital transition, una delle priorità strategiche fissate da Bruxelles per accedere ai fondi di Next Generation EU.

Per approfondire: Transizione 4.0 nel Recovery plan: la guida con gli incentivi per le imprese

Manovra 2021: la cumulabilità del bonus per investimenti 4.0 con altri incentivi

La legge di Bilancio 2021 ha introdotto importanti novità per gli incentivi 4.0, tra cui: la proroga dei crediti d'imposta fino al 2022 e l'introduzione di aliquote e massimali differenziati in base all'anno di riferimento.

La Manovra, inoltre, specifica che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi "è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive [...], non porti al superamento del costo sostenuto" (comma 1059, articolo 1 della legge 178-2020).

Anche il Fisco è entrato nel merito della cumulabilità del bonus per investimenti 4.0 con la circolare 9/E del 23 luglio 2021, specificando che:

  • l’agevolazione è cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto;
  • eventuali limitazioni alla fruizione del credito di imposta possono derivare dal divieto di cumulo previsto dalle disposizioni di altre misure agevolative.

Nella circolare l'Agenzia delle Entrate spiega anche i conteggi da fare per calcolare il cumulo del credito d'imposta con altre agevolazioni.

I chiarimenti del Fisco sul bonus per investimenti in beni strumentali

Perché è a rischio la cumulabilità con altre agevolazioni?

Alla luce di quanto previsto da RRF, Recovery Plan e Manovra il cumulo tra il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e altre agevolazioni potrebbe saltare nel caso in cui venisse confermato il finanziamento dell'incentivo, previsto dalla legge di Bilancio 2021, con i fondi del PNRR.

La Manovra, infatti, ammette la cumulabilità con altri incentivi solo in assenza di limitazioni, che potrebbero invece provenire dal regolamento del Dispositivo di ripresa e resilienza, in cui si raccomanda il divieto di doppio finanziamento per assicurare la complementarietà e la sinergia tra diverse fonti di finanziamento.

Inoltre, nei primi interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza - come nel caso del 'Rifinanziamento e Ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST' - si specifica che i finanziamenti "non sono cumulabili, con riferimento ai medesimi costi, con altre forme di sostegno anche derivanti da altri programmi e strumenti dell’Unione europea, sotto qualsiasi forma e da qualunque soggetto erogati".

Entrando nel merito delle tre linee di finanziamento attivate da SIMEST utilizzando le risorse del PNRR, nelle circolari si specifica che:

  • le imprese, in fase di presentazione della domanda, devono dichiarare e garantire "la conformità dell’utilizzo del finanziamento e del relativo cofinanziamento all’assenza della fattispecie del cosiddetto doppio finanziamento (ossia il rispetto del divieto di doppia copertura dei medesimi costi), secondo quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241";
  • sono escluse le spese oggetto di altra agevolazione pubblica (c.d. doppio finanziamento).

Photo credit Anton Mislawsky via Pexels